POS. II Prot._______________/278.11.2003

OGGETTO: Rinnovo contratti per forniture di beni e servizi - Art. 6 L. 537/1993 - Art. 36 L.r. 4/2003 - Possibilità.


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Area Interdipartimentale SS.GG. comuni ai Dipartimenti

PALERMO


1. Con nota n. 26329 del 3 novembre 2003, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulla seguente questione.
Il contratto triennale, stipulato per la pulizia dei locali sede dell'Assessorato, andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre 2003 e la spesa stimata per garantire il medesimo servizio per un ulteriore triennio è, presuntivamente, superiore all'importo di 100.000 euro, soglia oltre la quale vige l'obbligo - introdotto dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 - di aderire al circuito nazionale degli acquisti attraverso l'utilizzazione delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
Il preventivo di spesa fornito dalla Consip Global Service, su richiesta di codesta Amministrazione, mostra però un importo esorbitante rispetto all'ammontare del precedente contratto; ciò farebbe ritenere sussistenti quelle ragioni di convenienza e di pubblico interesse che, ove verificate, legittimerebbero il ricorso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, alla rinnovazione dei contratti di fornitura di beni e servizi, da comunicare al contraente entro tre mesi dalla scadenza degli stessi.
Tuttavia, nella circolare della Presidenza 7 agosto 2003, emanata con riferimento all'art. 36 della l.r. 4/2003, che ha modificato il succitato art. 8 della l.r. 20/2001, è detto: "I contratti in corso si intendono conclusi alla scadenza naturale e non potranno essere oggetto di estensione o proroghe di alcun genere".

2. In ordine alla questione posta si rassegna quanto segue.
L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della L. 724/1994, al comma 2 prevede: "E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi,.............I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".
La circolare della Presidenza del 7 agosto 2003, nella parte finale titolata "Contratti in corso" recita: "I contratti in corso si intendono conclusi alla scadenza naturale e non possono essere oggetto di estensioni o proroghe di alcun genere".
Quanto previsto dalla circolare suevidenziata non appare in contrasto con quanto previsto dal 2° comma dell'art. 6 della L. 537/1993, giacchè la prima si riferisce al divieto di proroga dei contratti mentre la norma statale fa riferimento al diverso istituto della rinnovazione del contratto, vietandone il rinnovo in forma tacita e ammettendo la rinnovazione solo in forma espressa e comunque solo al ricorrere di precisi elementi che sono le ragioni di convenienza e di pubblico interesse della rinnovazione, la cui sussistenza deve essere stata accertata e verificata dalle amministrazioni.
L'istituto della proroga considerato dalla circolare ha una finalità ben differente, si riferisce a quei provvedimenti della Pubblica Amministrazione che intendono semplicemente posticipare il termine di scadenza di un atto.
La circolare - aldilà del fatto che è un atto interno, senza alcuna natura normativa - si limita solo a raccomandare, in virtù dell'obbligo di ricorso alle convenzioni, di vigilare affinché i contratti in corso non subiscano estensioni della loro durata ed efficacia oltre il termine contrattualmente statuito, nulla innovando in ordine ai contratti scaduti per i quali ricorrano i parametri per la rinnovazione espressa, permessa in ragione di salvaguardia di peculiari interessi di convenienza e interesse pubblico, che sembrerebbero ricorrere nella fattispecie sottoposta.
Si evidenzia inoltre che la normativa statale prevede la possibilità di stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.A.. Detta statuizione si rinviene al comma 4-bis dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre al precedente comma 3 è stabilito che, fermo quanto previsto dall'art. 26 della L. 488/1999, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità dl lavoro.
Risulta inoltre dallo stesso articolo che l'adesione, in generale, alle predette convenzioni è finalizzata a conseguire risparmi di spesa.
Detti temperamenti all'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip, in quanto contenuti in una norma statale, l'art. 24 della L. 289/2002, attinente a materia ascrivibile alla potestà legislativa della Regione, apparivano inapplicabili alla stessa Regione, seppur in effetti non poteva non considerarsi che la finalità di conseguire risparmi di spesa, principio generale di interesse pubblico, pregnante l'intero art. 26 della L. 488/1999 e, quindi, anche quel comma 1 cui fa(ceva) espresso richiamo l'art. 8 della l.r. 20/2001, avrebbe potuto condurre al positivo convincimento della sua applicabilità anche nella Regione siciliana, limitatamente all'integrazione di detto principio, e in virtù del rinvio dinamico contenuto all'art. 8 della legge regionale 20/2001 che - prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 13, comma 4, della recentissima legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 - prevedeva l'utilizzo delle "convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni".
Con la sostituzione dell'art. 8 l.r. 20/2001, l'applicabilità dell'art. 4 bis della L. 289/2002 è stata espressamente prevista . Il nuovo art. 8 prevede infatti che: "Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 212". La lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 143/2003 ha appunto aggiunto il comma 4 bis all'art. 24 della L.289/2002.
Conclusivamente, pare ammissibile il ricorso alla rinnovazione del contratto, sempre dopo avere verificato la sussistenza delle imprescindibili ragioni di convenienza e di pubblico interesse richieste dalla legge per il ricorso a quell'istituto.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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