POS. V Prot._______________/133.11.03

OGGETTO: Pontificia facoltà teologica "XXXX". Contributi regionali per le Università. Spettanza.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE-
Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO



1. Con nota prot. n.1841 del 20 maggio 2003, codesto Dipartimento, su sollecitazione dell'Ufficio di gabinetto di codesto Assessorato (nota prot. n.1889 del 15 aprile 2003, allegata a quella cui si risponde), ha chiesto allo Scrivente se sia possibile "assimilare agli Atenei siciliani la Pontificia facoltà teologica XXXX al fine di poterla annoverare tra i potenziali beneficiari di contributi regionali previsti a favore delle università".
Segnala al riguardo codesto Dipartimento che i predetti contributi sono spesso destinati, nei vari capitoli del bilancio regionale di competenza dello stesso, nell'esercizio finanziario corrente, genericamente alle "università" o alle "università siciliane", e, talora, più specificatamente, alle "università degli studi di Catania, Messina e Palermo".
Riferisce codesto Dipartimento che sinora le direttive emanate dal medesimo in ordine all'utilizzazione dei predetti contributi hanno fatto riferimento esclusivamente agli Atenei di Palermo, Catania e Messina, ma che -dalla richiesta della Pontificia Facoltà teologica in oggetto di accedere ai predetti contributi-, è sorta la necessità di approfondire la suddetta tematica, anche al fine di elaborare, "come richiesto nella sopra citata nota gab. 1889 del 15 aprile 2003, le eventuali opportune iniziative da porre in essere per un eventuale allargamento dei potenziali beneficiari" dei fondi regionali.
Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento in ordine alla problematica.


2. Prima di affrontare nello specifico la questione in oggetto, sembra necessaria allo Scrivente una breve ricognizione della posizione che occupano nell'ordinamento italiano le Università e gli istituti superiori che, più o meno direttamente, sono riconducibili alla Chiesa e che, nell'accezione lata del termine, vengono, poco correttamente, individuate come "Università cattoliche".

E' opportuno sottolineare, al riguardo, l'esistenza di differenziati tipi di università i cui elementi specifici di qualificazione sono sostanzialmente riconducibili al tipo di legame intercorrente con la Chiesa, sulla scorta del quale è necessario distinguere, per quel che in questa sede interessa, due categorie: le università e facoltà ecclesiastiche e le università cattoliche propriamente dette.

Nell'ambito delle istituzioni universitarie facenti capo alla Chiesa, rilievo centrale assumono le università ecclesiastiche. Destinate ad una qualificata formazione culturale del clero, ma aperte anche ai laici, erette o approvate dalla Santa Sede (can. 815, § 1, c.i.c.1983), espressione immediata del munus docendi della Chiesa, soggetti ecclesiastici i cui statuti sono soggetti all'approvazione dell'autorità ecclesiastica, tali università hanno per fine l'insegnamento della rivelazione cristiana e delle scienze connesse e conferiscono gradi accademici in nome della Santa Sede.
L'immediato legame con la Santa Sede che contrassegna le università ecclesiastiche pontificie, si estrinseca in un rapporto di derivazione diretta, rispetto alla fase istitutiva; di connessione costante, rispetto al funzionamento e alla gestione; di strumentalità esclusiva, rispetto alla finalità.

In ordine al loro collegamento con lo Stato italiano, si può qui brevemente ricordare che già all'art.40 del Concordato del '29 si era previsto il riconoscimento delle "lauree in sacra teologia rilasciate dalle facoltà approvate dalla Santa Sede".
Una più precisa normativa sul valore dei titoli accademici ecclesiastici è stata poi fissata dall'art.10, n.2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con L. 25 marzo 1985, n.121, in cui lo Stato italiano e la Santa Sede convengono che "i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinati d'accordo tra le parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato".
Quanto alla rilevanza dei titoli ai fini dell'insegnamento, si ricorda, ad esempio, anche che la L. 19 gennaio 1942, n.86, ha testualmente previsto all'art.31 che "i laureati in sacra teologia, di cui all'art.40 del Concordato tra Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia.
Agli stessi fini i laureati in diritto canonico o in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, relativamente alle discipline giuridiche".

Un collegamento più attenuato, e comunque non uniforme, intercorre tra la Chiesa e le università cattoliche propriamente dette che, salvo alcuni aspetti di rilevanza canonistica (cann. 809-813 c.i.c. 1983), sono disciplinate dalla legge civile o da normativa pattizia e conferiscono gradi accademici statali.
Destinate a contribuire "ad una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana", tali università devono, "altresì", adempiere la funzione di insegnare della Chiesa (can. 807 c.i.c. 1983): l'aspetto specifico della cultura ed ispirazione religiosa diviene, pertanto, connotazione qualificante, ma non esclusiva, della finalità perseguita dall'istituzione, che è l'attività di istruzione.
Dotate di personalità giuridica e di autonomia didattica, amministrativa, organizzativa e disciplinare (art.1, n.2, r.d. n.1592/1933 supra cit.), le università cattoliche sono contrassegnate da una peculiare autonomia finanziaria in quanto l'onere delle spese non grava sullo Stato, che può contribuire facoltativamente.


3. Alla luce delle considerazioni testè svolte, è ora possibile definire, con maggiore chiarezza, la natura giuridica e la posizione della Facoltà teologica xxxx nell'ordinamento italiano.

La "Facoltà teologica xxxx XXXX", con sede in YYYY, è una fondazione di culto e di religione, come espressamente risulta dal D.P.R. 1 dicembre 1982, n.1099, con il quale ne è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato il relativo statuto.

