POS. V Prot._______________/138.03.11

OGGETTO: A.R.P.A. - Personale in posizione di comando - Trattamento economico accessorio -



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
PALERMO




1. Con la nota prot. n.30417 del 16 maggio 2003/Area 3, codesto Dipartimento, su richiesta formulata allo stesso, ai sensi dell'art.32, quarto comma, l.r. 7 marzo 1997, n.6 e succ. mod. e integr., dall'A.R.P.A.-Sicilia con nota prot. n.2861 del 16 aprile 2003 (allegata a quella a cui si risponde), ha chiesto allo Scrivente se il trattamento economico accessorio del personale comandato in servizio presso l'A.R.P.A., proveniente da amministrazioni diverse da quella regionale, vada corrisposto secondo le previsioni di cui ai contratti applicati dalle amministrazioni di appartenenza o se, invero, si "possa" applicare il C.C.R.L. di cui ai D.P.R.S. nn.9 e 10 del 22 giugno 2001.
In merito alla questione, codesto Dipartimento ritiene che, "essendo il trattamento economico accessorio (straordinario, indennità di mensa, piani di lavoro, indennità video...) connesso ad attività aggiuntiva e ad obiettivi propri dell'Ente presso cui l'unità di personale comandata presta servizio e, pertanto, correlato all'organizzazione degli uffici e del lavoro presso l'Ente medesimo, tali spese accessorie debbano determinarsi secondo le previsioni di cui ai C.C.R.L. vigenti nello stesso", supportando il predetto orientamento anche con la considerazione che secondo le previsioni di cui all'art.57 del T.U. di cui al D.P.R. 10.01.1957, n.3 "alla determinazione degli emolumenti stipendiali (e quindi connessi al trattamento economico fisso) provvede l'Amministrazione di provenienza secondo le norme vigenti presso la medesima che ne regolano il diritto".

Con successiva nota prot. n.38898 del 25 giugno 2003, codesto Dipartimento specificava, alla luce delle recenti "disposizioni per l'ARPA" recate dall'art.94 della legge regionale 16.4.2003, n.4, che "la problematica di che trattasi va estesa anche al personale in posizione di comando presso l'Agenzia, proveniente dall'Amministrazione regionale e quindi soggetto al C.C.R.L. di cui ai D.P.R.S. nn.9 e 10 del 22.06.01".
Con la medesima nota, codesto Dipartimento, nel ribadire il proprio orientamento sulla questione nei termini già espressi, ha inoltrato in allegato allo Scrivente la nota prot. n.4587 del 13 giugno 2003 dell'ARPA, con la quale quest'ultima, manifestando perplessità in ordine alla posizione di codesto Dipartimento, fa presente che, alla luce del prevalente orientamento della giurisprudenza in materia, "il trattamento giuridico ed economico (del personale comandato) rimarrebbe disciplinato dal rapporto di impiego originario e permanente del dipendente".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Com'è noto, con il comando un'amministrazione mette a disposizione provvisoria di un'altra amministrazione o di un altro ente (nel qual caso prende il nome di distacco) il dipendente, affinchè quest'ultimo fornisca la sua prestazione di lavoro presso tale amministrazione o ente.

La fattispecie ha dato luogo a molteplici pronunce giurisprudenziali che hanno in qualche modo chiarito i diversi nodi interpretativi cui la stessa, in mancanza di specifiche disposizioni, ha dato luogo.
In particolare, ricorrente è la questione -che in questa sede ci occupa- relativa all'individuazione della disciplina cui fare capo per la regolamentazione del trattamento economico accessorio che compete al personale comandato o distaccato.

