Pos. IV Prot. _______/239.03.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica. - Ritardato pagamento. - Spettanza interessi.

ASSESSORATO REGIONALE
BB.CC.AA. E P.I.
Dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente



LORO SEDI

1. Con la lettera in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto il parere dell'Ufficio in ordine alla problematica rappresentata dall'Ente autonomo regionale Teatro di xxxxxxx con nota 3072 del 19.6.2003, indirizzata a codesto Assessorato e qui trasmessa in allegato alla richiesta di parere.
La questione prospettata dall'Ente de quo verte sulla possibilità di ottenere il rimborso degli interessi passivi sopportati dal medesimo Ente in conto delle anticipazioni bancarie richieste a seguito del "notevole ritardo nell'erogazione del contributo" annuale a carico del bilancio regionale.
Al riguardo fa presente codesto Assessorato che il ritardo nella erogazione del finanziamento non è da ricollegare alla mancata adozione del relativo titolo di spesa, bensì alla assenza di fondi presso la banca incaricata della gestione del servizio di cassa della Regione


2. Con la nota 16135 del 26.9.2003, lo Scrivente ha interessato, per ragioni di competenza sulla questione sopra rassegnata, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; considerato che a tutt'oggi la predetta Amministrazione non ha espresso alcun avviso, si ritiene di dover comunque rendere la richiesta consulenza, riservandosi tuttavia un eventuale approfondimento della problematica alla luce delle considerazioni che lo stesso ramo di Amministrazione, cui il presente parere viene trasmesso, per conoscenza, vorrà in ipotesi formulare.


3. Preliminarmente appare opportuno richiamare la normativa regionale in materia di contributi e trasferimenti in favore degli enti a finanza derivata quale è appunto l'Ente autonomo regionale "Teatro di xxxxxxx"; ciò al fine di utilizzare la stessa come parametro nell'accertamento della rimborsabilità o meno degli interessi passivi.
L'art. 17, comma 1, della legge regionale 17.3.2000, n. 8, dispone che "i contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione,previsti dalla vigente legislazione in favore degli Enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale,vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi Enti nel perseguimento delle finalità proprie,della riduzione dei costi di gestione e della capacità di auto- finanziamento". I successivi commi 3 e 4 del medesimo art 17 l.r. n. 8/2002, impongono poi agli enti de quibus, per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, una riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi ed un incremento delle entrate autonome secondo le misure rispettivamente ivi indicate prevedendo altresì, per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi ovvero l'aumento delle entrate autonome, la riduzione dei contributi e dei trasferimenti a carico del bilancio della Regione in misura percentuale pari alla mancata riduzione o al mancato incremento.
Norme analoghe per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 sono contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 26 della legge regionale 16.4.2003, n.4; tali disposizioni fissano per gli enti vigilati il livello massimo delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché il livello minimo delle entrate autonome e prevedono altresì una riduzione percentuale dei trasferimenti regionali per gli enti che non realizzano la riduzione delle spese nonchè l'incremento delle entrate.
Ratio e finalità delle norme qui rassegnate risiede nella esigenza di razionalizzare e contenere la spesa ed altresì di migliorare i livelli di autosufficienza economica e finanziaria degli enti ai quali la Regione eroga contributi per la copertura delle spese di funzionamento.
In altri termini, dal contesto normativo sopra delineato si evince chiaramente che presupposto e condizione affinché gli enti in questione possano beneficiare dei finanziamenti a carico del bilancio regionale è che gli stessi intraprendano azioni volte contemporaneamente al duplice scopo di contenere i costi di gestione e di reperire autonomamente risorse alternative a quelle regionali ricorrendo, in particolare, anche a contributi di altri soggetti pubblici (fondi europei, nazionali) ovvero di soggetti privati.

