POS. V Prot._______________/215.11.03

OGGETTO: Direttore di Ente parco - Riconoscimento servizi pregressi e determinazione trattamento economico.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE   

Dipartimento Territorio e Ambiente -
Protezione Patrimonio Naturale
PALERMO



1. Con nota prot. n. 45690 del 4 agosto 2003/Servizio 6°/U.O. 6.2, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se al vincitore del concorso pubblico per Direttore dell'Ente Parco xxxx, indetto con delibera del 21 marzo 1997, n.60 (modificata con delibera 2 giugno 1998, n.143), già dirigente tecnico forestale, 8° livello, presso l'Ispettorato delle foreste di YYYY, possa essere riconosciuto, ai sensi dell'art.16 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n.11, l'ammontare complessivo del maturato economico già in godimento alla data dell'assunzione in servizio quale direttore dell'Ente Parco.
Al riguardo, codesto Dipartimento, premesso che al Direttore dell'Ente parco è stato riconosciuto, alla data di assunzione in servizio, secondo le previsioni del regolamento organico dell'Ente (art.34), il trattamento economico di Direttore regionale, segnala di non ritenere applicabile al caso in esame né l'art.11 della legge regionale 15 maggio 1988, n.11, "in quanto la qualifica di Dirigente tecnico forestale ex liv.8° della l.r. 41/85, posseduta al momento del passaggio alle dipendenze dell'Ente risulta inferiore -ma non immediatamente- a quella di Direttore del Parco equiparata a quella di direttore regionale", né l'art.202 del D.P.R. 10.1.1957, n.3, "in quanto il trattamento attribuito dall'Ente risulta di importo superiore a quello goduto alla data del transito".
Codesto Dipartimento ha chiesto, altresì "in subordine, se al funzionario de quo vada comunque mantenuta l'indennità mensile pensionabile nella misura mensile di ex £ 792.000 dallo stesso goduta al momento del passaggio alle dipendenze dell'Ente Parco come previsto dall'art.10 del D.P. 38/97".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.16 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n.11 -recante la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994/1996- dispone che "Nei casi di passaggio a posizione economica superiore, rispettivamente attraverso la procedura prevista dagli art.. 14 e 15 dell'accordo (progressione orizzontale) e le procedure stabilite per legge (progressione verticale) al dipendente viene attribuito, oltre allo stipendio tabellare annuo iniziale corrispondente alla nuova posizione assunta, l'ammontare complessivo del maturato economico individuale in godimento alla data del transito".

Ora, la specifica fattispecie sottoposta all'esame dello Scrivente riguarda l'ipotesi in cui un dipendente, già inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale con la qualifica di dirigente tecnico forestale, accede mediante concorso pubblico ad una qualifica superiore dell'Ente Parco e, dunque, di una diversa amministrazione.

Come già chiarito da questo Ufficio in precedente parere (nota prot. n.9669/117.95.11 del 7 giugno 1995), "il sistema sopra descritto (di cui all'art.16 testè citato) opera soltanto nei casi di passaggio di qualifica nell'ambito della stessa amministrazione regionale" e non quando un dipendente "passi", per concorso o ex lege, ad amministrazione diversa, ponendo in essere due distinti rapporti d'impiego.

Né viene in questione, nel caso in esame, l'art.202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 che dispone, si ricorda, il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico dei dipendenti pubblici nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, disponendo che allo stesso sia attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
A parte l'ovvia considerazione che, nel caso in esame, come riferito da codesto Dipartimento, il trattamento economico attribuito al soggetto in questione risulta di importo superiore a quello di cui godeva in precedenza, in ogni caso, è bene ricordare, come già rilevato dallo Scrivente in precedenti pareri (cfr. nota già citata e nota prot. n.2888/4.97.11 dell'8 gennaio 1997), che l'art.202, D.P.R. cit., come chiarito nell'ampia casistica giurisprudenziale, è applicabile soltanto ai dipendenti delle amministrazioni statali, delle aziende autonome statali e di alcuni enti pubblici i cui fini istituzionali restino strettamente inseriti nell'ordinamento statale ed è estensibile agli altri settori del pubblico impiego soltanto in caso di espresso rinvio contenuto nel sistema normativo del settore.

Alla luce di quanto suesposto, si ritiene che al soggetto in questione, avendo lo stesso posto in essere due distinti rapporti d'impiego con due diverse amministrazioni, non possa che essere attribuito il trattamento economico della nuova qualifica di appartenenza alla stregua di nuovo assunto.

Né può essere riconosciuta allo stesso la facoltà di chiedere il riconoscimento dei servizi comunque resi in regime di pubblico impiego ai sensi dell'art.11 della L.r. 15 giugno 1988, n.11.
Com'è noto, ai sensi della citata norma "I servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati, ai fini della progressione giuridica ed economica nella misura del 100 per cento, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori alla qualifica posseduta alla data della domanda, e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori" (riconoscimento dei servizi che, è altrettanto noto, può effettuarsi ai soli fini giuridici).
La norma, a differenza del già visto art.16 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n.11, fa esplicito riferimento ai servizi prestati in qualifiche immediatamente inferiori mentre, nel caso di specie (come evidenziato da codesto Dipartimento), il neo-assunto, già dirigente tecnico forestale, 8° livello, è stato reclutato a seguito di una procedura concorsuale finalizzata alla copertura del posto di direttore dell'Ente parco equiparato a quello di direttore regionale.


In ordine al secondo quesito sottoposto allo Scrivente si osserva, infine, quanto segue.
L'art.10 del D.P.Reg. 2.10.1997, n.38 ("Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste") dispone che "L'indennità mensile di cui all'art.42, 1° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, in caso di sopravvenuta mancanza di presupposti previsti nella stessa norma e successive modifiche ed integrazioni per la sua erogazione, entra a far partequale maturato economico della retribuzione e può essere nuovamente erogata solo per la differenza tra la misura precedentemente goduta e la nuova misura spettante".

Vale la pena ricordare che lo Scrivente ha già esaminato in un precedente parere (sia pure in relazione a diversa problematica) l'ambito di applicazione della predetta norma, -secondo cui nell'ipotesi che vengano a cessare le condizioni per la percezione della indennità in oggetto il dipendente ne mantiene la misura in godimento a titolo di maturato economico- giungendo alla conclusione che "tale disposizione (è) applicabile in tutti i casi di transito dal ruolo del Corpo forestale, quale che ne sia la causa..." (cfr. nota n.337 del 1998).
Tuttavia, pare allo Scrivente che presupposto della norma sia il mantenimento, nel nuovo rapporto, del trattamento economico goduto nel precedente a titolo di maturato economico, presupposto che, per le considerazioni sopra svolte, non ricorre nel caso in esame in cui, come già detto, non vi è passaggio nell'ambito della stessa amministrazione ma un nuovo rapporto di impiego con un diverso ente.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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