POS. II Prot._______________/ 192.03.11

OGGETTO: Presidente Consorzio A.S.I. - Art. 26, comma 7, L.r. 4/2003 - Applicabilità.


Assessorato Regionale Industria
- Dipartimento Regionale Industria
- Servizio V° Affari Giuridici Contenzioso
Vigilanza Enti Subregionali

PALERMO


1. Con nota n. 2551 del 10 luglio 2003, codesto Dipartimento chiede di " conoscere se è applicabile il comma 7 dell'art. 26 della L.r. 4/2003 affinchè il Presidente di un Consorzio industriale, designato da un comune andato al rinnovo elettorale, possa rimanere in carica, nei limiti di sei mesi previsti dalla norma, stante che altro comune ha surrogato la designazione " in capo al medesimo soggetto.
Codesta Amministrazione allega alla richiesta di parere la nota del 3 luglio 2003, n. 1910, con la quale il Consorzio interessato, ai fini dell'applicabilità della succitata norma, specifica taluni passaggi salienti della questione prospettata che, di seguito, si riassumono:
- il Consiglio generale del Consorzio ha eletto nel proprio seno il Presidente dell'ente consortile, scelto tra i propri componenti, a norma dell'art. 6 della L.r. 1/1984;
- la scelta è caduta su un componente del Consiglio che - in quanto nominato da un comune successivamente andato al rinnovo elettorale - parrebbe dover decadere, in virtù del comma 3, dell'art. 6 della L.r. 30/2000;
- lo stesso consigliere ( eletto Presidente del Consorzio ), qualche giorno prima del rinnovo elettorale del comune che lo aveva originariamente nominato in propria rappresentanza, è stato altresì designato da un altro comune, non interessato da rinnovo elettorale, in sostituzione di altro componente dimissionario;
- poichè, in virtù degli artt. 9 e 11 della succitata L.r. 1/84, il Presidente del Consorzio, eletto in seno al Consiglio generale, presiede anche il Comitato direttivo dell'Ente consortile, si pone il problema della successione temporale delle due designazioni comunali, al fine di verificare un'eventuale soluzione di continuità, nonché l'applicabilità al soggetto interessato dell'art. 26, comma 7, della L.r. 4/2003.


2. In ordine al quesito posto si rassegna quanto segue. L'art. 26, comma 7, della L.r. 4/2003 dispone: " In deroga degli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale " .

Gli artt. 2 e 3 del D.L. 293/94 cosi dispongono:

Art. 2 Scadenza e ricostituzione degli organi.

" 1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti."



Art. 3 Proroga degli organi - Regime degli atti.

" 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli ".