Pertanto, passando ora alla fattispecie in esame, alla stregua di quanto testè osservato,sembra da escludere che codesta Amministrazione possa rimborsare, con erogazioni a carico del bilancio regionale, il costo (interessi passivi) sopportato dall'Ente autonomo regionale "Teatro di xxxxxxx" al fine di ottenere anticipazioni bancarie;ed invero un intervento finanziario volto al rimborso in questione non troverebbe fondamento nella normativa esaminata e si porrebbe altresì in contrasto con la ratio della stessa che come già rilevato, è quella di realizzare il progressivo affrancamento degli enti vigilati dalla finanza regionale.
Del resto,va altresì osservato, ad ulteriore conferma della soluzione qui prospettata, che le spese di funzionamento degli enti riguardati dalla richiamata normativa non sono totalmente a carico del bilancio regionale, godendo gli stessi di altre entrate diverse dal contributo regionale; a tal proposito, in particolare,viene in considerazione l'art.4, comma 1, della legge istitutiva dell'Ente autonomo regionale "Teatro di xxxxxxx" (l.r.10.1.1995,n.4) che nel disciplinare la dotazione finanziaria del medesimo dispone che, al finanziamento dell'Ente si provvede, oltre che con un contributo annuo a carico della Regione, anche con gli introiti e i proventi delle attività direttamente svolte dall'Ente, con elargizioni volontarie di enti e privati, con contributi del comune e della provincia, nonché con eventuali altri contributi a carico di enti pubblici e associazioni private.

4. La fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente, oltre che nella prospettiva ermeneutica della normativa regionale richiamata, va comunque esaminata anche per gli eventuali riflessi di natura civilistica alla stessa ricollegabili.
In altri termini l'analisi qui compiuta non è completa qualora non si accerti se la pretesa dell'Ente autonomo regionale "Teatro di xxxxxxx" al rimborso degli interessi passivi possa comunque trovare fondamento nell'art 1218 c.c. qualificandosi come risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dell'erario regionale.
Ed invero al riguardo si osserva che l'emissione del titolo di spesa (che dagli atti allegati alla richiesta di parere risulta avvenuta , per la seconda semestralità di contributo relativo all' esercizio finanziario 2002, in data 14.10 2002) è, secondo la prevalente dottrina (cfr. Bennati "Manuale di contabilità di Stato" Jovene Editore, 1990, 483 e ss.), "il momento giuridico in cui l'Amministrazione provvede all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di cui è soggetto passivo; è la solutio del diritto comune";ciò che conseguentemente esclude la configurabilità per l'Amministrazione regionale di un "inadempimento" ex art. 1218 c.c.
Vero è che l'ente de quo lamenta comunque "notevole ritardo nella erogazione del contributo" determinato dalla mancanza di fondi presso le casse regionali;tuttavia tale rilievo appare superabile qualora si consideri che la temporanea assenza di fondi presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa della Regione risulta connaturata all'accentramento contabile realizzato, per gli enti appartenenti al settore pubblico regionale, dal sistema della tesoreria unica.
In particolare, l'accentramento dei servizi di tesoreria - realizzato attraverso la previsione dell'obbligo per gli enti e le aziende del settore pubblico regionale di detenere le somme assegnate dalla Regione in appositi conti istituiti presso gli uffici della cassa regionale - nasce dall'esigenza di realizzare una corretta gestione delle risorse destinate all'apparato pubblico nel suo complesso, e si ricollega alla necessità di impedire la dispersione dei mezzi finanziari a danno della Regione evitando la formazione di forti giacenze di cassa presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria dei singoli enti destinatari del sistema in questione.
Tale sistema è volto quindi, da un lato al potenziamento delle disponibilità di tesoreria della Regione e, dall'altro, al conferimento ai flussi finanziari dell'intero settore pubblico regionale di maggiore chiarezza e trasparenza mediante un'organica regolamentazione dei trasferimenti che limiti le disponibilità liquide degli enti destinatari.
Considerata tale circostanza e ricordato altresì che per il principio dell'unità del bilancio tutte le entrate da qualunque fonte provengano formano una massa inscindibile destinata globalmente a coprire le spese, essendo vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese speciali, può dunque concludersi che la temporanea assenza di liquidità presso il tesoriere è ricollegabile a giustificate ragioni attinenti al sistema e cioè alle notevoli difficoltà connesse alla programmazione dei flussi di cassa.

A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta amministrazione vorrà a sua volta comunicare entro 90 giorni dalla ricezione l'eventuale possibilità inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca dati "FONS".



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