Pos.   Prot. N. 280.03.11 



Oggetto: DPR 6-6-2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.




Allegati n...........................


              Assessorato regionale dei lavori pubblici                     Dipartimento regionale Ispettorato tecnico LL. PP 
          Segreteria del Dipartimento  
                                  PALERMO 


E P.C.  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 


P A L E R M O


1 - Con nota 5-11-2003, n. 1089/SD, codesto Ispettorato ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilità di applicare in Sicilia il su indicato Testo unico senza un'apposita norma di recepimento e nel contempo di individuare eventuali norme "applicabili direttamente e immediatamente in attesa della legge di recepimento".

Viene, osservato come il predetto Testo unico presenti "forti connotati innovativi" quali la ridefinizione e regolamentazione dei titoli abilitativi (che comporta una sostanziale modifica all'attuale omologo quadro normativo regionale in materia urbanistica) e la costituzione dello Sportello unico per l'edilizia ( istituito in Sicilia limitatamente alla realizzazione di attività produttive), innovazioni che, a parere di codesto Dipartimento, non possono trovare diretta applicazione nella Regione dotata, in materia, di specifica potestà legislativa.

2. Quest'Ufficio condivide l'avviso di codesta Amministrazione circa l'impossibilità di diretta applicazione in Sicilia del citato D.P.R. n. 380/2001.
Deve infatti rimarcarsi che il Testo unico in questione, modificato ed integrato col D. lgs. 27-12-2002, n. 301 - che è stato adottato in forza della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della l. n. 50/1999, come modificato dall'art. 1 della l. n. 340/2000 - contiene norme primarie (di contenuto sostanziale), norme primarie delegificate (procedimentali e organizzative) divenute regolamentari e norme secondarie (regolamentari) rimaste tali.
Il riordino, quindi, attiene a normativa statale già vigente che subisce parziali modifiche per effetto della delegificazione di alcune disposizioni di legge ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59/1997. Valgano, a titolo esemplificativo, l'art 5 (R) che introduce lo Sportello unico per l'edilizia o l'art. 15 (R), che riformula, con parziali modifiche, le disposizioni già contenute nei commi 3, 4 e 5 della legge 28-1-1977, n. 10 e nel comma 11 dell'art. 31 della l. 17-8-1942, n. 1150).

Orbene, che tale Testo unico non trovi applicazione in Sicilia e nelle altre regioni a statuto speciale e nelle province autonome è implicitamente desumibile dalla formulazione del secondo comma dell' art. 2 per il quale tali enti "esercitano la loro "potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione" e laddove, al comma 1, soltanto per le regioni a statuto ordinario i "principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico" costituiscono limite all'esercizio della relativa potestà legislativa concorrente.

Per quel che concerne la Regione Siciliana, la materia in questione rientra in quella "urbanistica", indicata dall'art. 14 lett f) dello Statuto, comprendente sia il governo del territorio che l'attività edilizia in senso stretto e nella quale l'esercizio della potestà legislativa è soggetto all'osservanza dei principi e degli interessi cui si informa la legislazione dello Stato ( Corte cost., 24-01-1992, n. 16). Peraltro, dopo la modifica dell'art. 117 della Costituzione, anche tali limiti devono ritenersi venuti meno e sostituiti dal "rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Ovviamente, resta ferma la facoltà dei competenti organi dotati di iniziativa legislativa di valutare l'opportunità di adeguare la legislazione regionale alle novità introdotte dalla nuova normativa statale. E d'altra parte, il legislatore regionale è già intervenuto in materia edilizia con l'emanazione di norme che non trovano rispondenza nel citato testo unico (cfr. artt. 18 e 20 della l.r. n. 4/2003 e l'art. 14 della l.r. n. 2/2002) senza operare ad esso alcun rimando.

Da tali premesse discende, come logica conseguenza, che le norme legislative e regolamentari statali che trovavano applicazione nella Regione già prima dell'entrata in vigore del D.p.r. n. 380/2001 devono ritenersi tutt'ora applicabili nel testo originario.
Il presente parere, attesa la materia trattata, viene esteso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, restando quest'Ufficio a disposizione per ogni eventuale approfondimento della questione che fosse ritenuto necessario.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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