POS. II Prot._______________/ 181.03.11

OGGETTO: Personale regionale in servizio presso l'Ufficio dell'emergenza idrica - Amministrazione competente al pagamento degli oneri accessori.


Assessorato Regionale Agricoltura
e Foreste
- Dipartimento Regionale Interventi
Infrastrutturali
- Area AA. GG. e Comuni del
Dipartimento Coordinamento


PALERMO




1. Con nota n. 1452 del 26 giugno 2003, codesto Assessorato, nel riferire di aver ricevuto - dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia - la richiesta di pagamento delle indennità di mensa, per il periodo gennaio/ marzo 2003, al personale di codesta Amministrazione in servizio presso quell'Ufficio, espone quanto segue.
L'art. 13 della L.r. 10 dicembre 2001, n. 21, dispone che gli oneri relativi al personale della Regione siciliana, trasferito nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, da un ufficio all'altro dell'Amministrazione restano a carico dell'Amministrazione di provenienza.
Conseguenzialmente si richiama la circolare n.2/2003 dell'Assessorato bilancio e finanze - emanata a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 della L.r. 21/2001 ad opera dell'art. 25 della L.r. 23/2002 - la quale avrebbe chiarito che con il termine oneri relativi al personale si intende sia il trattamento economico fondamentale che il trattamento economico accessorio, precisando, altresì, che nel caso di trasferimento da un Dipartimento regionale, Ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o da qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale restano a carico dell'ufficio di provenienza fino alla chiusura dell'esercizio, mentre il trattamento economico accessorio è a carico dell'ufficio di destinazione. A tal proposito, fa rilevare codesto Dipartimento, che il personale de quo presta servizio all'Ufficio del Commissario delegato all'emergenza idrica già dal 2002.
Si manifestano, poi, delle perplessità " in considerazione del fatto che il capitolo relativo al pagamento della predetta indennità di mensa risulta compreso all'interno dello Stato di Previsione della Spesa per l'anno 2003 nell'Amministrazione 2, Rubrica 3, Titolo 1, Aggregato Economico 1, Unità Previsionale di Base: 2 Beni e Servizi e non già nell'Unità Previsionale di Base: 1 Personale.
Conclusivamente, codesta Amministrazione chiede di conoscere:
- " se gli emolumenti percepiti dal personale del comparto inerenti il pagamento dell'indennità di mensa devono considerarsi oneri fondamentali ovvero retribuzione accessoria ";
- " se l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica può essere omologato, stante il disposto normativo impartito dall'art. 25 della L.r. 23 dicembre 2002, n. 23,..........ad un Ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, .........";
- " se compete all' Assessorato agricoltura sanare quanto richiesto dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergena idrica, in merito al pagamento dell'indennità di mensa per il periodo in questione ( gen-mar 2003 ), tenuto conto del fatto che il personale di che trattasi, trasferito presso il predetto ufficio, vi ha preso servizio nel corso del 2002 ".

2. In ordine alla fattispecie prospettata si rileva preliminarmente che l'indennità di mensa è sostitutiva del servizio di mensa a carico del datore di lavoro e, in questo senso, si esprime anche l'art. 10 delle linee guida per il rinnovo contrattuale di cui al D.P.Reg. 22 giugno 2001, che testualmente usa i seguenti termini " La mensa o il servizio sostitutivo della stessa, ...........". Ciò chiarisce la perplessità di codesto Dipartimento sul perché l'indennità sostitutiva della mensa sia contenuta nell'Unità Previsionale di Base: 2 Beni e Servizi e non nell'Unità Previsionale di Base: 1 Personale.
Si ritiene poi necessario trattare la natura del servizio di mensa e dell'indennità sostitutiva della stessa. Secondo la giurisprudenza ove il servizio di mensa venga fornito dal datore di lavoro esso costituisce un servizio di natura assistenziale, laddove è da considerare un elemento integrativo della retribuzione allorché sia prevista un'indennità sostitutiva a favore dei lavoratori ( Cass., sez. lav.., 7-2-1992, n. 84; C. Stato, sez. VI, 3-12-1998 ).
La natura retributiva dell'indennità sostitutiva di mensa, che il datore di lavoro è tenuto per legge o per contratto a fornire continuativamente al lavoratore in ragione del normale svolgimento del rapporto con questo instaurato, parrebbe ricondurre la stessa indennità più nell'orbita del trattamento economico fondamentale che in quello accessorio.

3. Quanto al 2° quesito posto, non si ritiene sussista la possibilità, suggerita da codesta Amministrazione, di " omologare " l'Ufficio del Commissario delegato all'emergenza idrica ad un ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale di protezione civile, al verificarsi di determinati eventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio stesso, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Il Presidente del Consiglio ( ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ), per l'attuazione degli interventi può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Nella Regione siciliana con ordinanze del Ministro dell'interno - delegato per il coordinamento della protezione civile - commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica è stato nominato lo stesso Presidente della Regione, il quale, per l'espletamento dell'incarico, può, a sua volta, nominare due vicecommissari che lo coadiuvano nell'attivazione di quanto previsto nelle ordinanze ministeriali.
Discende da ciò, l'inconfigurabilità dell' " omologazione " della succitata fattispecie con gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori regionali, poiché la figura del commissario delegato ( nella fattispecie, a fronteggiare lo stato d'emergenza idrica nel territorio della Regione siciliana ) non è titolare di una potestà direttamente conferita dalla norma, bensì è soggetto delegato ( dallo Stato ), nei cui confronti si opera un trasferimento di poteri gestionali e non la titolarità dell'intervento, che resta comunque in capo al Presidente del Consiglio dei ministri ( Cfr. C. Stato, sez. IV, 22-01-1999, n. 52 ) o, per sua delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile ( v. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1999 ).
Si tenga inoltre presente che l'art. 13 della L.r. 21/2001 sembra riguardare "movimenti" di personale all'interno della stessa Amministrazione regionale, come parrebbe desumersi dal 2° comma della norma, laddove si fa riferimento a " variazioni compensative di bilancio ". In ogni caso le ordinanze ministeriali inerenti l'emergenza idrica nel territorio della Regione siciliana derogano alle normative vigenti e, in particolare, derogano, nell'utilizzare personale delle pubbliche amministrazioni, alle normali procedure di comando e distacco.
4. Si rileva infine che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 22 marzo 2002, n. 3189 - contenente " Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani " - ( emergenza prorogata fino al 31 dicembre 2004 con D.P.C.M. 6-12-2002 ), " Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della regione siciliana, utilizzati dalla struttura commissariale di cui al comma 2, resta acarico dei singoli rami delle amministrazioni di provenienza ".
Il 3° comma del succitato art.6 dispone inoltre: " Al personale non dirigenziale viene assicurato il mantenimento complessivo delle indennità e dei trattamenti economici accessori in godimento presso le amministrazioni di appartenenza ".
Poiché è da ritenere che nel trattamento economico complessivo rientri sia quello economico fondamentale che quello accessorio, non pare dubbio che il pagamento delle indennità sostitutive di mensa spetti all'amministrazione di provenienza dei dipendenti regionali.
Nei termini il reso parere.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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