os.1 Prot. N. 198.03. 


OGGETTO: Oggetto: Consorzio ASI Xxxxx - Depuratore biologico di Yyyy - Lavori adeguamento IV fase, III stralcio- Riconoscimento prezzo chiuso all' impresa appaltatrice.





Allegati nààààààààà


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
                          Dipartimento regionale dell'industria 
                          Servizio V 
                                      PALERMO 


Con nota 10 luglio 2003, n. 2552, codesta Amministrazione ha richiesto il parere dello scrivente Ufficio in ordine al fondamento della richiesta dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, tendente all'applicazione del "prezzo chiuso", atteso che::
a) la durata dei lavori, pur originariamente convenuta in 12 mesi, è stata successivamente abbreviata ad 11 mesi, a seguito di una riduzione delle opere da realizzare;
b) l'art. 4 del contratto d'appalto, in deroga a quanto previsto dal capitolato, dispone che la consegna dei lavori sarebbe avvenuta entro venti giorni dal primo accreditamento, in favore del Consorzio, del finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente ( ponendo sull'appaltatore l'onere della lievitazione dei costi conseguenti alla ritardata consegna).
. In ordine all'istituto del prezzo chiuso, che ha funzione analoga a quello della revisione prezzi distinguendosene per la quantificazione aleatoria della variazione dei costi dell'opera, giova osservare che il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 672/01 reso a sezioni riunite il 4 settembre 2002 ( su ricorso straordinario della Pagano costruzioni sr.l.), ha rilevato come il quarto comma dell'art. 45 della l.r. n. 21/1985 (applicabile nel caso in esame) debba trovare applicazione nell'ipotesi di ritardata consegna dei lavori (superiore ad un anno) avendo lo scopo di ricondurre il sinallagma contrattuale ad un oggettivo riequilibrio.
   esta pertanto ininfluente, nella fattispecie in esame, la circostanza che, intervenuto il ritardo nella consegna dei lavori, e quindi verificatosi il presupposto previsto dalla legge, il termine per la loro esecuzione sia stato ridotto a undici mesi. Va tuttavia osservato, a quest'ultimo riguardo, che il tempo contrattuale pari a 12 mesi previsti dal contratto per l'intero lavoro è stato decurtato di un tempo proporzionato (un mese) all'avanzamento dei lavori eseguiti fino alla perizia n.2 (pari a circa l'8% del totale).
er quanto riguarda poi il riferimento all'articolo 4 del contratto d'appalto, va osservato che lo stesso non appare interpretabile come rinunzia all'istituto del prezzo chiuso bensì come previsione di un termine diretto ad accelerare la consegna dei lavori, una volta ottenuto il finanziamento ministeriale.
D'altro canto, ove tale disposizione contrattuale dovesse intendersi come diretta ad escludere l'applicazione del prezzo chiuso, si osserva che il quarto comma dell'art. 45 della l.r. n. 21/1985 si configura come ipotesi normativa di inserzione automatica di una clausola contrattuale, prevista dall'art. 1339 del codice civile, con la conseguenza di rendere invalide le previsioni difformi apposte dalle parti.
   
   

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




                       




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