Pos. 1   Prot. N. 220.03.11 



Oggetto: Responsabile unico del procedimento e presidenza di gara. Compatibilità




Allegati n...........................




              ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
              DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 
                      P A L E R M O 



1 Con nota 19 agosto 2003, n. 2372/SD, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la sussistenza dell'incompatibilità fra l'incarico di responsabile unico del procedimento e quello di componente del seggio di gara non solo nell'ipotesi di partecipazione di un funzionario dell'amministrazione appaltatrice all'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto ma anche nel caso di lavori d'importo inferiore a 1.250.000,00 ove l'ente non si avvalga del predetto Ufficio.

2 La previsione di incompatibilità discende, in primo luogo, dal disposto dell'art. 21, comma 5 della legge n. 109/1994 (recepito con la l.r. n. 7/2002) per il quale i componenti delle commissioni di gara ".. non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi."

Che in tale categoria di soggetti rientri il responsabile unico del procedimento è confermato dall'art. 7 ter, punto 9, lett. c della legge n. 109/1994, nel testo risultante dalla legge regionale di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma, che si riferisce alla composizione delle sezioni provinciali dell'Ufficio regionale per l'esple-tamento delle gare, deve ritenersi estensibile anche alle gare di importo inferiore a 1.250.000,00 euro costituendo espressione dell'esigenza, fatta propria dal legislatore, di garantire l'indipendenza del dirigente o funzionario dell'ente appaltante incaricato dell'espletamento della gara da quella del responsabile del procedimento.

3 Con riferimento, poi, alla rappresentata situazione di piccoli enti con limitato organico del servizio tecnico, l'incompatibilità in questione potrà essere evitata affidando l'espletamento della gara ad un dirigente o funzionario di un altro servizio (tenendo presente che negli enti locali minori la figura di responsabile di un servizio può essere ricoperta anche da un dipendente di categoria C e nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, eccezionalmente, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della l. 23-12-2000, n. 388 nel testo modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28-12-2001, n. 448, ad un componente dell'organo esecutivo ).


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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