POS. II Prot._______________/222 /11 / 2003

OGGETTO: Consorzi A.S.I. - Mobilità del Dirigente Generale.


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA

- Dipartimento regionale industria

- Servizio V° - Affari giuridici, contenzioso,vigilanza enti subregionali

P A L E R M O



1. Con nota 26 agosto 2003, n. 3000, codesto Dipartimento riferisce che il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Xxxx ha trasmesso la delibera del proprio comitato direttivo, di accoglimento della domanda, avanzata dal dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Yyyy, per il trasferimento di quest'ultimo nel posto di pari qualifica che si renderà libero a seguito dell' imminente collocamento in quiescenza dell'attuale dirigente generale del consorzio xxxx. Nel chiedere l'avviso di questo Ufficio sulla suesposta fattispecie l'Amministrazione in indirizzo manifesta talune perplessità che di seguito si riportano:
a) " la mobilità non può investire la figura apicale di un Ente, tanto più in carenza di nulla-osta da parte dell' amministrazione di provenienza ";
b) " risulta alla fattispecie inapplicabile l'art. 23 del C.C.R.L. in quanto nell'ambito regionale esiste un ruolo unico mentre nei Consorzi industriali manca l'unicità avendo ciascuno un proprio ruolo ";
c) " l'incarico di Dirigente Generale rimane quale contratto di diritto privato a tempo determinato e non può essere assegnato in presenza, in atto, del suo titolare ancorché con decorrenza differita ".

