POS. V Prot._______________/132.03.11

OGGETTO: Edilizia. Abusivismo edilizio. Zone vincolate. Nulla osta alla concessione in sanatoria. Art. 17 l.r. 4/2003. Applicabilitā a costruzioni ricadenti in parchi e riserve.





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento Territorio e ambiente

PALERMO


1. Con nota 19 maggio 2003, prot. 30627/Serv. 6, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente un parere sull'applicabilitā della normativa di cui all'art. 17 della l.r. 16 aprile 2003, n.4, al rilascio del nulla-osta alla concessione in sanatoria per opere abusive ricadenti in parchi e riserve.

La problematica deriva dalla circostanza che la normativa dell'art. 17 della l.r. 4/2003 prevede la formazione del nulla-osta per silenzio-provvedimento con riferimento agli "enti di tutela" di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 23 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37, ma non si riferisce testualmente anche alle fattispecie riguardate dall'art. 24 della medesima l.r. 37/1985 (nulla-osta per opere abusive ricadenti nei parchi e riserve).

L'orientamento di codesto Dipartimento sulla questione č nel senso di ritenere operanti le previsioni dell'art. 17 della l.r. 4/2003 anche sulle fattispecie in questione, dal momento che l'art. 23 della l.r. 37/1985 riguarda tutte le zone vincolate per la tutela di interessi ambientali, mentre l'art. 24 della stessa l.r. 37/1984 contiene specifiche previsioni procedurali per il rilascio dei nulla-osta alla concessione o autorizzazione in sanatoria di opere abusive insistenti in parchi e riserve.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto appresso.

Con l'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nel definire procedure semplificative per la definizione di istanze di concessioni e autorizzazioni edilizie in sanatoria, č stato previsto, tra l'altro, che gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, "devono rilasciare il proprio parere (rectius: nulla-osta) entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste giā presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso" (comma 6°). Inoltre il predetto articolo all'undicesimo comma, sostanzialmente prevede che il nulla-osta in questione č necessario solo per le opere realizzate abusivamente dopo l'apposizione del vincolo.

La portata della predetta norma, come osservato da codesto Dipartimento, e come giā chiarito da quest'Ufficio in via breve a dirigente di codesto Dipartimento in una riunione del 23 aprile scorso, č comprensiva anche delle fattispecie di opere abusive ricadenti in parchi e riserve, dal momento che le previsioni dell'art. 24 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37, non recano disposizioni differenziate rispetto alla previsione generale del decimo comma dell'art. 23 della medesima l.r. 37/1985, ma, sostanzialmente, si limitano ad individuare l'organo competente al rilascio del nulla-osta per le opere abusive realizzate in parchi e riserve.

Nelle superiori considerazioni č il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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