POS. II Prot._______________/ 186.03.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. - Presidente collegio dei revisori - Estensione art. 83 L.r.6/2001.


Assessorato Regionale Industria
Ufficio di Gabinetto


PALERMO




1. Con nota n. 1135 del 2 luglio 2003, codesto Assessorato, facendo seguito ad una precedente richiesta di parere inerente la medesima questione in oggetto, chiede un ulteriore approfondimento in considerazione dei seguenti elementi di riflessione:

a) " l'art. 83 della L.r. 6/2001 si riferisce genericamente ai Presidenti di organi collegiali con specifico riferimento a quelli operanti in enti di dimensione sovracomunale " e, tra questi enti, " rientrano senz'altro i consorzi ASI " ;

b) " l'art. 83 della L.r. 6/2001 non opera alcuna differenziazione tra organi di amministrazione attiva ed organi di controllo, dovendosi al riguardo fare riferimento al principio giuridico generale ubi lex voluit, dixit " ;

c) codesta Amministrazione, pur ammettendo che il 2° comma dell'art. 1 della L.r. 15/1993 non ha subito un'abrogazione implicita ad opera dell'art. 83 L.r. 6/2001, osserva che: " l'uso generico della parola << componenti >> non può ritenersi riferita a tutti i componenti dei Collegi dei Revisori compresi i Presidenti degli stessi, in quanto, a contrario, dovrebbe dedursi che il 1° comma dell'art. 83 laddove parla del Presidente intenda riferirsi anche ai componenti " ;

d) " inoltre, il 2° comma dell'art. 1 della L.r. 15/1993 si riferisce con carattere specificatorio << ai componenti dei Comitati Regionali di Controllo, nonché componenti dei Collegi dei Revisori degli Enti ed Aziende Regionali e delle Aziende Sanitarie Locali >>; ma i Consorzi ASI non sembra siano da annoverare tra gli Enti regionali, nel senso voluto dal 2° comma ";

e) " si osserva, infine, che a nulla rileva il richiamo al criterio dimensionale degli organi, in quanto, analogamente a come avviene per i Collegi dei revisori delle Province e dei Comuni, la competenza tecnico-contabile viene esplicata in modo del tutto indipendente dall'ambito territoriale entro il quale l'Ente esercita la propria attività, risultando invece legata al criterio dimensionale ed al trattamento economico degli Amministratori dell'ente stesso la quantificazione del compenso dei componenti e del Presidente il Collegio dei Revisori contabili ".

2. Ritiene questo Ufficio di dovere riconfermare quanto già espresso nel precedente parere 5 marzo 2003, n. 3880/25/11/03, non sembrando, comunque, le osservazioni avanzate dal Consorzio interessato " nuove " o tali da comportare una riconsiderazione del precedente parere.
Pur ritenendo esaustivo quest'ultimo, non ci si esime comunque dal soffermarsi a considerare le argomentazioni ulteriori fornite da codesto Assessorato.
In ordine al punto sub a), si rileva che, pur essendo vero che l'art. 83 della L.r. 6/2001 si riferisce genericamente ai presidenti di organi collegiali, la " genericità " della norma è solo apparente; in realtà essa assume contorni ben precisi laddove la sua lettura viene collegata alll'art. 1 della L.r. 15/1993. Quest'ultima norma, come già sostenuto nel precedente parere, aggancia, al 1° comma, l' operatività degli organi collegiali a criteri dimensionali-territoriali, con l'intento di fissare il tetto massimo dei compensi erogabili ai soggetti in essa considerati, il cui ammontare monetario venne fissato dai decreti presidenziali ( del 1992 dapprima e del 1994 successivamente alla L.r. 15/93 ).
L'art. 83 della L.r. 6/2001, rispetto alla previsione della norma del 1993, ha stralciato la posizione dei soli presidenti degli organi collegiali ( e solo di quelli che presiedono organi di dimensione sovracomunale ) - stabilendo la misura precisa del compenso da corrispondergli - rimanendo invariata e per nulla innovata la situazione degli altri soggetti considerati al 1° comma, e ai commi successivi dell'art. 1 della L.r. 15/1993.
Tra questi soggetti rientrano senz'altro coloro che compongono gli organi di cui al 2° comma, che disponeva, e dispone, l'inapplicabilità del contenuto normativo del precedente comma dello stesso art. 1.

