Pos. 3  Prot. N. /129.03.11 



Oggetto: POR Sicilia 2000/2006: Misura 4.19 - Turismo rurale - Limiti di cubatura.




Allegati n...........................


Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti
Dipartimento regionale turismo,
sport e spettacolo
P A L E R M O




1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito relativo all'applicazione della sottomisura 4.19 a) del POR Sicilia 2000/2006 - finanziamenti per la riqualificazione e il completamento dell'offerta turistica - agli operatori del settore del turismo rurale.
In particolare, premesso che per i fabbricati interessati l'art.23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 prevede un aumento della cubatura esistente fino al 30 per cento, vien chiesto se tale limite possa ritenersi abolito - ai fini dell'accesso ai contributi in questione - dall'art.30 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.
Al riguardo codesto Assessorato sembra orientato in senso affermativo, anche se non si evince, dalla richiesta di parere, per quali motivi verrebbe attribuito al citato art.30 il predetto effetto.

2. L'art.30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21, nell'inserire "tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27" il turismo rurale, stabilisce fra l'altro che tale attività va esercitata "in immobili già esistenti e catastati come edifici rurali", senza nulla aggiungere circa l'eventuale ampliamento dei medesimi.
L'art.23 ("Agriturismo") della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 prevede al primo comma che gli imprenditori agricoli "possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale"; e aggiunge al secondo comma - esteso, come si vedrà, al turismo rurale - che sempre allo stesso fine "i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi".
Dell'art.30 ("Insediamenti in verde agricolo") della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, può, per quanto qui interessa, riguardare la fattispecie solo il primo comma, che sostituisce il terzo comma dell'art.89 ("Norme urbanistiche") della legge regionale 3 maggio 2001, n.6.
Quest'ultimo comma, nel testo novellato, estende fra l'altro agli "interventi finanziati dall'Unione europea" (fra i quali va annoverato quello in esame), ponendo una serie di condizioni restrittive, le disposizioni dell'art.35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30; le quali consentono "insediamenti produttivi in verde agricolo" , nei casi ivi precisati, anche in deroga, ai relativi requisiti, elencati nell'art.22 ("Interventi produttivi nel verde agricolo") della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche e integrazioni .

3. L'esame del complesso sistema normativo sopra riferito induce a rispondere negativamente al quesito posto all'Ufficio, per i motivi qui sotto riassunti.
A) In primo luogo, il quesito stesso è stato autenticamente risolto, anche se in via amministrativa, dal decreto dell'Assessore regionale per il turismo 6 giugno 2002 - recante "Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale" -; il quale, nel relativo allegato, dispone che la predetta attività "è esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito alcun aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n.71/1978".
B) In secondo luogo, l'art.30 primo comma della l.r. n.2/2002 ha riguardo ad "insediamenti produttivi in verde agricolo" genericamente considerati, rispetto ai quali il turismo rurale - nonché, secondo lo Scrivente, l'agriturismo - rappresentano categorie economiche a sé stanti, specificamente disciplinate.
C) In terzo luogo, l'art.35 della l.r. n.30/1997, esteso dal citato art.30 primo comma nel senso ivi precisato, sembra riferirsi - come si evince da tutto il contesto normativo sopra richiamato - a insediamenti produttivi nuovi; mentre l'attività di turismo rurale va esercitata, come si è detto, in immobili già esistenti (cfr.art.30, quarto comma, lett. a l.r. n. 21/2001).
D) In quarto luogo, le restrizioni poste dall'art.30 primo comma della l.r. n.2/2002 alla prevista estensione dell'art.35 della l.r. n.30/1997, ne comprovano l'eccezionalità, e per ciò stesso l'inapplicabilità a fattispecie autonomamente e diversamente regolate.
E) Infine, la soluzione qui accolta è in armonia con l'istituto del turismo rurale, finalizzato alla "corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale", e per il cui esercizio è perfino richiesta la "dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona" (cfr.art.30, secondo comma e quarto comma, lett. c l.r. n. 21/2001).

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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