POS. V Prot._______________/141.03.11

OGGETTO: Area demaniale. Concessione in uso a cooperativa teatrale. Canone di concessione.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC. ed A.A.

PALERMO


1. Con nota prot. 778/Serv. Promozione e valorizzazione del 26 maggio 2003, codesto Dipartimento, rappresentando che in una convenzione di concessione di area demaniale a cooperativa teatrale è stato convenuto un canone per l'uso dell'area differenziato per le giornate di spettacolo e per il restante periodo durante il quale il bene viene solo occupato con attrezzature mobili, e che per la quantificazione in quest'ultima ipotesi si è fatto genericamente riferimento al canone previsto dal Comune ove l'area insiste per l'occupazione del suolo pubblico, ha chiesto allo Scrivente se, in base alle previsioni di convenzione, debba farsi riferimento alle tariffe in vigore presso il comune per l'occupazione di suolo pubblico per giochi, spettacoli itineranti e manifestazioni varie, ovvero se possa applicarsi il prezziario regionale per l'occupazione temporanea dei terreni agricoli secondo i valori agricoli medi determinati per la zona agricola interessata, anche con riferimento a periodi di concessione già trascorsi.

Ritiene codesto Assessorato che la somma risultante dal calcolo secondo le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico per giochi e spettacoli itineranti appare eccessiva, anche in quanto le parti contraenti, con le previsioni di convenzione, hanno inteso determinarsi acchè il canone per le giornate di effettivo spettacolo fosse maggiore rispetto a quello dovuto nel periodo in cui il concessionario non ottiene alcun introito, e pertanto ritiene che sia più rispondente alle previsioni di convenzione, per tale caso, determinare il canone alla stregua del prezziario regionale per l'occupazione temporanea dei terreni agricoli secondo i valori agricoli medi determinati per la zona agricola interessata, anche per i periodi di concessione già trascorsi.


2. Sulla questione sopraevidenziata si osserva quanto segue.

Le previsioni della convenzione allegata alla richiesta di consultazione, per la determinazione del canone per i periodi di stabile occupazione con materiali amovibili, diversi dalle giornate di spettacolo, testualmente fanno riferimento al canone previsto dal comune per occupazione di suolo pubblico. Pertanto, per la determinazione dei canoni già maturati in base alla convenzione, l'utilizzazione di un parametro affatto diverso -quale quello dell'occupazione di terreni agricoli secondo i valori agricoli medi della zona agricola interessata, che codesto Dipartimento intenderebbe adottare- non dovrebbe esser possibile a posteriori, ove venga a determinare un minor introito per l'Amministrazione concedente, dal momento che si tratta di un diritto acquisito dalla stessa, e la minor quantificazione di tali canoni già maturati determinerebbe, in buona sostanza, una rinuncia a parte di quanto dovuto dal concessionario a tali titoli.

Ovviamente, in sede di revisione della convenzione medesima potrà modificarsi il parametro di calcolo, utilizzando il criterio prospettato da codesto Dipartimento e che, come riferito, viene utilizzato per la concessione di terreni nelle stesse zone.

Va, tuttavia, rilevato che il riferimento al parametro di quantificazione convenzionalmente pattuito (il canone "previsto dal comune per l'occupazione del suolo pubblico") non può venir correttamente utilizzato prescindendo dalle disposizioni che portano alla determinazione di tale parametro (il canone "TOSAP"), ed alle sottostanti considerazioni che individuano le tariffe correlate con riguardo alla "effettiva superficie occupata" (art. 38 D. l.vo 15 novembre 1993, n. 507; art. 14 del Regolamento del Comune di Agrigento di cui alla delibera consiliare 24/3/1995, reperibile sul relativo sito Internet).
Pertanto, la determinazione del canone in parola andrebbe effettuata con riguardo alla "effettiva superficie occupata" dalle attrezzature del concessionario, e non già -come sembra sia stato effettuato, sulla scorta dell'esame della corrispondenza allegata alla richiesta di parere- con riguardo all'intera estensione dell'area individuata catastalmente ove tale area non venga interamente utilizzata; poiché, diversamente, il riferimento al canone previsto dal Comune verrebbe falsato dalla considerazione di zone non effettivamente occupate (quali, sicuramente, le zone di rispetto già contemplate in convenzione oltre quelle altre non altrimenti ingombrate) con i risultati sproporzionati, e non correlati alle previsioni pattizie, che codesto Dipartimento intende evitare.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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