POS. II Prot._______________/247.11.2003

OGGETTO: Personale I.R.C.A.C. - Aumenti contrattuali - Art. 31 L.r. 6/1997 - Quesito.

Assessorato Regionale Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione Commercio
e Artigianato
2S - Servizio Vigilanza Enti
PALERMO




1. Con nota n. 1555 del 25 settembre 2003, codesto Assessorato rivolge allo scrivente Ufficio il quesito posto dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione che, con nota 18 luglio 2003, n. 4085, chiede se, in presenza della previsione contenuta all'art. 31 della L.r. 6/1997, e al fine di procedere ad applicare al proprio personale gli istituti contrattuali congelati alla data del 31 dicembre 1998, possano considerarsi " nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione " le seguenti risorse:
a) affitti;
b) interessi su titoli;
c) utili di gestione;
d) compenso del 40% sull'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.

2. L'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, ai commi 1, 3 e 4 - inerenti la problematica in oggetto - prevede:
" 1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali,.................".
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazione di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.
4. L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione".
Come detto da codesto Assessorato, la norma surriportata, finalizzata al contenimento degli oneri gravanti sul bilancio regionale, ha individuato quali soggetti destinatari gli enti vigilati le cui spese di funzionamento siano a carico del bilancio regionale. Tra tali enti rientra anche l'IRCAC - come sostenuto da questo Ufficio con parere n. 397/11/1997, rilasciato con note 19.01.1997, n. 3327 e 06.04.1998, n. 6775, richiamato anche dal C.G.A. che, con parere n. 548bis/1998, ha ritenuto che "le spese di funzionamento gravano sul bilancio dell'Ente come componente di costo, e le entrate sono costituite dagli interessi sui finanziamenti erogati (a terzi) con fondi regionali". Pertanto, evidenzia codesta Amministrazione, per la copertura degli oneri di funzionamento vengono utilizzati, sia pure indirettamente, fondi regionali, ancorché non sia previsto uno specifico contributo regionale a favore dell'Istituto. Si fa anche rilevare che la commissione riconosciuta all'Ente per l'attività di gestione e di recupero crediti, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.r. 5/1998, non costituisce risorsa propria, in quanto - come affermato dal C.G.A. nel surrichiamato parere - le disponibilità discendenti da quella entrata costituiscono oneri indiretti a carico della Regione.

3. In ordine alla questione posta si espone quanto segue. Il comma 4 dell'art. 31 della L.r. 6/1997 dispone che le entrate alle quali è subordinata l'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi devono essere reperite dagli enti interessati in modo da non gravare sul bilancio della Regione. A tal proposito si rileva preliminarmente che l'entrata indicata dall'Istituto regionale al punto d) non può non gravare sulle finanze regionali. Ed infatti, il comma 2 bis dell'art. 12 della L.r. 5/1998 statuisce: " Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza recuperati nel corso dell'esercizio...........". Al compenso de quo, manca dunque il requisito di "entrata non a carico del bilancio della Regione", così come richiesto dall'ultimo inciso del comma 4 dell'art. 31 L.r. 6/97. Conseguenzialmente quell'introito non è ascrivibile tra le entrate ammissibili (per far fronte all'applicazione degli aumenti contrattuali), data la loro palese riconducibilità all'erario regionale.
Per ciò che concerne le entrate indicate dall'Ircac ai punti a), b) e c) della richiesta, si rileva che le stesse potrebbero astrattamente rientrare nella previsione del 4° comma del citato art. 31, accertato però che le stesse siano entrate "nuove" e "maggiori". Vale a dire che l'Ircac (ente pubblico economico) deve dimostrare (oltre all'imprescindibile estraneità al bilancio regionale) che le entrate rinvenute per l'applicazione dei contratti di settore e/o integrativi siano totalmente nuove rispetto al bilancio precedente ed in ogni caso, comunque, maggiori rispetto alla precedente situazione contabile, ciò al fine di evitare che l'ente storni entrate, precedentemente destinate ad altri fini, alle spese derivanti dagli aumenti contrattuali in assenza del carattere di "novità" e superiorità numerica delle medesime.
Nei termini il reso parere.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".












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