Le fondazioni di culto, va ricordato, sono enti ecclesiastici, cioè costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica e diretti, per l'appunto, all'esercizio del culto, ovvero a promuovere la cura delle anime, la formazione del clero, o dei religiosi, gli scopi missionari, la catechesi o l'educazione cristiana (secondo le indicazioni dell'art.16, lett. a, L. n.222 del 1985).

A tale riguardo, va ricordato che lo Stato italiano, con l'art.12 della legge 20 maggio 1985, n.222, ha ammesso il riconoscimento delle fondazioni di culto quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Alla luce dei connotati che la contraddistinguono, sembra potersi concludere che la Facoltà teologica xxxx è un ente ecclesiastico (fondazione di culto) e rientra nella categoria delle Università ecclesiastiche, il cui collegamento con lo Stato italiano è largamente analogo, per quanto sopra detto, a quello esistente con le università estere (cfr., sul punto, O. Sepe, in Enciclopedia del diritto, Università degli studi, II) Università e istituti superiori di istruzione confessionali, p.5), essendo imperniato su specifiche norme che consentono il riconoscimento da parte delloStatodei titoli di studio rilasciati e che garantiscono l'equipollenza degli stessi ai titoli italiani a determinati fini (e vale la pena ricordare che la dichiarazione di "equipollenza" vale ad attribuire ad un titolo effetti legali che, ex se, esso non sarebbe idoneo a produrre: così, N.Daniele, La pubblica istruzione, Milano, Giuffrè, 2001, p.1028).


4. E' necessario, a questo punto, svolgere un secondo ordine di considerazioni che, partendo dalla ricognizione del quadro normativo statale relativo al sistema di istruzione superiore, consentano di chiarire se la Facoltà teologica xxxx possa essere "assimilata" alle "Università", nell'accezione che ricorre nelle norme che prevedono contributi regionali a favore delle stesse.

Nell'ordinamento italiano il principio che fonda il sistema di istruzione superiore è quello per cui l'istruzione superiore può essere impartita solo in quegli istituti a cui lo Stato ne abbia conferito espressa facoltà, e da coloro che siano stati ritenuti idonei ad insegnarvi.
Specificamente, a norma dell'art.1 del Testo Unico sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n.1592, gli istituti dell'ordine universitario, che assumono la denominazione di "Università" o "Istituti superiori", si distinguono in università ed istituti statali e università ed istituti liberi.
La distinzione è formulata con riferimento all'ente che provvede al mantenimento della scuola: statali sono le università mantenute dallo Stato, libere sono invece le università non poste a carico dell'Erario e riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica (artt.198 e 200 del T.U. n.1592 del 1933; art.1, L. 29 luglio 1991, n.243).

Le Università statali -al pari degli altri istituti statali d'istruzione superiore- costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell'organizzazione statale, come risulta sia dall'imputazione allo Stato di almeno una parte degli atti posti in essere da essi, sia dallo status del relativo personale, anche docente, appartenente ai ruoli degli impiegati dello Stato, sia dalla fonte del loro finanziamento posto a carico dello Stato, essendo del tutto accessori anche sotto l'aspetto quantitativo i proventi e i mezzi economici di natura diversa (v., sul punto, N. Daniele, cit., p.240; v., pure, Cass., sez. I, sent. n.256 del 12.01.1981).

La personalità giuridica di diritto pubblico è stata talvolta riconosciuta dalla giurisprudenza anche alle Università libere (cfr. Cass., Sez. U., sent. n.1733 del 05.03.1996): queste, pur avendo una più accentuata autonomia, non si differenziano sostanzialmente dalle Università statali, salvo che per le modalità di istituzione e per il contributo finanziario (così, sul punto, N. Daniele, cit., p.198).
Per le università libere, infatti, l'iniziativa non è, ovviamente, dello Stato ed il contributo finanziario dello Stato è solo parziale o eventuale (quando diviene indispensabile l'università viene di solito statizzata e finisce di essere libera).

Per il rimanente, entrambi i tipi di istituzione hanno una regolamentazione omogenea e le norme fondamentali o essenziali dettate per le università statali si applicano anche a quelle libere (così, sul punto Onorato Sepe, in Enciclopedia del diritto, "Università degli studi: I, p.5, che sottolinea come il loro statuto deve contenere determinazioni fissate per legge e ad esse si applicano buona parte delle norme contenute nel testo unico sull'istruzione superiore: artt. 198/212).

Ora, per quanto sopra detto, sembra allo Scrivente che la Facoltà teologica xxxx non possa rientrare tout court tra i destinatari dei contributi regionali, individuati nelle "università" o nelle "università siciliane".
Vale la pena ricordare che il predetto sistema legislativo, che inquadra l'insegnamento universitario negli schemi tipici delle Università (statali e libere) e degli istituti superiori, è stato puntualmente consolidato nell'art.10 del D.L. 1.10.1973, n.580, convertito nella L. 30 novembre 1973, n.766, che aveva disposto che "le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge" (interessante, in proposito, il parere n.292/95 del Consiglio di Stato, Sez. II: L'Università internazionale dell'arte di Firenze deve mutare la propria denominazione eliminando il termine "Università", non potendosi accogliere l'istanza di approvazione governativa da essa presentata avente ad oggetto l'integrazione della predetta denominazione (e cioè "fondazione culturale denominata università internazionale dell'arte"), ostandovi il dettato dell'art.10, L. 30 novembre 1973, n.766").

Pertanto, ove si voglia estendere alla Fondazione di culto in oggetto i benefici previsti per le "Università", occorrerà procedere con apposita disposizione normativa.
D'altronde, la Regione siciliana ha già operato in tal senso con la recente disposizione di cui all'art.107, L.r. 26 marzo 2002, n.2 che (abrogata l'originaria norma di cui all'art.1, l.r. n.52/1980) ha specificamente concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo alla Pontificia facoltà, per le finalità ivi previste.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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