Pos. 1   Prot. N. 224.03.11 



Oggetto: Art. 17 L. r. 19-5-2003, n. 7. Incentivi per progettazione. Estensibilità all'Ufficio Genio civile opere marittime.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
                      DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 
                      Servizio infrastrutture e trasporti 
                                      P A L E R M O 



1. Con nota 8 agosto 2003, n. 2934, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilità di regolare i rapporti economici con l'Ufficio del genio civile opere marittime - nei casi in cui l'Amministrazione regionale si avvalga del medesimo ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19-5-2003, n. 7 - mediante l'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 18 della legge regionale n. 7/2002; ed in caso affermativo, se possa riconoscersi allo stesso Ufficio un' ulteriore somma per le spese vive di funzionamento (missioni, sopralluoghi, ecc.) e se il riconoscimento di tali competenze debba essere operato attraverso la quantificazione delle corrispondenti voci del quadro economico previste dall'art. 17 del D.p.r. n.554/1999 o debba effettuarsi mediante la stipula di un'apposita convenzione.

2. Come rilevato da codesta Amministrazione, il legislatore regionale ha espressamente abrogato l'art.6 della l.r. n. 19/1994 per il quale "Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali redatti dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime e finanziati dalla Regione in aggiunta a quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è prevista fra le somme a disposizione dell'amministrazione l'aliquota dello 0.50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che verrà utilizzata per indennità di missioni e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, per spese postali, telefoniche e telegrafiche." La circostanza che tale percentuale fosse "in aggiunta" è indicativa della spettanza anche all'Ufficio del Genio civile oo. mm. dell'incentivo per la progettazione previsto dall'art. art. 5 della l.r. 29-4-1985, n. 21 (nel testo modificato dall 'art. 22 della l.r. 12-1-1993, n. 10). Non si rinvengono ragioni, pertanto, per escludere la spettanza al predetto Ufficio anche dell'incentivo previsto dal su richiamato art. 18 della legge n. 109/1994 la cui aliquota (massima) dell'1,50% risulta sostanzialmente pari alla somma delle percentuali previste dalle due norme soppresse ma potrebbe risultare insufficiente ove si tenga conto che l'art. 18 ha allargato il numero dei percettori dell'incentivazione, peraltro assegnandone il 25% al solo responsabile del procedimento. D'altro canto, può presumersi che il legislatore, che aveva abrogato, con la l.r. n. 7/2002, l'art. 6 della l.r. n. 19/1994, non abbia considerato la possibilità di ripristino di quest'ultima disposizione nel momento in cui, con l'art. 10 della successiva l. r. n. 7/2003, ha incluso l'Ufficio in questione fra "gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni possono avvalersi..." per l'effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori.

Pertanto, in base all'attuale quadro normativo, si ritiene che l'attività dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime (ufficio del quale la Regione ha facoltà di avvalersi per espressa previsione dell'art. 2, comma 4, del D.p.r. 30-7-1950, n. 878 e successive modifiche ed integrazioni) possa essere remunerata unicamente con l'attribuzione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/2002 .

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
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