Pos. IV 160.2003.11

OGGETTO: Programmazione.- Art. 44, l.r. 4/2003.- Disciplina conseguente.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Rif. nota n. 1440 dell'11.6.2003)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON. LE PRESIDENTE
Segreteria tecnica

DIPARIMENTO REGIONALE
PROGRAMMAZIONE

L O R O S E D I

1.- In allegato alla nota emarginata è stato trasmesso allo scrivente - al fine di acquisire l'avviso dello stesso al riguardo - l'appunto 29 maggio 2003, prot. n. 132, reso dal Dipartimento regionale della programmazione circa le procedure conseguenti al disposto dell'art. 44 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", quale risultante a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato per la Regione siciliana in ordine a talune parti del richiamato articolo.

2.- L'articolo 44 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, rubricato "Atti di programmazione economico-finanziaria", disciplina le competenze del Governo regionale e dell'Assemblea regionale siciliana in ordine alla "definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro", e prevede (comma 1) che le relative determinazioni governative siano assunte previa espressione da parte dell'ARS di appositi "atti di indirizzo", che "costituiscono atti di programmazione economico-finanziazia" (comma 2).
Al terzo comma si prevede inoltre che "le proposte di modifica finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana".

Il Dipartimento della programmazione, nell'evidenziare, ancorchè implicitamente, la necessità di una lettura integrata delle norme vigenti al riguardo, richiama a tal proposito il disposto dell'art. 2 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, che prevede che "il Complemento di programmazione è comunicato all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla sua approvazione", ed appare dedurne che detto passaggio - secondo il Dipartimento medesimo essendo la comunicazione in discorso equiparabile ad una "presentazione", a sua volta "assimilabile a espressione di presa d'atto" - sia idonea a soddisfare quanto previsto al riportato art. 44, comma 3, l.r. 4/2003.

Nel convenire circa la necessità di una interpretazione sistematica atta ad individuare in maniera organica le procedure da applicarsi in tema di adozione di strumenti di programmazione - nella cui ottica sarebbe peraltro auspicabile una novazione normativa che armonicamente disciplini la materia in atto soggetta a disposizioni frutto di interventi disorganici - si osserva che la dizione "proposte di modifica finanziarie",utilizzata dal legislatore regionale nell'ambito del più volte citato art. 44, comma 3, l.r. 4/2003, appare avere riguardo ad una fase dell'iter procedimentale che precede la definitiva adozione degli atti in discorso.
Rilevato preliminarmente che non tutte le proposte di modifica ad atti programmatori vanno presentate, in forza della normativa che si annota, all'Assemblea regionale siciliana, sussistendo un limite sia in ordine al contenuto delle proposte, dovendo le stesse riguardare aspetti finanziari, e sotto il profilo della partecipazione che sotto quello gestionale e di controllo, sia in ordine agli atti modificandi, che non possono che essere quelli identificati al comma 1 dello stesso articolo 44, si osserva di contro che la presentazione delle proposte all'ARS deve avvenire antecedentemente all'appovazione finale delle stesse, poiché in caso contrario non si sarebbe più in quella fase propositiva cui il legislatore ha operato riferimento.
Ciò tuttavia non appare remorare in alcun modo i tempi per la loro adozione, non essendo fissati termini di alcun genere e non prefigurandosi puntuali attività da porre in essere da parte dell'Assemblea.
Scendendo nel dettaglio procedurale cui il Dipartimento si riferisce è da ritenere che la presentazione all'ARS delle proposte di modifica finanziarie debba avvenire dopo che le stesse, apprezzate favorevolmente in via preliminare dalla Giunta, siano state già oggetto di vaglio da parte del Comitato di sorveglianza, e necessitino dunque esclusivamente dell'approvazione finale da parte della Giunta di governo.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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