POS. V Prot._______________/236.03.11

OGGETTO: Xxxx - Lavori per la realizzazione del parco suburbano - Quesiti.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
PALERMO




1. Con nota prot. n.49736/Servizio 6° del 4 settembre 2003, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente problematiche concernenti i lavori di realizzazione del parco suburbano del comune di Xxxx di cui, viene chiarito, esistono un progetto generale di importo pari a lire 27.800.000.000 e tre progetti stralcio del 1°, 2° e 3° lotto finanziati da codesto Assessorato in tempi diversi con DD.AA. nn. 1291/91, 1292/91 e 325/92, e successivamente riuniti in un solo progetto definito "1°, 2° e 3° lotto riuniti", i cui lavori sono stati aggiudicati alla yyyy S.p.a. e alla stessa consegnati il 23.11.1992.
Come riferisce codesto Dipartimento, i predetti lavori, per una serie di irregolarità -già emerse in sede di prima visita di collaudo, poi sollevate dall'Ispettorato regionale tecnico e di seguito fatte proprie dal C.T.A.R. che respingeva, peraltro, le perizie di variante presentate alla sua approvazione dall'Amministrazione comunale- e di vicissitudini di varia natura, puntualmente riferite nella nota che si riscontra, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso, non sono stati mai ultimati.
Più volte, peraltro, codesto Assessorato ha sollecitato il comune a regolarizzare le procedure inerenti i lavori in oggetto secondo le indicazioni formulate dall'I.R.T. (nota prot. n.5668 allegata) e dal C.T.A.R, ma senza ottenere adeguati riscontri (note prot. n.14782 del 26 giugno 1997, n.5668 del 22 marzo 1999).
Di tutta risposta, infatti, riferisce ancora codesto Dipartimento, il comune di Xxxx ha di recente approvato, con delibera di giunta n.12 del 10.02.2003, una "perizia di variante e suppletiva conclusiva...riassumente le varie perizie di variante e suppletive dei tre lotti redatte durante i lavori", a fronte della quale ha rinnovato la richiesta di corresponsione di somme.
Il predetto progetto di variante, sottolinea codesto Dipartimento, è stato approvato in linea tecnica da professionista esterno, già ingegnere capo dei lavori, poi nominato, con delibera della giunta comunale n.98 del 10.05.2001, "responsabile unico del procedimento" relativo al completamento dell'opera e ciò sulla scorta delle prescrizioni della sopravvenuta L.r. 2 agosto 2002, n.7 e delle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici n.54 del 9.12.2002, allegata alla nota cui si risponde, "che chiarisce alle stazioni appaltanti che a far data dal 28.07.2000 è opportuno che l'ingegnere capo dei lavori venga nominato responsabile unico del procedimento".

Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente: "a) sulla regolarità della nomina del responsabile unico del procedimento nella persona del già ingegnere capo; b) sulla procedura di adeguamento dei lavori alla l.r. 7/2002; c) sull'obbligo di questo Dipartimento a tenere in vita un finanziamento che a distanza di oltre 10 anni non ha prodotto l'opera che si intendeva realizzare".


2. La complessa fattispecie, riferita in tutti i suoi molteplici aspetti da codesto Dipartimento, al di là dei limitati punti su cui poi si è inteso restringere la richiesta di parere, evidenzia varie problematiche sulle quali l'Ispettorato regionale tecnico, nella sua funzione di vigilanza, ha avanzato notevoli riserve, da ultimo con nota 5 maggio 2003, n.886/S II, e che potrebbero suggerire una riconsiderazione della stessa da parte di codesta Amministrazione.

Ciò posto, ribadendo che i profili su cui verte la richiesta di parere potrebbero non essere, a parere dello Scrivente, gli unici oggetto di attenzione da parte di codesto Dipartimento, si osserva quanto segue.

La nuova normativa in materia di opere pubbliche, introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e succ. mod. ha previsto, all'art.41, un regime transitorio.
In particolare, ai sensi del secondo comma della norma testè citata, e della successiva norma di cui all'art.26, l.r. 10 maggio 2003, n.7, che ne ha fornito l'interpretazione autentica, risulta chiaro che per tutti i procedimenti e contratti, anche in corso, relativi a bandi di gara già approvati e ad opere già finanziate o provviste di copertura finanziaria "continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata" dalla l.r. 2 agosto 2002, n.7.

Ciò posto, per quanto concerne, in particolare, le perplessità esposte al punto a), si comprende che esse traggono origine dalla circostanza che, in dipendenza della predetta riforma dell'ordinamento siciliano nella materia di opere pubbliche, la figura dell'ingegnere capo, prima titolare di numerose funzioni nei lavori pubblici, è stata eliminata, attribuendo i relativi compiti al responsabile del procedimento, oggi figura centrale nelle diverse fasi procedimentali.

Tuttavia, come già sostenuto dallo Scrivente nel parere n.214 del 2003 reso all'Assessorato BB.CC. e AA. e P.I., a fronte della citata disposizione transitoria, che sostanzialmente ha fatto rivivere nell'ordinamento regionale le disposizioni previgenti, senza peraltro prevedere che la loro applicabilità sia a discrezione del soggetto procedente, non sembra possano nutrirsi dubbi di sorta sulla sopravvivenza, per le fattispecie ivi individuate, della figura dell'ingegnere capo.

Per quanto concerne, infine, le perplessità di codesto Dipartimento "sull'obbligo ... a tenere in vita un finanziamento che a distanza di oltre 10 anni non ha prodotto l'opera che si intendeva realizzare", si osserva che la questione non investe problematiche giuridico-legali, implicando bensì una valutazione di merito nonché delle conseguenze economico-contabili di competenza esclusiva di codesta Amministrazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.















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