POS. V Prot._______________/202.03.11

OGGETTO: Organi collegiali. Compensi. Determinazione. Enti regionali per il diritto allo studio universitario.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica istruzione

PALERMO




1. Con nota 23 luglio 2003, prot. 1466/Serv. VIII, codesto Dipartimento, rappresentando che la legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, nel sopprimere le Opere universitarie ed istituire gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, ha, tra l'altro, previsto che il trattamento economico spettante ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti medesimi va determinato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita le Giunta regionale, ha sottoposto allo Scrivente uno schema di decreto presidenziale, richiedendo il parere sullo schema medesimo.

Nessun problema giuridico interpretativo viene evidenziato da codesto Dipartimento.



2. In ordine alla richiesta di esame dello schema di decreto predisposto da codesto Dipartimento, si rappresenta che quest'Ufficio, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70), è chiamato ad esaminare schemi legislativi e regolamentari e non già atti amministrativi in ordine ai quali non vengano evidenziati specifici quesiti giuridici che presentano difficoltà interpretative.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, si è provveduto ad esaminare, nelle linee generali, lo schema sottoposto, rispetto al quale, sotto il profilo strettamente giuridico, si osserva quanto segue.

Anzitutto, si rileva che, mentre l'art. 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, nel prevedere il trattamento economico spettante ai componenti dei consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, fa riferimento a "gettoni di presenza" (in armonia con le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15), e prevede solo per i presidenti e vicepresidenti un'indennità di carica, lo schema sottoposto prevede indennità mensili non correlate alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale.

Quanto alle previsioni correlate al rimborso di spese di viaggio e all'indennità di missione, stante che codesto Dipartimento sembra voler, in buona sostanza, ancorare tale trattamento a quello del dirigente della Regione siciliana, appare opportuno esplicitare tale intendimento nella parte dispositiva del decreto, limitando il rinvio alle sole voci (rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta) previste dal citato art. 17 l.r. 20/2002, e menzionando nel preambolo dello stesso soltanto l'attuale fonte individuativa di tale trattamento (C.C.R.L. della dirigenza approvato con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10).

In ordine, poi, alle previsioni di sottoposizione alla normativa fiscale dei compensi in parola, le previsioni medesime contenute nella parte dispositiva appaiono ultronee, dal momento che l'applicazione della normativa fiscale non dipende da configurazioni date alla fattispecie con il decreto medesimo, mentre l'affermazione, contenuta nel preambolo, che l'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 assimilerebbe i compensi in parola a redditi da lavoro dipendente appare incompleta e fuorviante, dal momento che ciò può esser vero solo in alcune ipotesi, ma non nelle altre pure previste dall'art. 47, comma 1, lett. c-bis) del D.P.R. 917/1986 ("... semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino ...") e correlate all'attività abitualmente esercitata dal contribuente.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

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