POS. V Prot._______________/208.03.11

OGGETTO: Espropriazione di immobili nella Valle dei Templi di Agrigento. Immobile utilizzato per uso abitativo.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC. ed Educazione permanente

PALERMO



1. Con nota 30 luglio 2003, prot. 3018/Serv. Tutela e acquisizione, codesto Dipartimento, rappresentando che gli acquirenti di un immobile (terreno e fabbricati) hanno lamentato l'inserimento di tale immobile nel piano di esproprio approvato con D.A. 3 marzo 1994, n. 5324 nonostante lo stesso fosse regolare ed abitato, richiedendo lo stralcio di tale immobile dal piano di esproprio, ha chiesto allo Scrivente "se accogliere la richiesta, ritenendo la documentazione prodotta dall'interessato sufficiente e probante, in quanto atta a dimostrare l'utilizzo abitativo dell'immobile già alla data del verbale di consistenza".

Riferisce, in proposito, codesto Dipartimento che il richiedente ha prodotto perizie giurate, atti notori, ricevute "attestanti l'erogazione di servizi", tendenti a dimostrare che l'immobile in questione risultava abitato sin dalla data di redazione del verbale di consistenza, ed anche antecedentemente al suo inserimento nel piano di esproprio; che il progetto di espropriazione -per quanto riguarda i fabbricati- prevedeva l'espropriazione degli edifici "non abitualmente abitati", i fabbricati rurali regolari utilizzati solo per la conduzione del fondo espropriando e quelli utilizzati dai coloni o mezzadri, tenendo fuori dalle previsioni espropriative quei fabbricati regolari non rientranti nelle predette categorie; che i precedenti proprietari non avevano effettuato alcuna opposizione, basata sulla circostanza che risultava abitato, al piano di esproprio.
Alla richiesta di parere, sulla quale codesto Dipartimento non esprimeva alcun orientamento, risultavano allegati gli atti menzionati.

Stante che il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità (D.A. 5324 del 3 marzo 1994) fissava il termine per l'ultimazione entro cinque anni dalla data del provvedimento medesimo, lo Scrivente, con nota 14462 del 22 agosto 2002, chiedeva di conoscere l'attuale iter del procedimento di espropriazione nonché l'orientamento di codesta Amministrazione.

Codesto Dipartimento, ha riscontrato tale richiesta con nota 3688 del 26 settembre 2003, comunicando che con D.A. 5308 del 19/2/1999, regolarmente notificato, i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sono stati prorogati di ulteriori cinque anni, senza tuttavia esprimere alcun orientamento in ordine alla problematica sottoposta.



2. Sulla suesposta questione si osserva che la stessa non riguarda la attuale legittimità del procedimento sinora condotto, poiché, sulla scorta degli atti trasmessi allo Scrivente, risulta che le varie fasi si sono svolte in maniera legittima o senza contestazioni in sede giurisdizionale avverso il provvedimento originario e quello di proroga.

In particolare, per quanto attiene la mancata conoscenza del procedimento espropriativo da parte degli acquirenti -odierni istanti- questa è irrefluente, dal momento che il procedimento sembra esser stato correttamente iniziato e condotto nei confronti dei soggetti al tempo proprietari o a quelli iscritti in catasto (v. Cassazione, Sez. I, sent. 11178 del 13/10/1992; Sez. V, n. s850 del 10/7/2000).

In ordine alla legittimità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, si osserva che la sentenza del Tar Sicilia- Palermo, Sez. II, n. 772 del 13 maggio 1997 (citata sia dall'istante che da codesto Dipartimento nella nota n. 310 del 28/1/2003, e dallo Scrivente reperita solo in massima) ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità in quanto non abbia tenuto conto delle osservazioni degli interessati tendenti ad evidenziare la non assoggettabilità ad esproprio del bene in base ai criteri prefissati dalla P.A.; mentre, nella fattispecie, codesto Dipartimento rappresenta che nessuna opposizione o osservazione in proposito venne mai avanzata da coloro che all'epoca erano proprietari dei beni.

Pertanto, in atto, la problematica può riguardare soltanto la possibilità di procedere ad una modifica del provvedimento approvativo del piano di esproprio, ove si accerti che effettivamente -all'atto dell'avvio del relativo procedimento- gli edifici fossero abitualmente abitati e sussista un interesse pubblico alla riforma dell'atto medesimo.

Infatti, ove si accerti oggi una situazione di fatto che, se verificata e conosciuta all'atto della redazione del piano di esproprio, avrebbe determinato la non inclusione dei beni in parola nel progetto di esproprio e nel provvedimento approvativo, l'Amministrazione -ancorchè i provvedimenti preliminari si siano consolidati- potrebbe in via di autotutela riformare in parte qua il piano di esproprio -e i correlati provvedimenti- provvedendo all'espunzione di quei fabbricati che risultavano abitualmente abitati.

Tali accertamenti coinvolgono essenzialmente valutazioni e giudizi di merito, rimessi all'attività di codesta Amministrazione, sulla scorta di tutti gli elementi -sia forniti dagli interessati che dagli organi di codesta Amministrazione, anche a posteriori- che univocamente possano far ritenere che originariamente gli immobili medesimi non avrebbero dovuto venir inclusi nel piano di espropriazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, si ritiene che il presente parere riguardi fattispecie in ordine alla quale potrebbe determinarsi una potenziale controversia.
Pertanto lo Scrivente non diffonderà il presente parere sulla banca dati "FoNS", sino a che l'Amministrazione in indirizzo ne autorizzi la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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