POS. V Prot._______________/178.03.11

OGGETTO: Persone giuridiche private. Riconoscimento. Fondazione. Patrimonio. Dotazione condizionata al riconoscimento.







ASSESSORATO SANITA'
Dipartimento Fondo sanitario- Assistenza sanitaria e ospedaliera- Igiene pubblica

PALERMO






1. Con nota 1628/Serv. I del 26 giugno 2003 codesto Dipartimento, con riferimento all'istanza di riconoscimento avanzata da una Fondazione, nella considerazione che la devoluzione della dotazione patrimoniale all'ente č stata sottoposta alla condizione sospensiva del riconoscimento della Fondazione stessa, ha chiesto allo Scrivente se possa ritenersi sussistente l'elemento patrimoniale richiesto per il riconoscimento, dato che, in atto, la Fondazione non č nella piena disponibilitā della dotazione medesima, mentre l'art. 1, comma 4, del D.P.R. 361/2000 sembrerebbe richiedere la consistenza e la disponibilitā del patrimonio all'atto della presentazione dell'istanza.


2. In ordine alla questione sopraesposta, si evidenzia quanto di seguito.

A termini dell'art. 16 del codice civile il patrimonio, alla pari degli altri ivi richiesti, č elemento essenziale per la costituzione della fondazione o associazione, sia in termini di congruitā che di certezza, necessario per assicurare l'autosufficienza dell'ente e quale garanzia per i creditori dell'ente.

In tale ottica non č essenziale che l'erigendo ente abbia conseguito la giuridica disponibilitā dei cespiti patrimoniali antecedentemente o all'atto del negozio di costituzione, ma che sussista la certezza giuridica che l'acquisisca prima dell'inizio delle attivitā.

Pertanto la clausola apposta all'attribuzione patrimoniale in questione, che condiziona il trasferimento delle risorse all'atto del legale riconoscimento della Fondazione, non determina alcuna preclusione alla possibilitā di riconoscimento -ricorrendo gli altri requisiti- dal momento che il riconoscimento medesimo determinerā l'acquisizione patrimoniale stessa.

Peraltro, trattandosi di Fondazione, la predetta clausola contrattuale č, in realtā, un'esplicitazione cautelativa di una condicio juris, dal momento che la Fondazione prima del riconoscimento -diversamente dall'associazione in attesa di riconoscimento che č pur sempre un soggetto di diritto inquadrabile nella categoria legale delle associazioni non riconosciute- non esiste giuridicamente neppure come soggetto di diritto e, quindi, non ha capacitā giuridica.

Nelle superiori considerazioni č il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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