POS. II Prot._______________/143.11.2003

OGGETTO: Attività di Agenzia di viaggi e Turismo. Destinazione ad uso commerciale dei locali.




Assessorato Regionale del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti
Dipartimento Turismo, Spettacolo e Sport-Serv. "Vigilanza Enti Turistici,
Imprese e Professioni.

P A L E R M O


1. Con nota n.1803/S.2 del 29 maggio 2003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente l'oggetto.
Riferisce codesto Dipartimento che, tra i documenti indispensabili al rilascio dell'autorizzazione ad attività di agenzie di viaggi e turismo, viene richiesta la destinazione "ad uso commerciale" dei locali da adibire alla predetta attività, ciò in quanto, pur in assenza di specifiche norme in tal senso, l'attività svolta dalle agenzie di viaggi e turismo è, inequivocabilmente, una attività commerciale.
Di recente, sono pervenute richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione in locali con destinazione ad "uffici e studi privati" (e non ad uso commerciale), da parte di soggetti che, non intendendo intrattenere rapporti con il pubblico, sono qualificabili come "tour operator". Tuttavia, poiché la normativa in vigore assimila l'attività di tour operator a quella di agenzia di viaggi, si chiede di conoscere se la destinazione ad uso commerciale dei locali, sia indispensabile anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento della attività di tour operator.

2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio e stante la quasi totale assenza di norme regionali in materia, occorre fare riferimento alle norme statali in vigore. Queste ultime, come esattamente riferito da codesto Dipartimento, assimilano l'attività del tour operator a quella dell'agenzia di viaggi; infatti, sia le norme pregresse (L. 217/1983, art.9) sia il D.P.C.M 13.9.2002 (emanato in attuazione della L. 29.3.2001, n.135) definiscono l'attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, come l'attività (esercitata congiuntamente o disgiuntamente) di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti. La definizione di "impresa" data, poi, dalle stesse norme alle predette attività, conferma la natura commerciale delle stesse.
Ciò premesso, va tuttavia osservato che nessuna norma, né regionale, né statale impone la destinazione d'uso commerciale (cat. C 1- negozi, botteghe e pubblici esercizi) per le attività citate. Lo stesso decreto del Commissario per il turismo (29.10.1955) e la successiva circolare, citati da codesto Dipartimento, si limitano a prevedere che i locali destinati alle attività siano "convenientemente ubicati, decorosamente arredati, indipendenti da altri ambienti commerciali" e non si impone, ma si "raccomanda" che i locali abbiano "possibilmente" diretto ingresso su strada.
Pertanto, l'opportunità o necessità della destinazione ad uso commerciale dei locali si ricava dall'attività che il soggetto intende svolgere.
Alcune regioni ( Toscana - Abruzzo) hanno distinto l'attività del tour operator, intesa come attività di organizzazione e intermediazione (con altre agenzie) ma senza vendita diretta al pubblico, dall'attività di agenzia di viaggi vera e propria (quindi con vendita diretta al pubblico) imponendo solo a quest'ultima attività la destinazione ad uso commerciale dei locali.
Nell'ambito della Regione Siciliana, in assenza di qualsivoglia disposizione in materia, si ritiene che se l'attività dei soggetti richiedenti l'autorizzazione è limitata alla organizzazione e intermediazione di viaggi, soggiorni e ogni altra prestazione turistica senza vendita diretta al pubblico, la destinazione ad uso commerciale dei locali non appare indispensabile, essendo sufficiente che i locali siano "decorosi e idonei allo scopo".
La destinazione ad uso commerciale potrà continuare ad essere richiesta per quelle attività (anche del tour operator) che comportano il diretto contatto con il pubblico.


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Ai sensi dell'art. 15, co.2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n.16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".







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