POS. II Prot._______________/166.11.2003

OGGETTO: Camera di commercio di xxxx. Personale dell'ex Ufficio Metrico. Mantenimento assegno "ad personam ".




Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato
2S- Servizio Vigilanza Enti

P A L E R M O



1. Con nota n. 1039 del 13.6.2003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dalla Camera di commercio di xxxx e concernente la richiesta avanzata da un dipendente del ruolo camerale proveniente dall'ex Ufficio metrico, di avere mantenuto (e quindi corrisposto) un assegno non riassorbibile derivante dalla legislazione statale precedentemente applicata.
Le perplessità della Camera di commercio derivano dalla circostanza che il trattamento giuridico ed economico del personale camerale (equiparato a quello regionale), non prevede l'assegno ad personam non riassorbibile, pertanto, si chiede di conoscere se, in assenza di specifica disposizione, possa riconoscersi al soggetto interessato, il mantenimento del predetto assegno.

2. Si osserva preliminarmente che l'esame del quesito sottoposto all'attenzione dello scrivente Ufficio, attesa l'esiguità degli elementi forniti,non potrà che essere fatto in via generale.
Il D.Leg.vo 16.3.2001,n. 43 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali), all'art. 2, comma 2, nel disporre il trasferimento presso le Camere di commercio del personale dello Stato, statuisce che all'inquadramento di detto personale si provvede "nel rispetto delle posizioni economiche acquisite...".
Il principio del mantenimento delle posizioni economiche e di carriera del personale statale trasferito alle Regioni è un principio generale che discende dall'ancora più generale divieto della reformatio in pejus del trattamento dei dipendenti pubblici al mutare della amministrazione di appartenenza.
Tale principio (sempre ribadito in tutte le norme che dispongono trasferimento di personale statale alle Regioni) serve a garantire che il trattamento economico complessivo spettante e prima e dopo l'inquadramento non possa essere inferiore a quello percepito presso l'amministrazione dello Stato.
Pertanto, occorre tener conto degli elementi tutti che compongono la retribuzione del dipendente trasferito, ivi comprese le indennità e (come nella fattispecie prospettata) l'assegno ad personam.
Va tuttavia sottolineato che i vari benefici goduti (indennità, assegno mensile, assegno ad personam ecc.), se pure debbono essere calcolati ai fini della determinazione del trattamento economico complessivo del personale messo a disposizione delle Regioni, non possono essere ulteriormente corrisposti qualora il trattamento economico attribuito dalla normativa regionale risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo già goduto presso l'amministrazione dello Stato (Corte Cost. sent. N. 6/1986).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che "il principio del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico dei pubblici dipendenti non comporta la immutabilità dei singoli elementi della retribuzione, ma salvaguarda solo il trattamento economico complessivo del pubblico dipendente" (T.A.R Marche n. 514/1996, T.A.R Lombardia n. 494/1994).
In altri termini, l'art. 2, comma 2, del D.Leg.vo 143/2001 e, per il vero, tutte le norme che dispongono trasferimento di personale dallo Stato alle Regioni, preclude alla Regione la possibilità di corrispondere al personale trasferito un trattamento inferiore allo stipendio percepito presso l'amministrazione statale, ma non vale certo da garanzia di un ulteriore aggiuntivo privilegio, qualora lo stipendio regionale sia pari o addirittura superiore all'altro (sent Corte Costit. citata).



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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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