Pos. 4  Prot. N. 118/03/11 



Oggetto: Impiego pubblico. Impiegato enti locali. Addetto polizia municipale .Indennità espletamento funzioni.




Allegati n...........................


Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Dipartimento regionale
della famiglia,delle politiche sociali

e delle autonomie locali .


PALERMO






1.Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente Ufficio su una questione posta dal comune di xxxx e relativa all' erogazione dell'indennità prevista dall'art.13 della l.r.17/90 per gli addetti della polizia municipale che partecipino alla realizzazione del piano per il miglioramento dei servizi e svolgano le funzioni di cui all'art.5 della l.7 marzo 1986,n.65.
In particolare, viene rappresentato dal citato Comune che tra il personale della Polizia municipale partecipante al piano per il miglioramento dei servizi è stato inserito un dipendente riconosciuto dal collegio medico legale competente " idoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza con esclusione dai servizi esterni".
Nella nota del Comune,riferisce codesto Dipartimento, si evidenzia che il personale partecipante al Piano è chiamato a svolgere tutte le funzioni previste dall'art.5 della l.65/86,non essendo possibile escludere dalle stesse quelle che comportano un 'attività esterna.
Viene rappresentato ,altresì, che, ai sensi del comma 3 dell'art.13 della l.r. 17/90 ,è escluso dalla partecipazione al Piano " il personale ......collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui al più volte citato art.5 l.65/86 " ma che ,tuttavia, potrebbe essere consentita al personale una partecipazione parziale con la corresponsione di una indennità correlata alle effettive e parziali funzioni svolte.
Il richiedente Dipartimento nel rappresentare la necessità di diramare sull'argomento le opportune direttive chiede il parere dello Scrivente.
Successivamente alla richiesta cui si risponde ,con nota trasmessa a questo Ufficio in data 19 giugno u.s., il comune di Xxxx evidenziava che il dipendente direttamente interessato alla questione posta da codesto Dipartimento, in data 18 giugno 2003, notificava al Comune un ricorso per decreto ingiuntivo con il quale veniva chiesta la liquidazione delle somme relative all' indennità per la partecipazione al più volte citato Piano . Il Comune in argomento trasmetteva,altresì , in allegato alla citata nota, una copiosa documentazione ,contenente anche il decreto del Tribunale di Termini Imerese con il quale si ingiunge al comune di Xxxx di pagare le somme richieste dal ricorrente,e, dovendo eventualmente proporre opposizione al decreto del Tribunale di Termini Imprese , sollecitava il parere dello Scrivente Ufficio.


2.Sulle questioni sopraesposte si osserva.
Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale ,istituito con l'art.13 della l.r.17/90, è finanziato ,ai sensi del comma 9 dell'art.76 della l.r. 2/2002 e successive modificazioni,attraverso la riserva di quote a valere sul fondo unico per le autonomie locali ed assegnate agli enti locali che deliberino un piano per il miglioramento dei servizi finalizzato a rendere capillare e costante l'attività del corpo cittadino di polizia municipale. A tal fine lo stesso art.13 cit. prevede l'erogazione,a favore degli addetti che partecipino alla realizzazione del piano, di una indennità.
Dal chiaro tenore dalla norma si evince che la detta indennità viene erogata a condizione che gli addetti partecipino alla realizzazione del piano svolgendo le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.57 cod.proc.pen. , di polizia stradale e di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art.3 della citata legge 65/86.L'espletamento di tali attività è, infatti,imprescindibile ; tanto è vero che lo stesso legislatore regionale , come giustamente rilevato dallo stesso Comune , ha escluso dalla partecipazione al Piano il personale collocato in posizione che non comporti l'effettivo svolgimento delle sopraccitate funzioni ( comma 3 dell'art.13 cit.).
Invero, l'indennità in argomento costituisce un "premio di rendimento", cioè un indennità operativa erogata al dipendente che fattivamente e personalmente concorre al raggiungimento dei risultati ( Cfr. TAR Palermo,sez.II, n.313 del 9 febbraio 1999) in riferimento a compiti particolarmente gravosi e, sotto certi profili ,collegati alla pericolosità del servizio svolto sul territorio . Né sembra possibile ,come ventilato da codesto Dipartimento , che l'attività relativa al Piano sia frazionabile ,prevedendo per il personale impossibilitato a svolgere attività esterna la partecipazione ai soli servizi interni . Ciò , in quanto ,in primo luogo verrebbe disatteso un preciso dettato normativo ed in secondo luogo verrebbe vanificata la natura stessa della funzione che le disposizioni richiamate intendono incentivare . Ed infatti,corrisponde a tale ragionamento il contenuto della circolare del Dipartimento richiedente 31 marzo 1998,n.3, nella parte in cui specifica i requisiti dei soggetti ai quali deve corrispondersi l'indennità ex art. 13,facendo riferimento alla partecipazione alla realizzazione del Piano e allo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art.5 della l.65/86 ( v. primo paragrafo ,secondo capoverso ) .Dello stesso tenore è pure la circolare dello stesso Dipartimento n.11 del 12 giugno 2003 , che nel diramare le direttive agli enti locali per la determinazione del fabbisogno complessivo e la correlativa quota del Fondo per le Autonomie da destinare alle finalità dell'art.13 cit. prevede,nell'ambito della documentazione da trasmettere, che il Comandante del Corpo o il responsabile del servizio attesti che i percettori dell'indennità abbiano partecipato al Piano e abbiano svolto le più volte citate funzioni previste dall'art. 5, legge 65/86 ( Mod. 2 e Mod. 5 allegati alla circolare cit. ) .
Circa la questione evidenziata dal comune di Xxxx e relativa al vaglio dell'opportunità di una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Termini Imprese , lo Scrivente Ufficio non si esprime ,esulando tale valutazione dalle competenze dello stesso .

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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