Pos. 1   Prot. N. 219.03.11 


Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 1-3-2002, n. 73- Criteri applicativi dell'art. 38 del D. P. Reg. n. 10/2001. Quesiti.




Allegati n...........................




               
                          Uffici di diretta collaborazione  
                          Dell' On.le Assessore alla Presidenza 
                                          P a l e r m o 


              p. c. Segreteria della Giunta Regionale 
                                          P a l e r m o 



I Con nota 14-11- 2003, n. 4586/Gab, viene chiesto, su mandato della Giunta di Governo espresso nel verbale n. 18 del 30 luglio 2003, l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, i problemi sollevati sono riconducibili alla previsione contenuta nella deliberazione di Giunta 1 marzo 2002, n. 73, in forza della quale la parte variabile della retribuzione di posizione dei dirigenti può avere effetto, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e della buonuscita ( ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 38 del CCRL della dirigenza) soltanto ove sia decorso il termine di un anno dalla stipula del contratto individuale di lavoro.

L'On.le Assessore, nella nota 23 aprile 2003, manifesta l'avviso che a distanza di oltre un anno dalla predetta deliberazione (n. 73/2002) il processo di attuazione della L. n. 10/2000 e del contratto della Dirigenza sia, per la parte che qui interessa, compiutamente definito atteso che quasi tutti i dirigenti hanno già superato un anno di attività dalla stipula dei contratti e che non di rado si sono rese necessarie modifiche dei contratti stessi con variazione della parte variabile dell'indennità di posizione.

In tale periodo sono anche intervenuti pensionamenti di alcuni dirigenti per raggiunti limiti di età o di servizio per alcuni dei quali si è verificata una modificazione degli iniziali contratti individuali e del relativo importo dell'indennità di posizione.

Poiché il comma 3 dell'art. 38 del CCRL stabilisce che la parte variabile da prendere in considerazione ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza è quella "in godimento" al momento della cessazione del rapporto si pone il problema di chiarire se l'anno di decorrenza del contratto individuale debba essere considerato quello del contratto in corso all'atto del pensionamento ovvero quello "costituito dalla sommatoria dei precedenti periodi contrattuali". Codesto Assessorato, ritenendo quest'ultima soluzione la più coerente sia con la normativa contrattuale che con le finalità perseguite dalla Giunta con la citata deliberazione n. 73/2002, ha chiesto in merito l'avviso dello scrivente Ufficio.

2. L'art. 38 del CCRL della dirigenza dispone che la retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, così come la retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 36.

Ciò premesso, va osservato che, in assenza di una diversa previsione contrattuale, la base pensionabile non può che essere quella prevista dalla legislazione vigente per i dipendenti regionali, costituita sul punto, dall'art. 43 del D.P.R. n. 109271973 e dall'art. 2 della l.r. n. 2/1962. Quest'ultimo commisura l'importo della pensione 2 all'ultima retribuzione annua", costituita "dalla parte fissa e continuativa del trattamento economico, che è comprensiva della tredicesima mensilità, come esplicitamente stabilito dall'art. 31 della stessa legge" (cfr., in termini, C.G.A., sez. consultiva, parere 19-10-1988, n. 361) e per effetto dell'art. 38 del C.C.R.L., della parte variabile "in godimento".
Ancora più chiaramente l'art. 43 su richiamato dispone che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, la pensionabilità è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili percepiti.
E' di tutta evidenza che una modifica del vigente sistema pensionistico come sopra delineato, sia pure nei limiti di cui alla delibera di Giunta e nel particolare fine perseguito, può essere disposta dal legislatore o in sede contrattuale.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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