POS. V Prot._______________/233.03.11

OGGETTO: Conferimento di beni immobili alle Aziende sanitarie ex art. 5 d. l.vo 502/1992. Vincolo di destinazione.






ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Dipartimento Fondo sanitario - Assistenza sanitaria e ospedaliera - Igiene pubblica

PALERMO





1. Con nota 10 settembre 2003, prot. 3896/Serv. 5, codesto Dipartimento, muovendo da una diatriba tra l'Azienda Unità sanitaria locale di Xxxx ed il Comune di Yyyy in ordine al trasferimento di immobile concesso in uso dal Comune alla ex Unità sanitaria locale, senza uno specifico vincolo di destinazione, e rivendicato dalla Azienda Unità sanitaria locale come trasferito ex art. 5 del decreto legislativo 502 del 1992, ha chiesto allo Scrivente di pronunciarsi, in via generale, nella considerazione che la problematica è comune ad altri casi simili, sulle questioni seguenti:
a) se l'attribuzione di beni da parte dei comuni alle Unità sanitarie locali, senza che risulti un vincolo di destinazione a fini igienico-sanitari, possa costituire implicitamente titolo per il conferimento dei beni alle Aziende Unità sanitarie locali ex art. 5 del d. l.vo 502/1992;
b) se l'eventuale cambio di destinazione d'uso del bene a fini non sanitari da parte dell'Ente sanitario prima dell'attribuzione formale del bene determini il venir meno del diritto dell'Azienda ad includere il bene nel proprio patrimonio.

Codesto Dipartimento non ha espresso alcun orientamento sulle questioni.


2. Sulla problematica sopraevidenziata si osserva quanto segue.

Con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1 lett. d) e con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le unità sanitarie locali si sono venute a differenziare giuridicamente dall'organizzazione dei comuni (cui s'intestavano precedentemente le strutture organizzative U.S.L., prive di personalità giuridica e di proprio patrimonio), essendo state configurate come aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di piena autonomia; a tale nuova definizione conseguiva la necessità di dotare le aziende di un proprio patrimonio.

Ed infatti l'art. 1, lett. p), della legge 421/1992 e l'art. 5 del decreto legislativo 502/1992 (nel testo vigente al 1996 a seguito delle modifiche apportate dal d. l.vo 517/1993) avevano previsto: l'uno (art. 1 l. 421/92), il trasferimento al patrimonio delle nuove Aziende del patrimonio immobiliare e mobiliare già dei disciolti enti mutualistici ed ospedalieri (già attribuito ai comuni, con vincolo di destinazione alle USL, dall'art. 65 della l. 23 dicembre 1978, n. 833); l'altro (art. 5 d. l.vo 502/92, nel testo al tempo vigente) di tutti i beni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, facevano parte "del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali".

La predetta normativa è stata oggetto di diverse impugnative, sotto diversi profili, innanzi alla Corte Costituzionale che, pur non ritenendola contraria a principi costituzionali, ha osservato che "Le disposizioni richiamate lasciano, invece, fuori dal trasferimento i beni di cui all'art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, beni appartenenti al patrimonio comunale anteriormente alla legge istitutiva delle unità sanitarie locali e a queste affidati "in gestione" dai Comuni" (Sent. N. 98 del 7-18 aprile 1997).

Dal tenore e dalla motivazione della citata sentenza sembra che la Corte Costituzionale abbia identificato il "vincolo di destinazione" di cui è menzione nell'art. 5 del decreto legislativo 502/1992 nel "vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali" impresso dagli articoli 65 e 66 della legge 833/1978 a quei beni, originariamente appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, nonché alle province o a consorzi di enti locali e destinati a servizi igienico sanitari, e trasferiti al patrimonio comunale, non potendo venir intestati alle unità sanitarie locali.

Ancorchè si voglia ritenere che il vincolo di destinazione predetto possa esser stato determinato in altro modo che non dalle previsioni della l. 833/78, in ogni caso tale vincolo dovrebbe esser stato impresso con un atto specifico, a ciò rivolto. Infatti, nel procedimento costituzionale definito con la sopracitata sentenza n. 98 del 1997, la Corte ha disatteso la prospettazione della difesa dello Stato secondo la quale il "vincolo di destinazione" avrebbe dovuto intendersi come effettiva destinazione -di fatto- alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Né, in specie, può ritenersi che nella Regione siciliana si sia disposto diversamente, determinandosi una più ampia previsione di trasferimento.

Infatti la l.r. 3 novembre 1993, n. 30, con l'art. 55, ha demandato ad un decreto Assessoriale la formulazione dei criteri per l'individuazione dei beni da trasferire alle Aziende USL, senza previsioni di tale portata.

Il D.A. Sanità 28 aprile 1995, emanato in ossequio alla predetta previsione di legge, ancorchè preveda che siano trasferiti i beni "già utilizzati" dalle UU.SS.LL., tuttavia non può esser interpretato che conformemente alle previsioni di legge, stante la sua posizione nella gerarchia delle fonti.

Pertanto, con riferimento al quesito sopra riassunto sub a), ritiene lo Scrivente, sulla scorta delle sopraevidenziate considerazioni, che al patrimonio delle Aziende U.S.L. debbano esser conferiti solo quei beni già conferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali per effetto degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quegli altri sui quali eventualmente i comuni stessi avessero esplicitamente impresso un vincolo di destinazione alle esigenze delle unità sanitarie locali.


3. Quanto al quesito sopra riassunto sub b), circa l'ostatività al trasferimento dei beni alle Aziende sanitarie dell'eventuale cambio di destinazione d'uso del bene a fini non sanitari da parte dell'Ente stesso prima dell'attribuzione formale del bene, si osserva che, come sopra detto, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 e il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 hanno inteso dotare le Aziende medesime di un proprio patrimonio, mediante il trasferimento di beni in quanto gli stessi risultassero a destinazione vincolata "alle unità sanitarie locali" non già solo alle relative funzioni igienico-sanitarie; tant'è che il citato art. 5 d.l.vo 502/1992 ricomprende tra tali beni anche "quelli da reddito".

Pertanto resta irrefluente, ai fini del trasferimento patrimoniale, la circostanza che le Aziende abbiano mutato la destinazione d'uso di beni che, alla stregua delle disposizioni sopra richiamate, devono venir a comporre il proprio patrimonio.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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