POS. II Prot._______________/206.11.2003

OGGETTO: Artigianato. Art. 111, ultimo comma, L.r. 6/2001 - Interpretazione.

Assessorato Regionale Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione
Commercio e Artigianato

P A L E R M O

1. Con nota n. 2634 del 18 luglio 2003, codesto Dipartimento chiede chiarimenti a questo Ufficio sul contenuto del 3° comma dell'art. 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in connessione con l'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
Riferisce codesta Amministrazione che, in virtù dell'art. 26 L.r. 8/2000, la documentazione a corredo delle istanze di ammissione a contributo, di cui alla normativa di riferimento, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e, nel caso di specifica richiesta, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta. L'art. 111 L.r. 6/2001 ha stabilito, però, che il termine di cui all'art. 26 citato va considerato ordinatorio.
Nonostante quest'ultima previsione normativa, sono pervenute all'Assessorato in indirizzo numerosi ricorsi gerarchici impropri avverso provvedimenti, emessi dalla Camera di commercio di Xxxx, di rigetto delle istanze di contributo presentate da artigiani di quella provincia.

2. Dall'esame della documentazione allegata da codesto Ufficio, con particolare riferimento alla nota camerale 5 maggio 2003, emerge il convincimento della Camera di commercio di Xxxx che, prendendo spunto dalle differenze terminologiche utilizzate dal legislatore all'art. 26 della L.r. 8/2000 e all'art. 111 della L.r. 6/2001, ritiene che la " documentazione a corredo " delle domande di ammissione al contributo va prodotta entro il 31 marzo ( dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza ), termine previsto dall'art. 26 L.r. 8/2000, " a pena di decadenza dal beneficio ". Mentre l'art. 111 L.r. 6/2001 avrebbe reso "ordinatorio" il solo termine ( anch'esso previsto dall'art. 26 ) di 60 gg. per la " regolarizzazione delle pratiche relative alle istanze di contributo presentate negli anni precedenti ".
Risulta evidente - sostiene la camera - che l'art. 26 prevede due distinti termini: uno ( 31 marzo ) per la presentazione della documentazione a corredo; l'altro, di 60 giorni, decorrenti dalla specifica richiesta ( della C.C.I.A.A. ) per la regolarizzazione delle istanze presentate negli anni precedenti.
Secondo la camera, il termine da considerare ordinatorio sarebbe solo il termine di regolarizzazione delle pratiche, nulla innovando il 3° comma dell'art.111della L.r. 6/2001 in merito all'altro termine del 31 marzo ( anno successivo ) stabilito per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze, quest'ultimo termine - conclude l'ente camerale - " resta pienamente efficace a pena di decadenza dal beneficio ".

