Pos. 1   Prot. N. 104/2003.11 



Oggetto: Impianto di dissalazione di Xxxx - Oneri sostenuti dall'yyyy.




Allegati n...........................

              REGIONE SICILIANA 
              ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 
              Dipartimento lavori pubblici 
              Servizio risorse idriche. 
                          P A L E R M O 


1 -Con nota del 18 aprile 2003, n. 290 - U.O. XX, codesto Dipartimento, dopo aver richiamato in fatto, l'annoso contenzioso che ha opposto la Regione Siciliana all'YYYY in ordine alla titolarità dell'impianto di dissalazione di Xxxx ed alle sue modalità di gestione, ha chiesto l'avviso dello scrivente circa la possibilità:
- di procedere al pagamento degli oneri sostenuti dall'Ente Acquedotti Siciliani nel periodo 1998- 9 marzo 2000 per la gestione del dissalatore di Xxxx e sulla necessità di acquisire, in caso affermativo, i bilanci consuntivi di gestione, ai sensi dell'art. 3 della L.r. n. 134/1982;
- di acquisire per il periodo 9-3-2000 / 4-4-2001, in cui la gestione da parte dell'YYYY è stata effettuata in assenza di un regolare contratto, i bilanci consuntivi sulla base della convenzione posta a base della gara a trattativa privata del 29-2-2000.

2. Dai fatti esposti emerge che l'YYYY ha gestito l'impianto in questione, ritenendosene titolare e necessario gestore, sino al 22-10-1999 quando, con nota di pari data n. 20692, ha manifestato la volontà di restituirlo alla Regione e il giorno 9-3-2000, ha consegnato il dissalatore al Dipartimento della Programmazione; contestualmente l'impianto veniva affidato all'YYYY che, però, non avendo sottoscritto la convenzione predisposta dalla Regione, lo ha gestito "di fatto" fino al 4 aprile 2001, data di subentro del nuovo gestore, individuato a seguito dell'esperimento di una pubblica gara.

3. In ordine ai quesiti formulati lo scrivente osserva che, per quanto attiene al primo periodo di gestione effettuato dall'YYYY nell'errato presupposto della titolarità dell'impianto, in linea di principio, ai sensi dell'art. 1150 cod. civ., competerebbe all'ente il solo rimborso delle spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sostenute, a prescindere dalla buona o mala fede del possesso. La buona fede, infatti, che può essere riconosciuta in considerazione delle finalità pubbliche che l'ente mirava a conseguire pur in base ad una erronea interpretazione della l.r. n. 134/1982, inciderebbe soltanto sulla data di decorrenza dell'obbligo di restituzione delle spese di ordinaria manutenzione (cfr. Cass. Sez. II, 25.8.1997, n. 7985).
Tuttavia va valutata la particolare natura ed onerosità del sistema di gestione dei dissalatori che grava, in sostanza, sulle finanze regionali chiamate a sostenere la differenza fra il prezzo politico dell'acqua dissalata (posto a carico del comune) e l'effettivo maggior costo di produzione, compreso il compenso dovuto al gestore.
Orbene, se la Regione si limitasse al rimborso delle sole spese di manutenzione, verrebbe a configurarsi a carico della stessa un arricchimento senza titolo.
La fattispecie, invero, appare inquadrabile nell'ipotesi dell'arricchimento senza causa disciplinata dall'art. 2041 cod. civ. In proposito la Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che nei confronti della pubblica amministrazione, il requisito dell'arricchimento, è sostituito da quello dell'utilità della prestazione per l'ente pubblico e dal riconoscimento da parte di questo dell'utilità medesima; giudizio - che può anche risultare in modo implicito da qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dagli organi istituzionalmente rappresentativi della p.a. ed è riservato esclusivamente a quest'ultima e non può essere effettuato dal giudice ordinario, il quale può solo accertare se ed in che misura l'opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate ( Cass., sez. II, 26-07-1999, n. 8070).
Le su esposte considerazioni appaiono valide anche per il periodo in cui l'YYYY ha condotto l'impianto in forza dell'aggiudicazione a trattativa privata mai perfezionata.
Sembra, pertanto, che all'Ente yyyy, in mancanza di un valido titolo giuridico che ne giustificasse l'operato, possa essere riconosciuto non tanto il rimborso delle spese integralmente sostenute dallo stesso ma un'indennità da determinarsi sulla base dell'effettiva utilità conseguita alla Regione e commisurabile, ragionevolmente, nella minor somma fra le spese documentate dall'ente ed i costi previsti sulla base dello schema di convenzione predisposto per l'espletamento della trattativa privata esperita il 9-3-2000.
  Appare, opportuna l'acquisizione dei bilanci consuntivi di gestione al fine di valutare l'entità e congruità delle spese sostenute dall'ente. 

****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale