Pos. 1   Prot. N. 115.03.11 



Oggetto: Art. 17, comma 3, della legge 12-2-1994, n. 109 coordinato con la l.r. 2-8-2002, n. 7 - Dipendenti tecnici non abilitati- Competenza nella redazione dei progetti.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E AMBIENTALI E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE-
Servizio per il patrimonio archeologico, archit. etnoantropol. e storico - artistico.
                      PALERMO 



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in relazione alla possibilità di sottoscrizione di progetti di restauro di beni mobili di interesse storico-artistico e superfici decorate di beni architettonici da parte dei dirigenti tecnici archeologi o storici dell'arte, alla luce dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le norme di recepimento di cui alle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003,
Il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, sulla questione, ha sostenuto che tutti i progetti relativi ad interventi riguardanti gli edifici vincolati e le opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico così come riportato dall'art. 52 del R.D. 23-10-1925, n. 2537, dovrebbero essere redatti da un architetto.
Di contro, riferisce codesta Amministrazione, numerosi progetti predisposti dalle Soprintendenze, consistenti prevalentemente in scavi archeologici o nel restauro di beni storico artistici, vengono redatti con il preponderante apporto di dirigenti archeologi o storici dell'arte, figure per le quali non è prevista un'abilitazione professionale né l'iscrizione ad un albo ma per le quali i contratti collettivi nazionali di lavoro, fra le attività di competenza. prevedono la progettazione, direzione e collaudo di lavori di conservazione e restauro anche in collaborazione con altre professionalità. Più in particolare, viene rappresentato il caso di un progetto di restauro non approvato dal responsabile unico del procedimento perché redatto, per la parte relativa a stucchi ed affreschi da un dirigente tecnico storico dell'arte e, per la parte architettonica, da un architetto.
2. La questione prospettata va risolta, ad avviso dello scrivente, considerando che la possibilità di progettazione di lavori pubblici da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione "non abilitati" non prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto per l'esercizio della professione. In sostanza, il dipendente non abilitato deve essere pur sempre un architetto, ingegnere o geometra.
Ciò premesso, si osserva che la legge n. 109/1994 nulla ha innovato rispetto alla esclusiva competenza degli architetti in ordine alla realizzazione di opere su beni immobili sottoposti a vincolo storico e artistico ai sensi della l. 1 giugno 1939, n. 1089 (cfr., sulla competenza, Cons. Stato. Sez. II, par. 2. 386/97; Cons. St., IV, 9-5-2001, n. 2600) ma ha, tuttavia, operato una distinzione fra le opere edilizie concernenti anche i lavori di recupero, manutenzione e restauro dei beni di interesse archeologico, storico, artistico ed architettonico, (cfr. art. 1 della legge n. 109/1994) e la più specifica categoria dei lavori di manutenzione e restauro dei beni mobili e delle superfici decorate cui si riferiscono l'art. 8, lett g), il comma 11 sexies dello stesso articolo e l'art. 17 lett. d) della stessa legge 109.
L'art. 224 del DPR 21-12-1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della l. 109/1994) ha previsto che "Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico e sulle superfici decorate, nelle ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, della legge, l'ufficio di direzione dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11 sexies, della legge". Anche in fase di collaudo è previsto l'intervento di un restauratore.
Ora, ancorché tale norma sia ritenuta inapplicabile in Sicilia dall'art. 1 della circolare dell'Assessorato regionale dei ll. pp. 24-10-2002, essa, tuttavia, conferma il ruolo preminente riservato all'architetto in ordine alla responsabilità degli interi interventi sugli immobili vincolati, (compresi quelli sui mobili e sulle superfici decorate) potendosi configurare, l'attività dei dirigenti tecnici archeologi o storici dell'arte come di sola collaborazione.
3. Con la stessa nota 6-5-2003, n. 1301 è stato altresì richiesto l'avviso di questo Ufficio circa la possibilità di inserire la spesa per la stipula della polizza assicurativa di cui al comma 4 del citato art. 17, all'interno del quadro economico o se la stessa debba gravare su appositi fondi appositamente costituiti.
La citata norma rinvia ad un successivo regolamento la disciplina della stipula delle polizze assicurative a copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nello Stato, l'art. 106 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 aveva disciplinato l'istituto ponendo a carico dell'amministrazione l'onere del rimborso dei due terzi del premio corrisposto dal dipendente. Tale disposizione, deve ritenersi superata dall'art. 145, comma 89, della legge 23-12-2000, n. 388, che ha modificato l'art. 17 della l. n. 109/1994 (recepito nel testo così modificato dalla l.r. n. 7/2002)ponendo a carico dell'amministrazione l'intero onere della copertura assicurativa (per il progettista interno).
La polizza assicurativa, che riguarda anche i funzionari tecnici e non solo il personale con qualifica dirigenziale ( per il quale l'art. 30 del relativo contratto collettivo di cui al D.P. 22-6-2001, n. 10 prevede una copertura contro i rischi professionali, responsabilità civile e spese processuali che lo scrivente ritiene concorrente rispetto a quella prevista dalla l. 109/1994 per il progettista) andrebbe stipulata direttamente dall'Amministrazione, in relazione ad ogni singolo progetto. A tal fine, sembrerebbe preferibile includere l'importo del premio all'interno del quadro economico.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.








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