3. Sulla fattispecie sottoposta si espone quanto segue.
L'art. 26 della L.r. 8/2000 così dispone: " La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e all'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, ove già prevista dalle disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica richiesta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta ".
La norma surriportata fa riferimento ad un'unica fattispecie: la "regolarizzazione" delle istanze attraverso la presentazione della documentazione a corredo delle stesse. All'interno di questa previsione si prevedono due possibili opzioni, attuative entrambe dell'adempimento relativo alla presentazione dei documenti, ma all'una o all'altra è connesso un unico termine ad efficacia perentoria. Il legislatore ha cioè disposto che qualora la documentazione da presentare a corredo delle domande di ammissione a contributo sia gia prevista da disposizioni attuative ( e quindi facilmente individuabile dagli interessati ), il termine è il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Nella differente ipotesi in cui le disposizioni attuative manchino o comunque non contengano l'elencazione della documentazione da presentare a corredo delle istanze, rendendo, quindi, necessaria una specifica richiesta da parte dell'amministrazione competente, il termine per adempiere è quello di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Anche tale termine è perentorio e si applica solo nel caso in cui l'amministrazione competente non abbia provveduto ad emanare disposizioni attuative in ordine alla concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L.r. 27/1997 e dall'art. 28 della L.r. 3/1986. Ciò che varia non è la perentorietà né l'unicità del termine, ma il momento del suo decorso, differente a seconda che ricorra l'una o l'altra delle due fattispecie ipotizzate dalla norma al momento della regolarizzazione delle istanze di contributo.
Risulta dalle indagini normative effettuate che con decreto dell'Assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca 13 novembre 1998 sono state emanate le direttive relative alle assunzioni di lavoratori apprendisti ed ex apprendisti, in esse è elencata la documentazione che dovrà corredare la domanda di ammissione a contributo secondo gli schemi allegati alle direttive. Consegue da ciò che il termine da considerare per la regolarizzazione delle istanze di contributo - regolarizzazione che avviene con la presentazione della documentazione a corredo delle domande - è esclusivamente quello del 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione delle istanze stesse.
Verificatasi, dunque, concretamente la prima delle due possibili fattispecie ipotizzate dalla norma (e cioè la ricorrenza di disposizioni attuative che prevedono quale sia la documentazione a corredo delle istanze), ne discende automaticamente che l'altra fattispecie - disposta esclusivamente al concretizzarsi della seconda previsione (mancanza di disposizioni attuative e quindi presentazione della documentazione entro il termine, altrettanto perentorio, di 60 giorni dalla specifica richiesta dell'amministrazione) - non essendosi concretamente verificata, non permette l' applicabililità del termine ad essa collegato.
Chiarito quanto sopra, non pare dubbio che il legislatore, con la disposizione contenuta al 3° comma dell'art. 111 della L.r. 6/2001, si riferisca all' unico termine all'interno dell'art. 26 della L.r. 8/2000 inerente la "documentazione a corredo" disponendo che il termine ( unico ) predetto va considerato ordinatorio, e ciò con riferimento a tutte le istanze presentate negli anni precedenti e fino al 31 dicembre 2001, come chiarito nell'art. 41 della L.r. 9/2002, così come modificato dall'art. 2 della L.r. 16/2002.

4. Quanto al problema della necessaria abrogazione dell'inciso " a pena di decadenza dal beneficio ", in mancanza della quale la Camera interessata ritiene che continui a sussistere la perentorietà del termine del 31 marzo successivo a quello di presentazione dell'istanza, a parte le argomentazioni esposte al precedente punto della presente trattazione, si fa rilevare che con l'art. 111, 3° comma, della L.r. 6/2002, non si è inteso abrogare o modificare nessuna parte dell'art. 26 della L.r. 8/2000, che è rimasto normativamente immodificato, poiché il legislatore non è entrato nel contenuto della disposizione, bensì nella sfera temporale di efficacia della stessa. Con la previsione " Il termine di cui all'articolo 26.........va considerato come ordinatorio " il legislatore ha prescritto che per un periodo determinato - e cioè per tutto il periodo correlato alla presentazione della documentazione attinente le istanze presentate entro il 31 dicembre 2001 - la perentorietà del termine contenuto all'art. 26 non dev'essere applicata: resta formalmente in vigore ( fa ancora parte dell'ordinamento ), ma non è efficace nel periodo indicato. È infatti detto che il termine va considerato ordinatorio ( cioè come se fosse ordinatorio, poiché in realtà è perentorio ).
Trattasi, quindi, di sola sospensione temporale dell'efficacia della norma nella parte in cui dispone la perentorietà dei termini. Il termine va considerato ordinario transitoriamente, come è desumibile - oltre che dalla stessa titolazione dell'art. 111 della L.r. 6/2001 " Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie " - dall' art. 41 della L.r. 9 agosto 2002, n. 9, come modificato dall'art. 2 della L.r. 30 ottobre 2002, n. 16, che dispone che il termine previsto dall'articolo 26, considerato ordinatorio, si riferisce a tutte le istanze presentate sino al 31 dicembre 2001.
Conclusivamente, per tutte le istanze avanzate sino al 31 dicembre 2001, il termine ( del 31 marzo o quello di 60 giorni, secondo le due differenti fattispecie considerate dalla norma ) previsto dall'art. 26 della L.r. 8/2000 per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze di contributo si considera ordinatorio, successivamente è da ritenere nuovamente in vigore la perentorietà dei termini riportati in quella norma, essendo cessato il periodo di sospensione della sua efficacia e di vigenza dell' " ordinatorietà " di quei termini.
Nei termini il reso parere.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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