POS. V Prot._______________/272.03.11

OGGETTO: Protezione civile - Crollo di via xxxx - Contributi ai proprietari ex art.106, L.r. n.2/2002 - Rifinanziamento - Spettanza.


PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento della Protezione civile
PALERMO


1. Con nota prot. n.6783 del 30 ottobre 2003, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
In seguito al crollo dell'edificio sito in via xxxx a yyyy avvenuto l'jjjjj, con l'art.9, L.r. 30.12.2000, n.35 è stato concesso un contributo straordinario ai proprietari dei relativi appartamenti (80 milioni se ricadenti nella parte di edificio crollata e 40 milioni se siti nella porzione dichiarata inagibile).
Tali provvidenze sono poi state estese ai proprietari di unità adibite ad usi non abitativi dall'art.46, L.r. 10.12.2001, n.21, che a tal fine ha incrementato di lire 300 milioni il relativo stanziamento in bilancio.
Con l'art.106, L.r. 26.3.2002, n.2, si è autorizzata una ulteriore spesa di 200 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi e, sulla scorta di tale disposizione, riferisce codesto Dipartimento, è stato assegnato, agli unici due proprietari dei magazzini danneggiati, un contributo di 100.000 euro ciascuno.
Tale ultima disposizione è stata rifinanziata (200 migliaia di euro) per il corrente anno ex art.140, L.r. 16.4.2003, n.4, ed uno dei due predetti beneficiari ha presentato una nuova richiesta di contributo.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento solleva perplessità in ordine alla accoglibilità della predetta istanza, che comporterebbe la concessione del contributo in favore del medesimo soggetto, sottolineando "come la stessa norma di rifinanziamento non trovi giustificazione né sul sopravvenuto verificarsi di nuovi maggiori danni, né sull'estensione del beneficio ad altri proprietari".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La L.r. 30 dicembre 2000, n.35, all'art.9, secondo e terzo comma, aveva disposto che:
"2. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio crollata (Scala A) è concesso un contributo straordinario di lire 80 milioni per unità abitativa.
3. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio dichiarati inagibile (Scale B e C) è concesso un contributo straordinario di lire 40 milioni".

Successivamente, l'art.46 della Lr. 10 dicembre 2001, n.21 aveva stabilito che:
"1. Le provvidenze previste dall'art.9, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2000, n.35, sono estese ai proprietari di unità adibite ad usi non abitativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo 517302 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 è incrementato di lire 300 milioni".

Ulteriori "Interventi via Xxxx" erano stati previsti all'art.106 della L.r. 26 marzo 2002, n.2, a norma del quale:
"1. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi".

Da ultimo, la legge finanziaria 16 aprile 2003, n.4 ha provveduto a rifinanziare, -ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, così come sostituito dall'art.52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6-, l'art.106, l.r. n.2/2002, di ulteriori 200 migliaia di euro (cfr. art.140, L.r. n.4/2003 e tabella C allegata alla legge).
Lo scrivente Ufficio non può che limitarsi a rilevare che la fattispecie non pone particolari problematiche interpretative, essendo di contro chiara la volontà del legislatore di rifinanziare la norma attributiva dei contributi in favore dei proprietari di unità adibite ad usi non abitativi.
In mancanza di un'adeguata conoscenza dello stato dei luoghi, lo Scrivente non può che presumere che il rifinanziamento si fondi su una rilevata inadeguatezza dei contributi già concessi a rifondere i proprietari delle unità adibite ad usi non abitativi, probabilmente anche nella considerazione della quadratura dei locali cantinati che, appartenendo a soli due soggetti, potrebbero risultare solo in apparenza beneficiati in misura maggiore rispetto agli "appartamenti" di cui all'art.9, commi 2 e 3, L.r. n.35/2000.
Viceversa, non si comprenderebbe il rifinanziamento di una norma che non prevede una spesa a regime ma "contributi straordinari" e che non può di certo annoverarsi tra le "principali leggi di spesa" (come previsto dall'art.3, secondo comma, l.r. n.10/1999, richiamato dall'art.140, l.r. n.4/200, per il quale "2. La legge finanziaria... annualmente... provvede... alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa).

Va da sé che, in mancanza dei presupposti giustificativi della spesa, e nell'eventualità che il legislatore sia incorso in un errore materiale, la sede appropriata per sollevare, e sanare, la relativa questione non può che essere quella legislativa.

Ciò posto, non può che suggerirsi a codesta Amministrazione di valutare, nella sua attività discrezionale (la disposizione "autorizza" la spesa), l'effettivo stato dei luoghi ed il rispetto della finalità della legge, che è quella di dare ristoro per i danni legati al crollo ed al danneggiamento dell'edificio.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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