POS. II Prot._______________/185.11.2003

OGGETTO: Alienazione suoli trazzerali. Legge regionale 16.4.2003, art.13.



  Assessorato Agricoltura e 

Foreste
Dipartimento interventi
Infrastrutturali

P A L E R M O


1. Con nota n. 372 del 18 giugno 2003, pervenute il successivo 4 luglio, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla esatta applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 16 aprile 2003, che ha interamente sostituito l'art. 25 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.
L'articolo appena citato consentiva (nel caso in cui nella zona destinata ad uso agricolo ricadesse un fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da un discendente in linea retta) una riduzione alla metà del prezzo di cessione del suolo trazzerale. La suddetta previsione, prima contenuta nella lettera "a" dell'articolo sopra citato, riguardante i suoli destinati a verde agricolo con indice di densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq, con l'art. 13 della L.R. 4/2003 è stata diversamente collocata.
Si chiede, allora, di conoscere se la diversa collocazione della previsione de qua, comporti che la indicata riduzione sia applicabile anche per i suoli occupati da fabbricati ricadenti nelle zone territoriali omogenee (A, B, C, D) o se la riduzione prevista debba ritenersi applicabile unicamente ai suoli destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.

2. L'articolo 13 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, ha modificato nel senso della semplificazione e dello snellimento le procedure già previste per l'alienazione di sedi viarie non più utilizzabili come tali. La tecnica legislativa usata, ai fini di chiarezza, è l'integrale sostituzione del precedente articolo di legge.
Le novità più importanti attengono: ai destinatari, tra i quali vengono ricompresi anche gli occupatori da oltre un ventennio e le associazioni sportive culturali e ricreative formate da più di cento soci; all'esclusione della coltura in serra e del vivaio per la determinazione del valore agricolo medio della coltura più redditizia, parametro da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione; alla riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza e all'inclusione tra le porzini di sedi viarie da trasferire al demanio comunale dei suoli espropriati per la ricostruzione del Belice.
Per quel che concerne lo specifico quesito posto da codesto Dipartimento, non sembra che il legislatore regionale abbia apportato sostanziali modifiche, rispetto alla precedente formulazione, alla disposizione su cui si chiede il parere dello scrivente. Invero, il legislatore regionale, per calcolare il prezzo di cessione del terreno ha posto una distinzione tra "suolo" e "area di sedime dei fabbricati".
Nell'ipotesi di "suolo", in base alle specifiche disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, L.r. 4/03, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a)-c)- e d) a seconda che si tratti di suolo edificabile o meno e a seconda della densità fondiaria; nell'ipotesi di "area di sedime dei fabbricati" si applicano le disposizioni di cui alla lettera -b-, indipendentemente e dalla zona e dalla densità fondiaria.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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