3. Dalla lettura combinata delle norme surriportate, si evince che il richiamo agli artt. 2 e 3 del D.L. 293/94 ( che si applica in Sicilia con le modificazioni e integrazioni di cui alla L.r- 22/95 ), contenuto al comma 7 dell'art. 26 L.r. 4/2003, è " ultroneo " rispetto alla fattispecie che quest'ultimo disciplina. Ed, infatti, la ratio delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3 sopraevidenziati è quella di favorire la tempestiva ricostituzione - da parte dei titolari della competenza - degli organi amministrativi entro il periodo di proroga automatica dopo la naturale scadenza ( 45 gg. ). Ciò che l'intervento del legislatore ha voluto evitare ( sollecitato dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1992, che aveva escluso la sussistenza, in seno al nostro ordinamento giuridico, di un generale principio di prorogatio ) è la prorogatio dell'organo, intendendosi quest'ultimo come entità giuridica deputata ad esprimere una volontà ( collegiale ) distinta e separata da quella dei singoli componenti; cioè è l'ente in quanto tale che non deve versare in regime di prorogatio, se non in quella automatica dei 45 gg. e limitata agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli urgenti ed indifferibili.
L'art. 26, comma 7, della L.r. 3/2003 non tocca minimamente il contenuto di quelle previsioni che non risultano affatto derogate, tant'è che si evidenzia che il limite massimo di durata degli organi menzionati resta immodificato.
Ciò che la norma regionale delinea è, più che una prorogatio dei componenti, una proroga degli stessi. In effetti i due termini rivelano una sottile differenza di contenuto: la prorogatio indicherebbe il continuare ad esercitare le proprie funzioni - ossia " il rimanere in carica " - anche quando è scaduto il periodo di investitura, mentre la proroga consiste in un prolungamento dell'investitura, in una posticipazione del termine di scadenza della nomina, della designazione o dell'investitura che presuppone, per la validità della stessa proroga, che essa venga adottata prima della scadenza ( ovvero, nel caso concreto, prima della decadenza dalla nomina o designazione ).
Orbene, in ragione di quanto finora argomentato, l'esaminando comma 7 dell'art. 26 della L.r. 4/2003 si limita a disporre una proroga dei presidenti, vicepresidenti e componenti degli organi menzionati; non scalfisce le norme sulla ricostituzione degli organi amministrativi poiché considera i detti soggetti individualmente (e sempre nel consueto limite di durata degli organi di cui fanno parte). L'intento è quello di evitare che l'organo, regolarmente costituito in tutte le sue componenti ( e che può, nel prosieguo della sua attività, operare anche in assenza o in mancanza di talune di esse ), si ritrovi però costretto ad operare con una minore efficienza o in mancanza di quorum strutturale, a causa dei tempi, talora dilatati, che possono verificarsi nella sostituzione dei componenti decaduti a seguito di cessazione del mandato degli organi istituzionali designanti; ragione questa, che ha mosso il legislatore a prorogare, con norma speciale, ( e per non più di sei mesi ) i componenti degli organi considerati ( e solo di quelli ) per scongiurare, fino alla nuova nomina, una potenziale intempestività che, nelle more del rinnovo dei mandati dei predetti organi istituzionali, potrebbe depotenziare la funzionalità dei consigli di amministrazione e dei comitati direttivi .


4. Chiarito quanto sopra, occorre verificare, nella specifica fattispecie sottoposta, se al Presidente del Consorzio A.S.I., eletto dal Consiglio generale e, in virtù di tale investitura, deputato a presiedere di diritto il Comitato direttivo dell'ente consortile, sia applicabile il contenuto normativo del più volte citato comma 7 dell'art. 26 L.r. 4/2003.
E' di tutta evidenza che affinché operi la norma de qua è necessario che sussista ab origine e che successivamente sia venuto meno il rapporto tra designante ( organo istituzionale cessato per scadenza del mandato ) e designato ( presidente, vicepresidente e componenti del comitato direttivo del consorzio ASI ).
Orbene, nella fattispecie, detto rapporto è assente. Invero il presidente del Comitato direttivo del Consorzio ASI non è stato designato dal comune ma eletto dal Consiglio generale; quest'ultimo non può certo farsi rientrare nella nozione di " organo istituzionale ( cessato dal mandato ) preposto per legge alla designazione di componenti del comitato direttivo ". Si ritiene, allora, che la proroga introdotta dal citato comma 7 sia riferibile soltanto a quei soggetti che - come nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 9 della L.r. 1/1984 - designati a far parte del Consiglio generale sono contemporaneamente membri di diritto, per espressa previsione legislativa, del comitato direttivo. Solo in tal caso pare configurarsi l'ipotesi di organi istituzionali preposti per legge alla designazione in seno ai detti comitati.


5. Conclusivamente, sembra allo scrivente che, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.r. 30/2000, il componente del consiglio generale - nominato dal comune andato al rinnovo elettorale - per effetto della decadenza della nomina fiduciaria del sindaco di quel comune, decada dalla carica di componente e quindi di Presidente del Consorzio e dalle altre dalla medesima discendenti, come quella del comitato direttivo.
Ciò comporta la necessità ( una volta reintegrato il Consiglio generale con i componenti di nuova nomina ) di eleggere il nuovo Presidente del Consorzio che, in quanto tale, sarà anche Presidente del Comitato direttivo.
E' infine il caso di osservare che la designazione in seno al Consiglio generale ( si badi quale componente ), in capo al medesimo soggetto, effettuata da sindaco di altro comune è invece vicenda del tutto nuova e senza alcuna continuità con la precedente. Qualora il soggetto interessato accetti la nuova designazione, quest'ultima costituisce nuovo mandato fiduciario, distinto dal precedente dal quale l'interessato deve considerarsi già decaduto.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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