2. In ordine al punto sub a) si espone quanto segue. L'art. 23 della L.r. 10/2000, al comma 1, recita: " Al rapporto di impiego del personale regionale e di quello posto alle dipendenze degli enti di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni:............Titolo II, capo III - articolo 33 ( passaggio diretto ) " .
Le disposizioni dell'art. 33 del D.lgs. 29/1993 - come sostitutito prima dall'art. 13 del D.lgs. 470/1993 e poi dall'art. 18 del D. lgs. 80/1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2, della legge 488/1999 - ora contenute nell'art. 30 del testo unico di cui al D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così dispongono:
" 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. ".
Il C.C.R.L. dell'area della dirigenza di cui al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, al 1° comma dell'art. 23 ha sostituito il criterio del consenso dell'amministrazione di appartenenza con quello del preavviso ": Qualora il dirigente del comparto di cui all'art. 1 del presente contratto presenti domanda di trasferimento ad altra Amministrazione che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza è sostitutito dal preavviso di 4 mesi ".
E' da aggiungere che lo stesso art. 23 del contratto al successivo 2° comma sospende l'applicazione del titolo II, capo III, del D. Lgs. 29/93 fino alla compiuta attuazione delle disposizioni dei titoli IV e VII della legge regionale 10/2000, ma tale sospensione è da ritenere riferita all'amministrazione regionale strettamente intesa, mentre non si rinvengono ostacoli per l'applicazione della mobilità agli enti di cui all'art. 1 della stessa legge regionale. Inoltre, in ordine alla questione dell'applicabilità dell'istituto della mobilità alle figure apicali di un Ente, si evidenzia che l'art. 23 del contratto per l'area della dirigenza non li esclude, poiché si riferisce al " dirigente del comparto di cui all'art. 1 del presente contratto " e l'art. 1, comma 1, così recita: " Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigenziale......", entro il quale rientrano anche le figure dirigenziali apicali.
Già in passato codesto Assessorato ha prospettato per ben due volte, su richiesta di consorzi A.S.I., quesiti relativi alla possibilità per quegli enti di applicare l'art. 23 della L.r. 10/2000. Quest'Ufficio con due distinti pareri ( n.17922 /249.11.2000 del 10ottobre 2000 e n. 14997 /250.11.2001 del 20 settembre 2001 ) negò, allora, tale possibilità fino a quando gli enti di cui al 1° comma dell'art. 1 della L.r. 10/2000 - tra i quali rientrano i consorzi di che trattasi - non si fossero adeguati al regime giuridico di cui al titolo I della legge del 2000, adottando appositi regolamenti di organizzazione. In particolare, nel primo parere succitato, lo scrivente disattese l'asserzione del consorzio interessato - che riteneva immediatamente applicabile l'art. 23 L.r. 10/2000 a prescindere dalla previa emanazione del regolamento, poichè detta norma è inserita nel titolo III, e non nel titolo I, della legge regionale citata. Al contrario argomentò questo Ufficio che " indipendentemente dalla collocazione materiale dell'art. 23 ( titolo III ), motivi di connessione logica e regole di buona amministrazione impongono agli enti interessati prima di attuare gli istituti normativi contenuti nella legge di riforma, di procedere - con regolamento - alla riorganizzazione dell'Ente........".
In effetti, l'Assessore per l'industria ha emanato in data 5 aprile 2001, il decreto di " Approvazione del testo coordinato di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia " ( pubblicato in G.U.R.S. 1 giugno 2001, n. 27 ). All'art. 2 del testo è previsto che ciascun consorzio provvederà, entro sessanta giorni dalla data dello stesso, ad approvare il testo coordinato conformemente alle norme contenute nello schema-tipo; risulta dalla delibera consortile allegata l'adozione del regolamento di organizzazione.
Basandosi sul testo coordinato, si rileva che nello stesso è esplicitamente detto all'art.11 " Al rapporto di impiego dei consorzi per le aree di sviluppo industriale si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo III, ed in particolare le norme di cui agli artt. 22, 23............della legge regionale n. 10/2000 ".
Tenuto conto di quest'ultima norma del testo coordinato, dell'art. 23 della L.r. 10/2000 e dell'art. 23 del contratto della dirigenza non si vede motivo per denegare l'applicazione dell'art. 23 della legge ai consorzi A.S.I., e quindi del surriportato art. 30 del testo unico di cui al D. Lgs. 165/2001 che, al comma 2, prevede possano i contratti collettivi definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. In ordine al punto sub b), sostiene codesta Amministrazione che la mobilità di cui all'art. 23 del C.C.R.L. è inapplicabile alla concreta fattispecie in quanto, mentre nell'ambito regionale esiste un ruolo unico per tutta l'amministrazione regionale, nei consorzi mancherebbe l'unicità del ruolo per tutti gli enti consortili che hanno invece ognuno un proprio ruolo.
Pur ammettendo che ai fini della mobilità sarebbe stato utile un ruolo unico tra tutti i consorzi A.S.I., bisogna tener presente che ogni consorzio è un ente pubblico non economico dotato di distinta personalità giuridica, inoltre è la stessa L.r. 10/2000 a prevedere che nell'Amministrazione regionale e negli enti ( singolarmente intesi ) la dirigenza è ordinata in un ruolo unico ( intendendosi un ruolo unico per l'amministrazione regionale e un ruolo unico per ogni singolo ente ). Si rileva inoltre che le finalità del ruolo unico sono quelle di distinguere la dirigenza in fasce, rilevanti per garantire la specificità tecnica o professionale ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle esigenze e alle peculiarità delle strutture, consentire la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalità e degli incarichi ricoperti. A parte ciò, l'art. 23 del contratto per la dirigenza, per la mobilità a domanda, richiede solo i seguenti requisiti: 1) domanda di trasferimento del dirigente interessato; 2) assenso dell'altra Amministrazione diversa da quella di provenienza; 3) preavviso di 4 mesi all'Amministrazione di provenienza; né, del resto, risulta che il consorzio interessato abbia stabilito nulla di diverso sulla mobilità rispetto al contratto o alle norme del testo coordinato emanato dall'Assessore per l'industria.

4. Infine, con riferimento al punto sub c) si rassegna che presupposto per l'assegnazione del nuovo incarico di dirigente generale è che nel ruolo del consorzio interessato vi sia la vacanza del posto che si intende assegnare col meccanismo della mobilità.
Con la delibera di che trattasi il consorzio interessato ha dato il proprio assenso, cioè la propria disponibilità, al trasferimento nel momento in cui il posto dell'attuale dirigente generale si renderà vacante, tant'è che il trasferimento del dirigente generale del consorzio A.S.I. di Yyyy " è accolto a decorrere dall' 1 novembre 2003 nel posto in organico che si renderà libero a seguito del collocamento in quiescenza dell'attuale dirigente generale ". Il passaggio in ruolo si verificherà solo successivamente alla vacanza in organico, tutto resta condizionato al verificarsi di quell'evento, gli effetti si produrranno da quella data. Vale a dire che la domanda di trasferimento per mobilità è stata considerata non dal momento della presentazione ( che sarebbe stato impossibile per mancanza di posti in organico ), ma " a condizione che " e " dal momento che ". Solo al verificarsi di quegli eventi il trasferimento per mobilità potrà considerarsi assentito e, rilevate le esigenze di difficoltà lavorative manifestate dal consorzio nella delibera considerata, non parrebbe illegittimo l'iter attuato dall'Ente, giustificato da esigenze legate a criteri di celerità ed efficienza dell'attività dello stesso.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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