POS. V Prot._______________/179.11.03

OGGETTO: Opere in zone soggette a vincolo paesaggistico. Provvedimento sovrintendentizio. Annullamento su ricorso gerarchico. Quesiti.


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P.
PALERMO


1. Con nota prot. n.2024/U.O.6^ del 26 giugno 2003, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente su una problematica sorta in seguito al provvedimento prot. n.10754/N del 18 dicembre 2002 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di xxxx con cui quest'ultima ha espresso "declaratoria di non luogo a pronunciarsi" in merito all'istanza di nulla-osta per la realizzazione di un complesso residenziale in località aaaa, presentata dalla ditta yyyy, "in quanto la zona interessata dall'insediamento abitativo ricade nell'ambito dei 150 mt. dalla battigia".
Avverso il predetto provvedimento della Soprintendenza, la ditta interessata proponeva ricorso gerarchico a codesto Dipartimento, che lo accoglieva con D.D.G. prot. n.5851 del 6 maggio 2003, annullando per vizi di legittimità il provvedimento e assegnando alla Soprintendenza il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del decreto per pronunciarsi, "nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela del paesaggio,...sulla compatibilità dell'intervento ai sensi del D. Lgs. 490/99".
Ciò posto, come riferito nella nota che si riscontra e come risulta dal carteggio allegato alla stessa, codesto Dipartimento e la Soprintendenza si sono attestati su differenti posizioni.
In particolare, la Soprintendenza ha ritenuto e ritiene che con il predetto D.D.G. n.5801 del 6 maggio 2003, codesto Dipartimento "abbia di fatto concretato la fattispecie di cui all'art.5, comma 1, del D.P.R. 1199/71, avocando a sé l'atto e, conseguentemente, l'emissione del provvedimento da adottare" (cfr. allegata nota prot. n.1843/TU del 16 giugno 2003).
Di contrario avviso è codesto Dipartimento, per il quale il decreto di decisione del ricorso, -che ha annullato il provvedimento della Soprintendenza per motivi di legittimità, senza adottare alcuna riforma dello stesso nel merito-, non comporta una sostituzione dello stesso ai compiti istituzionali cui è preposta la Soprintendenza.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha sottoposto all'esame dello Scrivente esclusivamente i seguenti quesiti:
1) se la decisione del ricorso gerarchico "abbia di fatto costituito avocazione dell'atto da parte dell'organo decidente" e, in subordine, ove così non fosse,
2) se la particolare disciplina da ultimo dettata dall'art.111 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, per "le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico", trovi applicazione nel caso in esame e, cioè, per "le autorizzazioni che le Soprintendenze debbano rilasciare a seguito di decisione di ricorso gerarchico che abbia annullato il provvedimento impugnato, sempre che si verifichi il presupposto dell'istanza dell'interessato, e sempre che siano comunque decorsi i novanta giorni (dalla notifica della decisione) previsti dalla legge".


2. In ordine agli specifici quesiti suesposti, e limitatamente ad essi, si osserva quanto segue.

Sul primo punto, va ricordato che, ai sensi dell'art.5, primo comma, D.P.R. 24.11.1971, n.1199, l'organo decidente sul ricorso gerarchico, se lo accoglie per motivi di legittimità diversi dall'incompetenza, o per motivi di merito, "annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato".
La decisione di accoglimento, dunque, può comportare, in alternativa all'annullamento dell'atto impugnato, anche la sostituzione o la riforma dello stesso in conformità alle censure proposte dal ricorrente, ove tale potere di amministrazione attiva competa all'autorità adita.
A ben vedere nel caso in esame, codesto Dipartimento con il D.D.G. n.5801/03 non ha avocato a sé l'atto ma, accogliendo il ricorso della ditta, ha annullato il provvedimento della Sovrintendenza (art.2, D.D.G.), rinviando l'affare all'amministrazione che aveva emanato l'atto, alla quale viene assegnato un termine per provvedere "nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela del paesaggio" (art.3, D.D.G.).

In ordine al secondo quesito, com'è noto, l'art.111 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, così dispone:
"1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesaggistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronuncia attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole".

La norma, entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione della legge, solo apparentemente pone un problema di applicabilità alla fattispecie in esame.

Invero, il procedimento amministrativo, avviato su iniziativa privata (l'istanza della ditta interessata) si era già concluso con il provvedimento adottato dalla Soprintendenza, si ricorda, in data 18 dicembre 2002.

Tuttavia, a seguito del ricorso gerarchico, proposto dalla ditta interessata in data 22.01.2003, ha avuto avvio un distinto procedimento amministrativo, c.d. di secondo grado, in seguito al quale, com'è noto, in data 6 maggio 2003, è stato annullato l'atto impugnato ed è stato assegnato, all'amministrazione che aveva emanato l'atto annullato, un termine per emanare un nuovo e diverso provvedimento.
Nell'arco temporale considerato è intervenuta la nuova disposizione legislativa di cui al citato art.111, l.r. 16.4.2003, n.4.
Occorre, pertanto, verificare se la disciplina dettata dalla norma in esame si applichi o meno ad una fattispecie che rientra nel quadro dei procedimenti amministrativi di riesame.

L'esame esegetico della norma, a ben vedere, fornisce indicazioni utili a delimitare con certezza il suo ambito applicativo.
L'art.111, l.r. cit., infatti, si occupa delle "autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico", in ordine alle quali, in un'ottica di semplificazione e di accelerazione dell'azione amministrativa, detta un nuovo modello procedimentale.
L'obiettivo del legislatore è chiaramente quello di disciplinare procedimenti per l'emanazione di atti, le autorizzazioni, che per loro natura, sono provvedimenti ampliativi delle facoltà del privato, emanati dall'amministrazione su istanza dello stesso privato interessato.
Sembra, dunque, implicito che l'art.111, l.r. cit., abbia avuto di mira esclusivamente procedimenti autorizzatori che si inquadrano nell'ambito dell'attività di amministrazione attiva della P.A.

Diversa è la natura dei procedimenti amministrativi c.d. di secondo grado che hanno carattere giustiziale, attuandosi con gli stessi, da parte della stessa amministrazione, la tutela in via amministrativa su ricorso degli interessati, onde la relativa materia rientra nel quadro dei procedimenti amministrativi di riesame.

Tutto ciò premesso, e in conclusione, sembra allo Scrivente che l'iter procedimentale previsto dall'art.111, l.r. n.4/2003 non possa in alcun modo trovare applicazione con riferimento al provvedimento richiesto, in sede di ricorso, dall'autorità gerarchicamente superiore.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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