POS. II Prot._______________/217.11.2003

OGGETTO: Area artigianale - Fallimento Sirap - Organo competente al trasferimento delle opere ai comuni.



Assessorato Regionale Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Regionale Cooperazione
Commercio e Artigianato
3S - Servizio Insediamenti Produttivi

PALERMO

1. Con nota n. 1229 del 31 luglio 2003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente in ordine all'individuazione del soggetto competente ad effettuare la consegna delle opere, relative alle aree artigianali attrezzate, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito del fallimento della società. Tali opere, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, come sostituito dall'art. 64, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono trasferite alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree stesse.
Codesta Amministrazione sostiene che si sarebbe creato un vuoto normativo per effetto della "abrogazione" dell'art. 1 della L.r. 46/1997, " laddove lo stesso individuava inequivocabilmente nell'Ispettorato regionale tecnico l'organo preposto ad effettuare il trasferimento delle opere alle amministrazioni comunali, mentre il successivo art. 64 stabilisce genericamente che le opere sono trasferite alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree previo verbale analitico di consistenza, senza specificare in alcun modo quale sia l'organo preposto ad effettuare tale consegna ".

2. Il testo originario dell'art. 1 della L.r. 46/97, prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 64 della L.r. 6/2001, era così formulato: " Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono consegnate, a cura dell'Ispettorato regionale tecnico, alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree dopo la chiusura della contabilità e la effettuazione delle operazioni di collaudo delle opere eseguite ".
Successivamente alla sostituzione, operata dal suddetto art. 64 L.r. 6/2001, il testo della norma è il seguente: " Le opere relative alle aree artigianali attrezzate,..........................sono trasferite alle amministrazioni dei comuni ..........previo verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto dal comune con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e degli eventuali soggetti creditori di cui al successivo articolo 2. La eventuale non collaudabilità o la impossibilità a procedere alla contabilizzazione delle opere già eseguite non pregiudica il trasferimento delle opere alle amministrazioni dei comuni ".
Il legislatore per accelerare l'iter di trasferimento delle opere ai comuni ha eliminato il passaggio relativo alla consegna delle stesse ad opera dell'Ispettorato regionale tecnico - il quale doveva, evidentemente, prenderle prima in consegna dalla curatela fallimentare e poi immetterne nel possesso i comuni.
Con la nuova formulazione della norma quel passaggio intermedio è venuto meno, sostituito dalla redazione del verbale di consistenza (finalizzato all'immissione in possesso) tra il comune e la curatela fallimentare, permettendo a quest'ultima di effettuare la consegna dei beni direttamente ai comuni interessati, in capo ai quali il trasferimento si attua anche se le opere non sono collaudabili o non è possibile procedere alla contabilizzazione di quelle già eseguite; ciò a testimonianza della volontà del legislatore di volere accorciare i tempi del trasferimento, laddove nella precedente formulazione della norma il passaggio delle opere doveva seguire, comunque, alla chiusura della contabilità e al collaudo.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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