Pos. 1   Prot. N. 105/03.11 



Oggetto: L.R. n. 7/2002 - Responsabile unico del procedimento. Quesiti




Allegati n...........................



                  REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ON.LE ASSESSORE
P A L E R M O

e p.c. ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI
DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
P A L E R M O

1 - Con nota 16 aprile 2003, prot. N. 1543/Gab. l'Onle Assessore ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio su alcune questioni sorte in ordine all'individuazione del "responsabile unico" del procedimento di attuazione degli interventi previsti dal programma triennale dei lavori pubblici, contemplato dall'art. 7 della legge n. 109/1994, recepita in Sicilia dalla L.r. n. 7/2002 e, con ulteriori modifiche, dalla recente legge n. 7/2003.
In particolare, i quesiti ineriscono ai seguenti aspetti:
a) se alla luce dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 10/2000 competa all'organo politico o all'organo di gestione il potere di nomina del predetto "responsabile";
b) se fra i requisiti professionali richiesti per l'incarico (professionalità tecnica, possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitazione professionale, ove prevista, anzianità di servizio non inferiore a 5 anni), rientri anche il possesso di un "profilo professionale" che consenta al dipendente prescelto di "esercitare legittimamente" le mansioni inerenti l'incarico in questione.
2- In ordine al primo quesito, si condivide la considerazione svolta nella premessa alla richiesta di parere, circa il diretto riferimento della figura del "responsabile"
in argomento alla più generica figura del responsabile del procedimento prevista dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( atteso il diretto riferimento contenuto nell'art. 7 della legge n. 109/1994).
Tanto l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della legge n. 109/1994mcon le integrazioni della legge regionale n. 7/2202 che il D.P.R. 21-12-1999, n. 5554, di attuazione della legge 109/1994 non indicano chi sia il titolare del potere di nomina ma, all'art. 7, comma 1, dispone che lo stesso sia "nominato dalle amministrazioni aggiudicatici nell'ambito del proprio organico" e, al successivo comma 3, che il responsabile del procedimento "formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni".
La chiara riconduzione della figura alla organizzazione amministrativa dell'ente, le funzioni propriamente gestionali dell'incarico ed il loro svolgimento nell'ambito del controllo generale del dirigente sovraordinato inducono ad escludere che la nomina del predetto responsabile competa all'organo politico in mancanza di un'espressa attribuzione allo stesso di tale potere (cfr. art. 2 lett. e) della l.r. n. 10/2000). Sarà pertanto, il dirigente (generale o di struttura) preposto all'attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori ad individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento.
Per converso, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 109/1994, restano attribuiti al Presidente della Regione o all'Assessore competente "i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti di natura fiduciaria" nel caso in cui, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 7, qualora nell'organico dell'Amministrazione non sia possibile il reperimento di adeguate competenze professionali, si renda necessario affiancare al responsabile unico del procedimento professionisti singoli o associati con adeguata competenza. Tali incarichi vanno affidati con le procedure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 157 o, ai sensi del comma 11 dell'art. 7 citato, in via fiduciaria per prestazioni di valore stimato inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa.

3 - In relazione al secondo quesito, si osserva che l'art. 7, comma 5 della legge n. 109/1994 dispone che "il responsabile del procedimento DEVE essere un tecnico" senza specificare la sua collocazione gerarchica all'interno dell'ordinamento professionale dell'ente. L' Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con determinazione 23 febbraio 2001, n, 10/2001 (consultabile sul sito www.autoritalavoripubblici.it) ha chiarito che:
- la qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro di affidare la responsabilità del procedimento ad un tecnico;
- l'adeguatezza a ricoprire l'incarico è data dalla professionalità acquisita dal tecnico e quindi dall'esperienza da lui maturata sul campo;
- soltanto per i comuni fino a 3000 abitanti, la legge prevede una eccezione stabilendo che ove il responsabile di servizio non sia un tecnico, ma, ad esempio un amministrativo, è possibile che quest'ultimo sia nominato responsabile del procedimento per consentire di procedere comunque all'affidamento dei lavori.
Si ritiene, pertanto, che nell'ambito dell'Amministrazione regionale il responsabile unico del procedimento debba essere individuato all'interno di ciascun dipartimento, o struttura di livello inferiore (ad esempio Soprintendenza Ispettorato delle foreste, Ufficio del genio civile) competente alla realizzazione delle opere, nell'ambito di figure tecniche con profilo professionale non inferiore alla categoria "D"; la concreta individuazione del responsabile dovrà avvenire tenendo conto della natura e complessità del procedimento e delle competenze professionali concretamente acquisite dell'incaricato. In proposito, ad illuminare i criteri di scelta, può essere di riferimento la circolare del Ministero per i beni e le attività culturali 5-4-2002, n. 42/02 laddove si indica come preferibile destinatario dell'incarico un funzionario tecnico e, solo nel caso di procedimenti più complessi o di indisponibilità di altri soggetti idonei, un dirigente.
Va, infine, segnalato che la scelta di un responsabile unico del procedimento, al di fuori di ciascun ramo dell'Amministrazione cui è riferibile la realizzazione dell'opera non appare conforme al disposto del comma 5 dell'art. 7 della legge n. 109/1994 che, nel caso di carenza in organico di adeguate competenze consente di ricorrere all'esterno per le sole figure professionali di supporto.
Copia del presente parere, per la materia trattata, viene trasmessa al Dipartimento regionale dei lavori pubblici.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 86/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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