Pos. 1   Prot. N. 188/03.11 


Oggetto: L.r. n. 7/2002 - Regolamenti per l'affidamento a trattativa privata di opere e forniture.




Allegati n...........................


                      PRESIDENZA DELLA REGIONE 
UFFICIO DEL SOVRINTENDENTE DI PALAZZO D'ORLEANS E DEI SITI PRESIDENZIALI                          P A L E R M O 


1 - Con nota 23 giugno 2003, n. 1428, codesto Ufficio ha chiesto il parere dello scrivente sulle seguenti questioni:

a) se l'Ufficio del Sovrintendente di palazzo d'Orlčans possa adottare propri regolamenti in relazione :
- all'esecuzione di lavori in economia (art. 88 del d.p.r. n. 554/1999);
- all'affidamento di lavori mediante cottimo appalto (art. 20 della l.r. n. 7/2002 come modificato dall'art. 17 della l.r. n. 7/2003);
- all'acquisizione di beni e servizi con le procedure in economia (art. 2 del d.p.r. n. 384/2001).
b) se, comunque, non sia necessario adottare per ciascun tipo di regolamento criteri univoci per tutti i rami dell'Amministrazione regionale;
c) se il d.p.r. n. 384/2001, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia per l'acquisizione di beni e serviz,) sia applicabile nel territorio regionale;
d) se il lavori da affidarsi mediante l'istituto del cottimo - appalto (introdotto dal citato art. 17 della l.r. n. 7/2003) non debba intendersi limitato alle sole ipotesi previste dall'art. 88 del d.p.r. n. 554/1999 e se, conseguentemente, debba intendersi superato quanto previsto dalla circolare dell'Assessore regionale ai ll. pp. 24-10-2002, n. 1402 in ordine all'applicabilitā dell'art. 78, comma 4 e dell'art. 144, comma 2 (dello stesso decreto presidenziale n. 554/1999) in ordine alle procedure semplificate per la gara informale e l'affidamento di lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro;
e) se, pur in presenza dell'art. 94 della l.r. n. 2/2002, lo stesso Uffico in indirizzo debba attenersi ai regolamenti previsti dagli artt. 31 e 32 della l.r. n. 7/2002.\

2 - In ordine ai quesiti di cui alle lettere a) e b) si osserva che l'art. 88 del D.P.R. n. 554/1999 attribuisce a "ciascuna stazione appaltante" l'individuazione concreta dei lavori eseguibili in economia nell'ambito delle categorie generali elencate nella stessa disposizione.
La norma non presuppone l'adozione di alcun regolamento ma la semplice adozione di un atto generale di programmazione che, per ciascun ramo di amministrazione ed in analogia con quanto operato nello Stato, potrebbe concretarsi in un decreto Assessoriale.

Per quanto attiene all'ipotesi del cottimo appalto previsto dall'art. 24/bis della legge n. 109/1994 nel testo risultante dal recepimento operatone con la l.r. n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, la stessa norma demanda "agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) " l'adozione di apposito regolamento da adottare in conformitā al D.P.Reg. 25-11-1993e quindi, per quel che riguarda la fattispecie, "all'Amministrazione regionale".
Il riferimento legislativo al termine "amministrazione regionale" lascia presumere che il legislatore, per ragioni di uniformitā di comportamento, abbia inteso limitare l'autonomia dei singoli centri di spesa in favore di una disciplina unitaria per ciascuna ente. Pertanto, anche per la Regione, dovrebbe essere adottato un nuovo regolamento, pur in conformitā al citato D.P. Reg. 25-11-1993, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
Le stesse considerazioni valgono per i regolamenti previsti dall'art. 31 e dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2002 riguardo ai contratti di fornitura di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiori a 100.000 euro e gli appalti di servizi sotto soglia; anche in tale ipotesi andrebbe predisposto un unico regolamento per ciascun "ente" e, quindi, anche per l'Amministrazione regionale.

3 . Circa l'applicabilitā nel territorio regionale delle norme statali che disciplinano l'acquisizione in economia di beni e servizi pubblici quest'Ufficio con parere n. 45 del 2002, reso al Dipartimento del Personale e dei Servizi generali della Presidenza della Regione con nota n. 12523/42.02.11 del 22 luglio 2002, ha giā avuto modo di rilevare che nell'ordinamento regionale "l'unico riferimento normativo sull'acquisizione in economia di beni e servizi si rinviene nell'art. 3 della Legge regionale n. 15 del 1993 dove si prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale, per l'acquisizione di beni e servizi, č tenuta ad applicare in quanto compatibili, le norme vigenti in materia per il Provveditorato dello Stato. Il rinvio si intendeva al "regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato" approvato con D.P.R. 12 giugno 1985, n.478.
Tuttavia la natura dinamica e formale del rinvio de quo - come si desume dalla parola "vigenti"- implica la necessitā di identificare la normativa attualmente applicabile al Provveditorato.
In proposito si consideri che il citato D.P.R. č stato abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" e che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello stesso: "I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto...si intendono riferiti al presente regolamento".
Pertanto, ai sensi del detto art. 3, L.r. 15/1993, la normativa applicabile in materia di acquisizione di beni e servizi in economia č il D.P.R. n. 384/2001, in quanto compatibile con la normativa regionale."

Ciō posto, resta ancora valido quanto espresso dallo Scrivente nel precedente parere n. 98/2002 , in ordine all' applicabilitā del D.P.R. 20 agosto 2001, n.384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" sino all'emanazione di specifiche norme in campo regionale.

4 - Quanto all'istituto del cottimo-appalto introdotto dall'art. 17 della l.r. n. 7/2003 quest'Ufficio, con parere 2 gennaio 2003, n. 280/02.11, reso all'Assessorato regionale dei beni culturali ed esteso all'Assessorato regionale dei ll. pp., ha rilevato come l'art. 24/bis della l. n. 109/1994, (aggiunto dall'art. 20 della l.r. n. 7/2002 e modificato dall'art. 17 della l.r. n. 7/2003) ha dettato una disciplina puntuale del cottimo (distinguendola dal cottimo fiduciario esperibile nell'ambito dei lavori da realizzarsi in economia ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. n. 554/1999) consentendo il ricorso allo stesso per qualsiasi tipo di lavori col solo limite del loro importo (non superiore 150.000,00 euro) e, pertanto, anche al di fuori delle ipotesi tradizionali di lavori urgenti o di manutenzione.
Con lo stesso parere si č rilevato che , contrariamente a quanto affermato nella circolare dell'Assessore regionale per i ll. pp. 24/10/2002, l'art. 144, comma 2, del d.p.r. n. 554/1999 trova applicazione in Sicilia avendo il legislatore regionale recepito integralmente e senza alcuna modifica il decreto stesso con l'art. 1, comma 2, lett. a) della stessa l.r. n. 7/2002.

5 Infine, con riferimento al quesito di cui alla superiore lettera e), sembra allo scrivente che l'art. 94 della l.r. n. . n. 2/2002 , espressamente mantenuto dall'art. 63, comma 13, della l.r. 23-12-2002, n. 23 (che ha integrato l'art. 42 della l.r. n. 7/2002) si configuri come una norma di carattere speciale, estensiva della possibilitā di ricorso alla trattativa privata, prevista dal legislatore regionale in considerazione della particolaritā dell'Ufficio del sovrintendente il quale, pertanto, non pare tenuto all'applicazione dei regolamenti previsti per la restante Amministrazione regionale dagli artt. 31 e 32 della l.r. n./2002 .
   

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.


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