POS. II Prot._______________/184.11.2003

OGGETTO: Applicazione sanzioni nel settore lattiero-caseario. Soggetto competente alla irrogazione dell'ordinanza ingiunzione.



Presidenza della Regione siciliana
Segreteria Generale-Serv.2°

Ufficio di Gabinetto dell'On.
Presidente
P A L E R M O




1. Con nota n. 5521-Agr.124 del 3 luglio 2003, codesta Segreteria Generale chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla problematica concernente l'oggetto, posta dal Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.
La problematica sembra essere sorta per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26.11.1992, n.468 ("Misure urgenti nel settore lattiero-caseario") che, all'art.11, comma 6, identifica (per quel che qui interessa) nelle "regioni" i soggetti che debbono procedere all'accertamento delle violazioni previste nel medesimo articolo; di contro, la legge 23.12.1986,n.898 ("Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva...") all'art. 4, comma 1, lett. c dispone: "l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta o da un funzionario da lui delegato".
Il dubbio, quindi, concerne il soggetto competente ad irrogare l'ordinanza-ingiunzione nella ipotesi di violazione delle norme relative al settore lattiero-caseario.


2. Premesso che la legge 26.11.1992, n.468, è stata abrogata dall'art. 10, comma 47, del D.Leg.vo 28.3.2003, n. 49, sulla problematica in oggetto lo scrivente Ufficio non può che concordare con l'orientamento manifestato da codesta Segreteria Generale nella nota che si riscontra.
Non solo il T.U. approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70 ripartisce nell'ambito degli Assessorati le competenze istituzionali, ma la stessa giurisprudenza (v. tra le tante Cass. S.S.U.U. n. 2080 del 23.2. 1995) ha ritenuto che la Regione Siciliana, per quanto concerne l'attività amministrativa non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli Assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna.
Pertanto, la disposizione contenuta nell'art. 4 lett. c della legge 23.12.1986 n. 898 che attribuisce al presidente della giunta regionale la competenza ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ha valore per le regioni a statuto ordinario. Nell'ambito della Regione Siciliana la competenza va attribuita all'Assessore competente per materia così come, nell'ambito statale, è attribuita al Ministro competente.

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Ai sensi dell'art. 15,co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti. Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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