Gruppo6   Prot. N. / 254.11.03 



Oggetto: Alloggi popolari - Modifiche alla schema tipo di contratto di cessione di alloggio.






Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento del Personale, dei
Servizi Generali, di Quiescenza
Previdenza ed Assistenza del Personale Servizio Demanio e Patrimonio
Immobiliare
U.O. Gestione Alloggi popolari e
Alloggi Forze dell'Ordine
(rif. fgl. 06.10.2003 n. 6124)
PALERMO



1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento, nel comunicare di voler procedere alla stipula del rogito relativo all'alloggio popolare in xxxx - Scheda n. 26/B.P.R.S. - assegnataria Sig.ra yyyy, per il quale lo Scrivente ha già reso il parere 27 marzo 2003 n. 5573/275.11.02, ha sottoposto all'esame di questo Ufficio due schemi di contratto di cessione di alloggio dei quali uno proposto dall'interessata e l'altro dall'Amministrazione. Il Dipartimento in indirizzo desidera acquisire l'avviso di quest'Ufficio al riguardo nonché eventuali suggerimenti sulle modifiche da apportare in relazione alle peculiarità della cessione in esame.

2. Dall'esame degli schemi contrattuali sottoposti al vaglio di quest'Ufficio risulta che ambedue ricostruiscono, nelle premesse, la particolare vicenda che concerne l'immobile oggetto della cessione in proprietà e che tale ricostruzione forma parte integrante del contratto.
Si osserva che dalle premesse dello schema di contratto tipo proposto dall'Amministrazione risulta compiutamente la ricostruzione della vicenda alla luce della documentazione acquisita dallo Scrivente per il precedente parere n. 5573/275.11.02 del 27.03.2002 reso sul punto. Si ritiene tuttavia debba essere verificata la data di nascita della locataria yyyy che non coincide con quella indicata nello schema proposto dall'acquirente.
Per quanto attiene allo schema contrattuale da adottare sembra preferibile utilizzare quello proposto dall'Amministrazione con qualche modifica, necessaria per la pecularietà della fattispecie in esame.
In particolare, per quanto concerne l'art.6 dello schema di contratto proposto da codesto Dipartimento si rileva che la disciplina del divieto di alienazione decennale degli alloggi popolari ceduti in proprietà agli assegnatari trova giustificazione nell'intento di evitare che detti alloggi siano distolti dal fine cui erano destinati, ossia la soddisfazione del bisogno di abitazione dell'assegnatario e della sua famiglia, divenendo oggetto di atti speculativi (Cass. Sez. I 30.05.2000, n. 7143) Nel caso particolare, dalla data di assegnazione ad oggi tale necessità è stata abbondantemente soddisfatta ed è trascorso il termine decennale di cui all'art.9 della l.r. 22.03.1963, n. 26; quindi è superato il divieto di cui all'art. 9 co.2° della suindicata l.r. 26/63. Pertanto codesto Dipartimento dovrà riformulare il predetto articolo 6 nei termini sopra indicati adottando, qualora ne ravvisi l'opportunità, la formulazione del medesimo articolo suggerito dall'acquirente, priva dell'inciso che va da "ritenuto che" a "de quo".
Le considerazioni surriportate valgono, a maggior ragione, per la previsione dell'art.7 dello schema di contratto proposto dall'amministrazione che subordina la facoltà dell'acquirente di affittare l'alloggio al previo consenso dell'Amministrazione.
Anche tale articolo del contratto, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra scambio di consensi e formalizzazione dell'atto (C. conti, sez. contr. 09.09.1998 n. 105) va modificato con l'espresso esonero dell'acquirente della necessità del previo consenso.
Nei termini sopraesposti è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione il tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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