POS. V Prot._______________/121.03.11

OGGETTO: Accademia di belle arti. Consiglio di amministrazione. Sostituzione di componente ineleggibile. Necessità di nuove elezioni.


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione

PALERMO



1. Con la nota n. 1500/Serv. VI del 7 maggio 2003, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine ad un quesito concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di XXXX.

In particolare, in conformità dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 2 marzo 1963, n. 262, nonché dell'art. 256, comma 1, lett. c), del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, il collegio dei docenti ha designato due professori dell'Accademia quali rappresentanti dei docenti in seno al consiglio di amministrazione, procedendo ad elezioni interne.

Avverso tali designazioni, un docente, risultato primo dei non eletti, ha avanzato una nota di contestazione nella quale ha diffidato il presidente del consiglio di amministrazione dal procedere ad un'ulteriore convocazione, ritenendo illegittima la designazione di uno dei rappresentanti in quanto lo stesso risulta non del ruolo dei docenti ma di quello degli assistenti (fornendo a supporto un parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione), chiedendo, al contempo, di esser considerato componente del consiglio medesimo in quanto primo dei non eletti.

Alla nota cui si risponde sono allegati due pareri di tenore sostanzialmente identico, espressi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca (MIUR) , secondo cui gli assistenti non possono essere nominati quali rappresentanti dei docenti nel consiglio di amministrazione, osservando che "la circostanza che gli assistenti a norma dell'art. 213 del T.U. 297 /94 siano componenti del collegio dei docenti non sembra incidere sulla tassativa elencazione dei componenti del consiglio di amministrazione fornita dall'art. 256 che individua nel collegio dei docenti il corpo elettorale da cui proviene la designazione, con funzione pertanto di solo elettorato attivo circoscrivendo invece, l'elettorato passivo ai soli docenti".

Rileva codesta Amministrazione che, in considerazione dell'"ineleggibilità" del soggetto in questione, si deve sostituire lo stesso con altro componente, in rappresentanza del collegio dei docenti.
Rappresenta inoltre codesto Dipartimento che in un precedente caso afferente il trasferimento di un componente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Palermo, si era proceduto alla nomina del primo dei non eletti nelle votazioni che avevano portato all'elezione del docente trasferito, respingendo la richiesta di procedere a nuove elezioni inoltrata dal presidente del CDA.

Precisando inoltre che la problematica in questione è comunque diversa dal caso testè prospettato, codesto Dipartimento chiede:

a) se debba procedersi a nuova elezione per l'individuazione di un nuovo componente del CDA
b) se, nel procedere a nuove elezioni debbano eleggersi ambedue i componenti in rappresentanza del Collegio dei docenti,
ovvero
c) se debba procedersi allo scorrimento della graduatoria nominando pertanto il primo dei non eletti.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 " Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" all'art. 256, primo comma, prevede che il consiglio di amministrazione delle accademie di belle arti sia composto dal presidente, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, dal direttore dell'istituto ed inoltre, da due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.

La designazione, che consiste nell'indicazione di uno o più nominativi all'autorità competente a provvedere ad una nomina, e, sino alla nomina medesima, è un atto revocabile; ed è modificabile qualora sussistano eventi decadenziali di carattere oggettivo.

La circostanza che, nella fattispecie, il collegio dei docenti abbia ritenuto di provvedere alle designazioni mediante un procedimento elettorale interno non muta la natura dell'atto (designazione) dell'organo collegiale che presuppone la formazione di una univoca volontà (sia pure espressa a maggioranza) tesa ad individuare i soggetti che, in rappresentanza dell'organo medesimo, siedono nel consiglio di amministrazione.

Pertanto, al procedimento elettorale interno non può darsi alcuna rilevanza oltre e al di fuori del momento formativo della volontà collegiale, per inferirne una ultrattività che porti a dar rilievo a voti di una minoranza (che ha indicato il "primo dei non eletti") in contrasto a quelli della maggioranza, che nel designare un soggetto che, per qualsivoglia motivo, non può far parte del consiglio di amministrazione, ha evidenziato di non preferire il "primo dei non eletti" e che, in un diverso contesto, potrebbe esprimere scelte diverse. .
Occorre, pertanto, che il collegio dei docenti dell'Accademia provveda ad una nuova designazione.

Poiché la normativa di riferimento non prescrive la contestualità delle designazioni, è ben possibile che si provveda all'individuazione del solo componente da sostituire, anche nella considerazione che le designazioni operate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6/5/2002 non risultavano interdipendenti, dato che, nel procedimento elettorale interno, è stata prevista l'indicazione di tante preferenze quanti erano i componenti da designare.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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