Pos. 1   Prot. N. 231.03.11  


Oggetto: D.P. 19 maggio 2003, n. 511 - Ricorso straordinario di XXXX




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
UFFICIO DI GABINETTO
          P A L E R M O 




1.Con nota 17 settembre 2003, n. 2845 codesto Assessorato ha chiesto il parere dello scrivente Ufficio in ordine ad "alcuni dubbi interpretativi inerenti l'effettiva portata del provvedimento presidenziale in argomento" rilevando che "Invero, prima facie, il disposto di cui all'art. 1 del D.P. n. 511/03 sembrerebbe disporre l'annullamento integrale del decreto del Direttore regionale delle foreste 1733/98, con conseguente inevitabile invalidamento del concorso a guardia forestale e delle procedure fin qui espletate. Tuttavia, procedendo ad un più approfondito esame ed a seguito di una valutazione combinata di tutti gli atti propedeutici all'emanazione del D.P. in argomento lo scrivente ritiene di poter giungere ad una diversa interpretazione del medesimo in base alla quale l'annullamento riguarderebbe quelle parti del bando lesive delle posizioni giuridiche del ricorrente e per le quali, comunque, risulti sancita la contrarietà nei confronti di norme di legge. Detta interpretazione trova riscontro, a parere dello scrivente, in primo luogo nello stesso atto di ricorso del ricorrente il quale conclude chiedendo l'annullamento del bando di concorso nelle parti ritenute lesive delle posizioni giuridiche dello stesso nonché la sua ammissione al concorso; d'altra parte il Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere n. 1180/00 sembra aderire pienamente alle richieste del ricorrente ove conclude che il ricorso è fondato e va accolto. Pertanto, anche al fine di salvaguardare la procedura concorsuale de qua, peraltro oggetto di deroga ex art-5, comma 3, della l.r. n. 10/2000, sembra allo scrivente che al più volte citato D.P. possa darsi esecuzione provvedendo all'ammissione del ricorrente( e dei soggetti che hanno presentato domanda in analoga situazione) nonché all'annullamento e successivo adeguamento alle previsioni normative, di quelle parti del bando la cui illegittimità è stata acclarata in sede di ricorso".

2. In via generale giova osservare che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato "il problema se in una determinata fattispecie gli effetti annullatori (della decisione) si producano sull'intero provvedimento ovvero solo su parte di esso non può essere risolto dallo stesso giudice che pronuncia la sentenza (e, quindi, nella fattispecie, dal Presidente della Regione che ha accolto il ricorso straordinario) bensì in occasione o dell'esecuzione del giudicato, o della legittimità di atti consequenziali al provvedimento annullato e pertanto non può che attenere alle valutazioni di codesta Amministrazione l'individuazione dei limiti soggettivi ed oggettivi della decisione.
Fatta tale doverosa premessa, lo scrivente ritiene condivisibile l'interpretazione di codesto Assessorato circa l'effettiva portata del decreto presidenziale, atteso che l'annullamento del bando va riferito al soddisfacimento dell'interesse del Xxxx ( espressamente ribadito col ricorso accolto) alla partecipazione alla selezione.
Giova invero ricordare che secondo la giurisprudenza, "la pronuncia giurisdizionale va intesa tenendo presente la domanda del ricorrente, con la conseguenza che anche l'accoglimento di una censura suscettibile di travolgere l'intero provvedimento ne provoca l'annullamento solo nei limiti dell'interesse concretamente dedotto"(così TAR Lazio, sez.I, 27-12-1994, n. 2023).

Il limite soggettivo della pronunzia non sembra, pertanto, estensibile ai soggetti che abbiano ormai prestato acquiescenza al bando omettendo di avanzare istanza di ammissione al concorso. Tuttavia, considerato che, come appreso per le vie brevi, la selezione non ha ancora avuto corso, potrebbero essere ammessi, in via di autotutela, gli eventuali concorrenti che, pur avendo superato il limite di età previsto (illegittimamente) dal bando, abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione e che presumibilmente impugnerebbero l'esclusione in base al precedente giurisprudenziale offerto dal su richiamato parere del Consiglio di giustizia amministrativa.
Del pari, l'annullamento della clausola relativa al titolo preferenziale dell'età non può che riferirsi a tutti i candidati ammessi alla selezione.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.





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