POS. II Prot._______________/274.11.2003

OGGETTO: APQ "Energia" - Graduatoria schede progettuali - Progetti presentati fuori termine - Revoca termine perentorio - Quesito.

Assessorato Regionale Industria
Dipartimento Regionale Industria
Servizio II - risorse minerarie ed
Energetiche
PALERMO



1. Con nota 30 ottobre 2003, n. 4951, codesta Amministrazione riferisce di essere responsabile dell'attuazione dell'APQ (accordo programmazione quadro) "Energia" che sarà stipulato tra Stato e Regione il prossimo 31 dicembre c.a., pena la perdita delle risorse.
A seguito della trasmissione della graduatoria, relativa all'ammissibilità delle schede progettuali degli enti partecipanti, redatta dal Dipartimento regionale della programmazione, codesto Dipartimento regionale per l'industria ha proceduto all'acquisizione dei progetti utilmente collocatisi in detta graduatoria.
Ai partecipanti - in considerazione dei tempi ristretti per la formazione degli elenchi dei progetti da inserire nel testo definitivo dell'accordo - è stato assegnato per la presentazione dei progetti medesimi un termine perentorio, a pena di decadenza, di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta formulata dal Dipartimento competente.
Rileva l'Amministrazione richiedente che taluni progetti sono stati trasmessi tardivamente, seppur con un ritardo di soli due o tre giorni rispetto al termine assegnato, probabilmente perchè il termine decadenziale dei 15 giorni è decorso durante il mese di agosto, notoriamente destinato alle ferie.
Codesto Dipartimento, pur avendo provveduto a far scorrere la graduatoria, chiede se sia legittimo procedere alla revoca del termine perentorio originariamente assegnato ai soggetti del partenariato collocatisi ai primi posti, al fine di esaminare i progetti presentati tardivamente.

2. Con successiva nota n. 5753 del 14 novembre c.a., codesto Dipartimento chiarisce taluni passaggi dell'iter relativo alla procedura inerente l'odierna fattispecie, precisando che i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria, fino a concorrenza della disponibilità finanziaria stanziata dalla Giunta per le linee di intervento 1,3,4 e 5, sono 309 enti. Poiché alcuni di questi hanno omesso o ritardato la trasmissione dei progetti richiesti, si è provveduto a far scorrere la graduatoria richiedendo ad altri enti l'invio dei progetti con nota assessoriale del 14 ottobre 2003.
Il numero di questi ultimi enti, che per lo scorrimento della graduatoria sono stati invitati a presentare il progetto con nota 14 ottobre, è stato definito in modo da far rientrare nella disponibilità finanziaria complessiva anche gli enti che, pur collocatisi utilmente in graduatoria, avevano presentato in ritardo il progetto richiesto con nota assessoriale del 1° agosto 2003.
Si precisa infine che l'eventuale riammissione in termini anche di coloro che non presentarono il progetto in riscontro alla richiesta del 1° agosto non permetterebbe di finanziare tutti i progetti nel frattempo richiesti con lo scorrimento della graduatoria, giacchè le disponibilità stanziate diverrebbero insufficienti.

