POS. V Prot._______________/187.03.11

OGGETTO: Interventi di manutenzione e restauro su edifici monumentali di enti ecclesiastici ed enti privati. Art. 1, lett. a) e b) della l.r. 7/2003. Capitolo 776016. Quesito.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC. ed Educazione permanente

PALERMO





1. Con nota 3 luglio 2003, prot. 1931/S.P., codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente un quesito in ordine alla possibilità di utilizzare i fondi regionali disponibili sul capitolo n. 776016 del bilancio regionale per il finanziamento di interventi di restauro su beni di enti ecclesiastici, realizzati dalle Soprintendenze, dopo l'entrata in vigore della l.r. 7/2003.

Rappresenta, in proposito, codesto Dipartimento che, mentre le convenzioni in passato stipulate con la Conferenza episcopale siciliana avevano previsto che per gli interventi riguardanti beni culturali di proprietà ecclesiastica il compito di stazione appaltante venisse svolto dalle Soprintendenze, oggi l'art. 1 della l.r. 7/2003 ha stabilito che la normativa regionale dei lavori pubblici si applica anche agli enti ecclesiastici e agli enti privati -limitatamente alle opere per cui è prevista una programmazione regionale di finanziamento- e che tali enti per le predette opere si avvalgono, per le fasi di istruttoria, aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti.


Di conseguenza, a seguito della citata normativa, codesto Dipartimento chiede se la normativa medesima refluisca anche sugli interventi disposti con i fondi regionali di cui al capitolo in oggetto, stante che lo Soprintendenze sono le uniche destinatarie di tali fondi per la realizzazione degli interventi di cui è questione.

Per le vie brevi, codesto Dipartimento ha evidenziato che l'utilizzo dei fondi in parola, per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici, sinora è stato disposto dalle Soprintendenze, restando gli stessi interamente attratti nell'orbita degli interventi regionali disposti direttamente dall'Amministrazione, ancorchè su segnalazione e in accordo con gli organi ecclesiastici, secondo gli accordi intervenuti tra la Regione siciliana e la Regione ecclesiastica Sicilia l'11 giugno 1997 e il 15 dicembre 2001.




2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Con l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nel modificare il testo applicabile in Sicilia dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (per effetto della l.r. 2 agosto 2002, n. 7), è stato disposto che la normativa sui lavori pubblici si applichi anche "agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento" (comma 2, lett. d) e che tali enti, per dette opere, "si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo [amministrazione regionale, etc.] ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14 [programmazione dei lavori pubblici]".

Le disposizioni testè citate sono relative alle ipotesi in cui uno degli enti ivi riguardati sia esso stesso titolare di un lavoro o un'opera, ammessa a finanziamenti pubblici, a seguito dell'inserimento in una programmazione regionale di finanziamento.
In altri termini la normativa in questione riguarda i casi in cui il lavoro o l'opera, ammessi a finanziamento dall'Amministrazione regionale, sono gestiti dagli enti di cui è questione, che dovranno avvalersi degli enti locali territorialmente competenti, e che sono assoggettati alla normativa regionale di riferimento per le amministrazioni regionali ed infraregionali proprio in quanto essi stessi soggetti attuatori.

Infatti, mentre l'art. 3, decimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 affidava all'Amministrazione regionale la formulazione di programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa, una analoga norma non si riscontra nell'attuale assetto normativo di cui alla l.r. 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni; per cui il finanziamento e la realizzazione delle opere riguardanti i predetti enti, oggi, resta attratto nelle previsioni della normativa sui lavori pubblici applicabile nell'ordinamento regionale.


Va, tuttavia, osservato, che le previsioni sopra richiamate non possono considerarsi di immediata attuazione, dal momento che la disposizione transitoria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel senso indicato dall'art. 26 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, prevede che per le opere già finanziate o provviste di copertura finanziaria continui ad applicarsi la previgente disciplina, ancorchè formalmente abrogata. In altri termini, l'art. 1 della l.r. 7/2003 non potrà trovare applicazione in relazione a quei programmi di opere già formulati dall'Amministrazione regionale, a termini dell'art. 3, decimo comma, della l.r. 21/1985, rispetto ai quali l'attuazione resta in capo all'Amministrazione regionale medesima.


In ordine alla problematica sollevata da codesto Dipartimento, va rilevato che la stessa è relativa all'utilizzazione di un capitolo di bilancio finalizzato, soprattutto, agli interventi di conservazione dei beni monumentali e altri beni culturali previsti dall'art. 13 della l.r. 80/1987, e cioè agli interventi direttamente disposti e gestiti dall'Amministrazione dei beni culturali.

Ovviamente, se sinora, con tale capitolo, sono stati gestiti interventi su beni monumentali di enti ecclesiastici in quanto programmati dall'Amministrazione regionale a termini dell'art. 3 della l.r. 21/1985, nel futuro, essendo gli stessi sottratti alla programmazione regionale, come si è sopra rilevato, resterà spazio solo per quegli interventi di restauro e conservativi su beni di privati proprietari in uso o godimento pubblico o di particolare interesse, consentiti dal combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 41, secondo comma, del d. l.vo 29 ottobre 1999, n. 490.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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