3. Le obiezioni riportate ai punti sub b) e c), circa il fatto che l'art. 83 L.r. 6/01 non opererebbe alcuna differenziazione tra organi di amministrazione attiva ed organi di controllo, nonché il riferimento al principio " ubi lex voluit, dixit ", non sembra possano modificare la lettura del 2° comma dell'art. 1 L.r. 15/93, poiché, come codesta stessa Amministrazione ammette, quel comma non ha subito nessuna abrogazione e, quindi, con esso resta chiara la volontà del legislatore di non applicare la statuizione normativa del comma precedente.
Il 2° comma dell'art. 1 della L.r. 15/1993 intende riferirsi ad organi, e in particolare alla componente soggettiva degli stessi che, conseguenzialmente, non può che essere complessiva. Tale interpretazione si rinviene anche nella delibera della Giunta regionale n. 209 del 23 maggio 1994 - prodromica al D.P.Reg. 21 luglio 1994 ( Compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali ) - nella parte in cui considera le " misure dei compensi spettanti agli organi di cui al comma 2 dell'art. 1 della citata legge regionale 15/1993 ".
Nel ribadire dunque quanto già sostenuto nel precedente parere di questo Ufficio sulla medesima problematica, non può che riaffermarsi come l'uso della parola " componenti ", di cui al citato comma 2, art. 1, L.r. 15/93, coinvolga la componente soggettiva degli organi considerati nella loro interezza, compresi i presidenti, mentre appare priva di pregio l'argomentazione secondo la quale le tesi sostenute dallo scrivente, argomentando al contrario, condurrebbero al paradosso che " il 1° comma dell'art. 83 laddove parla del presidente intende riferirsi anche ai componenti ".
Quanto sostenuto nel precedente parere trova invero conferma anche nell'art. 52, comma 7, della L.r. 1 settembre 1993, n. 26, il quale nel derogare all'articolo 1, comma 2, della L.r. 15/1993 - relativamente ai compensi per i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo - usa il termine " componenti " per riferirsi, senza ombra di dubbio, all'intero organo di controllo, laddove poi il rinvio alla misura di quei compensi, disciplinato dell'art. 4 della L.r. 44/1991, provvederà a scindere le indennità delle diverse componenti organiche nelle specificatorie figure di presidente , vicepresidente ed altri componenti.

4. Per quel che concerne l'osservazione di codesto Assessorato sulla non annoverabilità dei Consorzi Asi tra gli enti regionali, comunque non nel senso voluto dal 2° comma dell'art. 1 L.r. 15/93, si premette innanzitutto che la norma de qua non intende avere un particolare significato, oltre quello generalmente e comunemente inteso, riferito al concetto di ente regionale; inoltre senza entrare nel merito della definizione giuridica dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, poiché non si ritiene che questa possa apportare un utile contributo alla risoluzione della problematica che si tratta, ci si limita a rilevare che l'uso generico dell'inciso " enti regionali ", come ha più volte chiarito quest'Ufficio in svariati pareri, è da intendere riferito, pur in presenza di un' economia lessicale del legislatore regionale, a tutti quegli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, tra i quali sono certamente da annoverare i consorzi de quibus, i quali per espressa previsione normativa dell'art. 15 della L.r. 4 gennaio 1984, n. 1 - Disciplina dei consorzi e delle aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia - sono sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale per l'industria.

5. Infine, in relazione all'ultima considerazione sottoposta, questo Ufficio si trova concorde con codesta Amministrazione e ribadisce che la competenza dei collegi dei revisori è esplicata in modo del tutto indipendente dall'ambito territoriale in cui opera l'ente, trattandosi di organo " interno " che svolge un controllo tecnico-contabile sull'operato del consorzio, rimanendo estraneo a qualsivoglia attività dell'ente. Quanto al fatto che, nonostante tale " estraneità " all'attività vera e propria del consorzio, il collegio dei revisori rimarrebbe comunque ancorato nella determinazione dei compensi per il suo presidente e gli altri componenti al criterio dimensionale dell'ente di riferimento e, quindi, al trattamento economico degli amministratori dell'ente stesso, si ritiene affermazione non suffragata dalla volontà del legislatore, il solo che potrebbe esprimere una tale equiparazione, non rinvenibile nella normativa esaminata che pare, per la verità, mostrare un intento di segno opposto a quello suggerito dall'Amministrazione richiedente.
Nei termini il reso parere.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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