3. In ordine alla fattispecie sottoposta si rassegna che nelle modalità di compilazione della scheda di ricognizione progettuale (scheda in virtù della quale si verificava l'ammissibilità delle proposte da inserire in graduatoria), predisposta dal Dipartimento della Programmazione, era previsto che le informazioni dovessero essere sintetiche ma dettagliate per consentire, oltre alla verifica di ammissibilità, anche la successiva valutazione delle proposte. Infatti, le dette modalità stabilivano che " Nella compilazione della scheda deve risultare chiaramente il grado di maturazione progettuale dell'intervento proposto: preliminare, definitivo, esecutivo, nonché la situazione amministrativa del medesimo in relazione alla programmazione in seno all'ente....... "
Le informazioni attestate nelle schede progettuali andavano, dunque, verificate nella seconda fase della procedura relativa agli interventi da inserire nell'APQ, cioè nella fase di attuazione dell'Accordo di competenza del Dipartimento regionale Industria; verifica da attuare attraverso l'acquisizione dei progetti. Acquisizione che, per espressa previsione, serviva a riscontrare il livello di progettualità dichiarata dagli stessi soggetti utilmente collocatisi in graduatoria e addirittura, per talune linee di intervento (1, 3 e 4), il livello di maturità del progetto è stato oggetto di uno dei criteri di priorità nella fase di ammissibilità.
L'assegnazione del termine aveva lo scopo di acquisire, effettuando dunque un controllo, il lavoro progettuale che gli enti partecipanti alla selezione avevano già dichiarato di possedere, tratta(va)si di una ricognizione del contenuto delle schede progettuali utilmente ammesse in graduatoria in ragione e fino a concorrenza della capienza finanziaria.
Tenuto conto di quanto sopra detto, nonchè dei tempi ristretti per il completamento dell'intero iter procedimentale, che si dovrà concludere il prossimo 31 dicembre c.a., con la stipula tra Stato e Regione dell'APQ "Energia", il termine concesso per adempiere alle richieste di codesto Dipartimento potrebbe in via generale ritenersi congruo, ma non pare che esso possa considerarsi perentorio, sia perchè nel bando non è stata disposta nessuna perentorietà di termini per la pur prevista presentazione dei progetti, sia perché la produzione degli stessi, equiparabile a quella dei documenti nelle tipiche procedure concorsuali, non è solitamente soggetta ad un termine perentorio. Tra l'altro nella odierna fattispecie potrebbe forse anche rilevare il grado di difficoltà che una parte degli enti può aver riscontrato nella trasmissione dei progetti, dovuta al fatto che per determinati progetti - proprio per la maggiore complessità e il maggior pregio che ne hanno determinato una più utile collocazione in graduatoria rispetto ad altri - gli enti hanno riscontrato una maggiore difficoltà ad adempiere nello stesso lasso di tempo rivelatosi magari sufficiente per i progetti meno articolati o innovativi, desumendosi questa considerazione dall'indicazione di codesta Amministrazione che rileva come i progetti ritardatari siano quelli meglio collocatisi in graduatoria.
Sembra potersi osservare al riguardo che l'Amministrazione nello stabilire i termini procedimentali deve sì tenere necessariamente conto di tutti gli adempimenti di sua competenza, ma deve anche valutare vari altri aspetti compreso, non ultimo, quello dell'interesse pubblico all'acquisizione dei migliori progetti valutati ed inseriti utilmente in graduatoria.
Può altresì affermarsi che né la richiesta di acquisizione del progetto nè il termine apposto alla presentazione dello stesso hanno incidenza sulla graduatoria già predisposta, di guisa che il termine ben poteva essere considerato, aldilà del nomen iuris di cui alla citata nota assessoriale, ordinatorio.
A supporto di tale assunto depone altresì la circostanza che codesta Amministrazione ha diramato la successiva nota di richiesta dei progetti - ai soggetti collocatisi in graduatoria in posizione successiva a quella degli enti rientranti nella graduatoria stilata secondo le disponibilità stanziate - il 14 ottobre c.a., e quindi due mesi dopo la data di scadenza del termine imposto ai primi destinatari della richiesta, con ciò stesso ammettendo la non perentorietà del termine medesimo.
L'alto numero dei progetti giunti tardivamente (circa 40) fa inoltre ritenere che gli enti che non hanno nemmeno risposto potrebbero non aver presentato il progetto " tratti in errore " dalla perentorietà di un termine apparso insufficiente ad un tempestivo adempimento. Ne discenderebbe che l'eventuale ammissione dei soli progetti trasmessi tardivamente lederebbe astrattamente la par condicio per quegli enti " rinunciatari ", qualora non si ammettessero anche questi ultimi in termini.
Dalla "revoca" della perentorietà dei termini consegue che i soggetti invitati a produrre i progetti a seguito dello scorrimento della graduatoria potranno essere ammessi solo se, e nella misura in cui, residui disponibilità finanziaria successivamente all'inserimento dei progetti presentati dagli enti utilmente in graduatoria.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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