Pos. 1   Prot. N. 256/0311 



Oggetto: AST - Vacanza posto di direttore generale- L.r. n. 2/2002 - Divieto nuove assunzioni - Concorso- Esperibilità.




Allegati n...........................

                   




Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti
Dipartimento Trasporti e comunicazioni
              PALERMO 





1. Con nota 8-10-2003, n. 1601/Seg. Codesto Assessorato ha chiesto il parere di quest'Ufficio in ordine alla possibilità, da parte dell'Azienda Siciliana Trasporti, di indire un concorso per la copertura del posto di direttore generale della stessa Azienda, resosi vacante a seguito delle dimissioni del titolare, a far data dal 10 settembre 2003.
Tale assunzione andrebbe effettuata in deroga al divieto di nuove assunzioni previsto, nelle more della trasformazione dell'Azienda in società per azioni, dall'art. 33 della l.r. 26 marzo 2002, n.2. La deroga, ad avviso di codesta Amministrazione, sarebbe giustificata dall'esigenza di garantire la continuità ed il funzionamento dell'ente privo di una "figura necessaria".
Viene chiesto, altresì, quale sia la procedura (concorso pubblico o concorso interno) adottabile dall'Azienda al fine di ricoprire il posto in questione.

2. La soluzione del primo quesito non può prescindere da un' attenta considerazione del ruolo che il direttore generale assume nella conduzione dell'AST in base al suo attuale ordinamento disciplinato dalla legge regionale 13 marzo 1950, n. 22.
L'art. 5 della citata legge 22/1950 include il direttore generale fra gli organi (necessari) dell'ente.
L'art. 10 dispone che "alle sedute del consiglio interviene il direttore con voto consultivo" e tale partecipazione, a norma dell'art. 18 della l.r. 14 settembre 1979, n. 212 è prevista a pena di invalidità della seduta .
Ai sensi dell'art. 18 della stessa legge n. 22/1950, il direttore generale: redige i bilanci, esegue le deliberazioni del consiglio, firma corrispondenza e mandati di pagamento, dirige l'andamento generale dell'Azienda,compie gli atti conservativi necessari e quelli di ordinaria amministrazione non devoluti alla competenza del consiglio.

Deve, pertanto convenirsi con codesto Assessorato circa la rilevanza istituzionale della figura in questione in seno all'organizzazione amministrativa dell'ente, rilevanza che non ne consente l'assoluta equiparazione al restante personale dipendente ai fini dell'applicazione del divieto di nuove assunzioni.
Peraltro, tale soluzione, appare coerente con la disposizione dell'art. 34 della legge 27 - 12- 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che consente di derogare al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per posizioni professionali infungibili ed uniche.

Con riferimento al secondo quesito, lo scrivente non ritiene condivisibile l'avviso di codesto Assessorato circa la possibilità di ricoprire il posto con selezione interna atteso che l'art. 17 della l.r. n.22/1950 non fa riferimento a tale ipotesi, anzi, nel prevedere che il bando di concorso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, indica una forma di ampia pubblicità coerente con la selezione pubblica.
Peraltro è ormai noto l'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale per il quale "il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed é soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso" (cfr. per tutte: sentenza n. 320 del 1997, sentenza n. 1 del 1999), in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci. Il pubblico concorso é altresì un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione".(così, Corte cost., 9-5-2002, n. 194/2002).
Pertanto, anche a voler ritenere che la lettera dell'art. 17 della l.r. n. 22/1950 consenta la selezione interna, tale scelta andrebbe operata con riferimento alle particolari ragioni di convenienza e di pubblico interesse che possano giustificare la restrizione dei soggetti destinatari della selezione (cfr. nello stesso senso anche Corte cost. 23-7-2003, n. 373).
Ovviamente, l'individuazione di tali ragioni non può che essere demandata alla stessa Amministrazione competente all'assunzione in relazione, ad esempio, ai tempi previsti per la concreta trasformazione dell'ente in società per azioni, al contenimento delle spese di personale conseguibile con una selezione interna, all'esistenza di una rosa di candidati interni idonei a ricoprire la posizione.

Considerato poi, che ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 2/2002 la trasformazione dell'AST in società per azioni dovrebbe essere effettuata entro il 31 dicembre del corrente anno, sarà la stessa Amministrazione a valutare l'opportunità di ricoprire o meno il posto ovvero di continuare ad affidarne le relative funzioni, in via transitoria, come fatto fin'ora, ad un dirigente della stessa Azienda.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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