Occorre innanzitutto chiarire che la posizione di comando (o distacco, cui è assimilabile il caso di specie) del pubblico dipendente non comporta la creazione di un nuovo rapporto di impiego in sostituzione di quello precedente poiché, lasciando inalterato il vincolo di dipendenza organica dell'impiegato dall'amministrazione di provenienza, si risolve in una modifica del solo rapporto di servizio, nel senso che: a) le prestazioni di lavoro vengono svolte dall'impiegato a favore di una amministrazione diversa da quella di appartenenza; b) la nuova amministrazione subentra alla vecchia unicamente nell'esercizio del potere di supremazia gerarchica (cfr., sul punto, T.a.r. Sicilia, sez. I, 20.01.1989, n.11; così, v. pure Cass., sez. un., 20.01.1993, n.642).

Posto, come detto, che il comando (o distacco) lascia immutato il rapporto d'impiego tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza in tutti i suoi aspetti, ne deriva che il trattamento giuridico ed economico dell'impiegato resta regolato alla stregua della disciplina propria dell'ente distaccante (così, puntualmente, C. Stato, sez. VI, 27.11.1996, n.1637; v. anche C. Conti, sez. contr. Enti, 21.12.1987, n.1953), con la conseguenza che l'amministrazione di provenienza continua ad essere competente all'emanazione dei provvedimenti in ordine allo status giuridico ed economico del proprio dipendente (v. C. Stato, sez. V, 16.03.1995, n.398; sez. IV, 16.11.1993, n.1019).

Alla luce dei principi esposti, per quanto concerne specificamente il trattamento economico accessorio, la giurisprudenza ricorrente ha affermato che l'impiegato comandato ha diritto a tutti gli emolumenti accessori che presso l'amministrazione di provenienza spettano al personale che si trova nella sua identica posizione di stato (così, in particolare, C. Stato, sez. VI, 30.11.1995, n.1357; Cons. giust. Amm. Sic., sez. consult., 13.09.1994, n.569/94, per il quale "Al personale comandato...spetta l'indennità di produttività, così come per tutti gli emolumenti accessori del personale comandato, secondo la disciplina dell'ente di appartenenza"; contra: C. Stato, sez. IV, 20.10.1987, n.632).

Se questa è la regola, la giurisprudenza ha comunque altresì puntualizzato che "In caso di personale comandato presso soggetto diverso da quello nel cui organico si trova inquadrato, si instaura tra il comandato e l'ente un rapporto di servizio, da cui derivano per il dipendente e l'ente reciproci diritti e doveri, e nel cui ambito possono trovare spazio anche pretese di natura economica; ... la posizione di comando o analoghe forme di distacco di impiegati presso amministrazione diversa da quella di appartenenza, infatti, pur non instaurando un secondo rapporto di impiego e non incidendo, quindi, sullo stato giuridico del dipendente, comportano che al personale comandato o distaccato possano competere gli emolumenti previsti in relazione al particolare servizio cui lo stesso è destinato presso l'amministrazione alla quale è comandato o distaccato" (così Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 01.07.1999, n. 303; cfr. pure Cons. giust. amm. sic. 01.07.1999, n. 302).

Il principio giurisprudenziale sembra di stretta interpretazione: deve trattarsi di particolari trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione di destinazione e relativi a particolari servizi cui il personale comandato o distaccato è destinato (T.a.r. Sicilia, 05.11.1996, n.1392), che non trovano riscontro nel contratto del personale dell'amministrazione di provenienza.
Così, per fare un esempio, è stata riconosciuta l'indennità giudiziaria "al personale civile o militare di qualsiasi Amministrazione che, qualunque sia la posizione rivestita (fuori ruolo, comandato, assegnato, distaccato) si trovi a prestare servizio presso il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato" (così, T.a.r. Sicilia, 05.11.1996, n.1392).

Alla luce delle argomentazioni svolte, nel concordare con l'orientamento espresso sulla questione dall'ARPA, sembra allo Scrivente che, non producendo il comando (o distacco) una alterazione dello stato giuridico e del trattamento economico, ai dipendenti in questione spettano le competenze accessorie esistenti nell'Amministrazione presso la quale prestano servizio solo se le stesse trovino corrispondenza negli accordi di lavoro dei comparti di appartenenza e sulla base della disciplina ivi prevista.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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