POS. IV Prot._______________/267.11.2003

OGGETTO: Costruzione linee elettriche - Dichiarazione di pubblica utilità - Individuazione soggetto competente.



ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici

PALERMO

1. Con nota n. 4300 del 13 ottobre 2003 codesto Assessorato nel riferire che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/1999, (recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica), un numero sempre crescente di soggetti privati sta avanzando istanze volte al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione e trasporto di energia elettrica tramite centrali eoliche, rileva delle difficoltà in ordine all'individuazione dell'autorità competente all'espropriazione nei procedimenti relativi all'impianto di linee elettriche.
In particolare si evidenzia che il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" ( di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - recepito in Sicilia con l'art. 36 della l.r. 7/2002 ) ha abrogato espressamente talune norme del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici), e, in via generale, tutte le norme di legge riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità ed urgenza, all'esproprio e all'occupazione d'urgenza.
A tal proposito, sostiene codesto Dipartimento che non trova più applicazione l'art. 115 del succitato regio decreto n. 1775/1933, riguardante la possibilità, in seno all'autorizzazione alla costruzione, di dichiarare di pubblica utilità le linee elettriche.
Inoltre - rilevato che l'art. 12 del D.P.R. 327/2001 statuisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, mentre l'art.16 dello stesso D.P.R. dispone che "Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo dell'opera da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente" - codesta Amministrazione, ritenendo che l'autorizzazione all'impianto di linee elettriche di cui all'art. 111 del R.D. 1775/1933 possa rientrare tra quelle a corredo del progetto definitivo del succitato art. 16 D.P.R. 327/2001, chiede se l'autorità espropriante possa essere identificata nel comune interessato dall'opera, stante che a tale Ente spetta il compito di rilasciare la prevista concessione edilizia e di approvare la variante allo strumento urbanistico o altro atto di natura equivalente, che costituisce vincolo preordinato all'esproprio.

2. Sulla fattispecie sottoposta si rassegna quanto segue.
Come già evidenziato nel precedente parere di questo Ufficio - 28 agosto 2003, n. 14654/190.2003.11, reso su richiesta di codesta Amministrazione - l'installazione di centrali eoliche coinvolge svariate competenze attinenti all'urbanistica, all'uso del territorio ed alla salvaguardia dei beni ambientali. Ciò renderebbe necessario il coordinamento delle rispettive competenze (rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, di competenza dell'Assessorato regionale industria; rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di trasporto o vettoriamento, di competenza dell'Assessorato regionale lavori pubblici; acquisizione della valutazione d'impatto ambientale, di competenza dell'Assessorato territorio e ambiente; eventuali provvedimenti di competenza delle Sovrintendenze, nonché la prescritta concessione edilizia del comune interessato dall'opera), come risulta evidenziato nel Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza delle Regioni che, per favorire la diffusione delle centrali eoliche ed il loro corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, hanno concordato - "Al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici, di aggregare in un unico momento le diverse fasi dell'intero processo autorizzativo e di abbreviare i termini necessari per il rilascio della concessione edilizia"- di ricorrere allo strumento della Conferenza dei Servizi che dovrebbe essere indetta dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti in relazione allo specifico progetto, per emettere un atto autorizzativo unico. Detto atto autorizzativo assorbirebbe tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso necessari al rilascio della concessione edilizia.
Preso atto, però, che l'auspicabile indizione di detta Conferenza non si è concretizzata, non resta che verificare, nel caso in oggetto, quale debba ritenersi l'autorità competente all'espropriazione nelle varie fasi, verticalmente connesse, del complesso procedimento autorizzatorio.
Come già rilevato nel surrichiamato Protocollo d'Intesa, la semplificazione delle procedure autorizzative avrebbe, tra gli altri, anche il fine di abbreviare i tempi per giungere al rilascio della concessione edilizia; quest'ultima rappresenta l'atto conclusivo del processo di autorizzazione e rappresenta la condizione finale per l'avvio dei lavori di costruzione degli impianti di che trattasi, collocandosi alla fine del complesso iter procedimentale.
Per queste sue caratteristiche, la concessione edilizia esercita, nello specifico piano normativo in cui si inserisce, una forza attrattiva nei confronti degli altri atti autorizzatori, di controllo e di assenso previsti, che dovrebbero coordinarsi e integrarsi con quell'atto finale e conclusivo.
Parrebbe allora che l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità - pur rilevandosi che in via generale l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata opera di pubblico interesse e di pubblica utilità ope legis e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ( art. 1, comma 4, l. 10/91) - spetterebbe al comune, che attua il riconoscimento dello ius aedificandi in capo ai richiedenti, ed è intestatario del potere di regolamentazione dell'uso del territorio e, conseguentemente, adotta, ai fini dell'installazione delle centrali eoliche, ogni definitiva determinazione sulle istanze degli interessati.
Si concorda, dunque, con codesta Amministrazione nel ritenere che nella fattispecie sottoposta il Comune interessato territorialmente alle opere sia individuabile come autorità espropriante; tale conclusione troverebbe conforto anche in una recente sentenza del T.A.R. di Bari del 23 aprile 2003, n. 1786, che evidenzia come la realizzazione di una centrale eolica, in quanto impianto destinato a favorire la produzione di energia pulita da fornire a costi ridotti alle imprese ed alle famiglie con contestuale introito (corrispettivo) annuale a favore del Comune, costituisce un'attività che, per i suoi aspetti ontologici e funzionali, rientra de plano sia nell'elencazione di cui al n. 16, del T.U. sulla municipalizzazione approvato con R.D. 2578/1925 (individuazione oggettiva dell'impianto e del relativo esercizio come attività diretta di pubblico servizio), che nella fattispecie descrittiva di cui agli artt. 13 e 112 del T.U. approvato con D.Lvo n. 267/03 (produzione di beni e attività di tipo economico), ponendosi in risalto, oltre i "vantaggi economici", la conseguente riduzione dell'inquinamento ambientale/atmosferico e, quindi, una migliore qualità di vita in ambito comunale.
Dalla sentenza surriportata pare emergere una "territorializzazione" della pubblica utilità dell'opera con la conseguente individuazione del Comune quale autorità competente a condurre il correlato procedimento espropriativo.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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