Pos. 1   Prot. N. 136.03.11  


Oggetto: Affidamento incarichi di progettazione a più professionisti non associati.




Allegati n...........................


   






ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento regionale dei lavori
pubblici
P A L E R M O

   


1 - Con nota 14-5-2003, n.1365/SD codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla possibilità di conferimento di incarichi di progettazione di opere pubbliche ad una pluralità di professionisti non riuniti in società, associazione professionale o in associazione temporanea.

Sulla questione si è pronunciata negativamente l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici con determinazione n, 13/2000 sulla base di una interpretazione letterale dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994,n. 109 contestata dai consigli dell'ordine degli ingegneri di xxxx e degli architetti di yyyy le cui conclusioni appaiono condivise da codesto Dipartimento.

L'Autorità ritiene che la citata norma, nel riferirsi a "professionisti singoli o associati...." non consenta l'affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a più professionisti se non formalmente associati in una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento (società di ingegneria o società di professionisti ovvero che manifestino l'impegno a costituire un "raggruppamento temporaneo".

2. Lo scrivente ritiene corretta l'interpretazione dell'Autorità in quanto coerente con la lettera dell'art. 17 della legge n. 109/1994 e con la necessità, tenuta presente dal legislatore, di individuare un unico soggetto giuridico responsabile della progettazione.
Inoltre, l'art. 11 del D.lgs. 157/1995 (applicabile agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo superiore alla soglia comunitaria) prevede la possibilità di partecipazione di una pluralità di soggetti giuridici distinti soltanto ove riuniti in associazione temporanea e non si vede ragione perché tale principio venga eluso nell'ipotesi di ricorso all'affidamento diretto di cui al comma 11 dell'art. 17 della legge n. 109/1994 come recepita dalla l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Peraltro, l'affidamento collegiale dell'incarico comporterebbe un maggior esborso da parte dell'Amministrazione comunale, atteso che ciascun professionista avrebbe autonomo diritto all'intero compenso (cfr. Corte di Cassazione, 31-7-1987, n. 6636).
A conferma di quanto sopra considerato, deve poi aggiungersi che con recente pronunzia n. 3194 del 10-6-2002, la V sezione del Consiglio di Stato, ha limitato la possibilità d'incarico a più professionisti "uti singuli" al caso in cui lo richieda la particolare natura dei lavori e sussista la possibilità di un riparto netto delle rispettive prestazioni professionali inerenti al pur unico progetto.
Ma anche in tal caso va tenuta presente la necessità di individuare un solo responsabile dell'intera progettazione, come evidenziato dall'Autorità di vigilanza, con determinazione 14-2-2002 (su G.U: 7-3-2002, n. 56) la quale, premesso che la progettazione esecutiva di un intervento "è un unico progetto, composto da più progetti specifici: architettonico, delle strutture, degli impianti, della sicurezzae di manutenzione" ha affermato che, nel caso di progetto che preveda più prestazioni specialistiche, debba essere indicato, nell'offerta, il "professionista incaricato dell'integrazione delle varie attività."

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 18-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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