Pos. 1   Prot. N. 99.03.11 



Oggetto: Comune di Xxxx - Locali ex E.N.L.R.P - Assegnazione in proprietà ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 22/1986 - Recupero canoni pregressi.




Allegati n...........................


              PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE
Servizio "Demanio e Patrimonio immobiliare"
Unità operativa "Gestione alloggi forze dell'ordine e popolari"
                      P A L E R M O 



1. Con nota 10 aprile 2003, n. 2476, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla legittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 17.060,64, avanzata nei confronti del Comune di Xxxx a titolo di indennità di occupazione dei locali in oggetto, per il periodo 13-5-1985 - dicembre 2000.

Riferisce codesta Amministrazione che i locali in questione fanno parte di un plesso realizzato dal soppresso Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi e finanziati con un mutuo concesso dall'Istituto Nazionale Assicurazioni garantito da ipoteca legale sugli alloggi realizzati.
Detti immobili vennero trasferiti al patrimonio della Regione Siciliana ai sensi del DPR 245/1985, a seguito della soppressione del predetto E.N.L.R.P. Alcuni locali, adibiti dallo stesso ente a scuola materna ed attività assistenziali, vennero utilizzati al medesimo scopo dal comune di Xxxx che in data 12-5-1987 ne richiese l'utilizzazione in uso o in proprietà, ai sensi dell'art. 61 della l.r. n. 22 del 9-5-1986.
Tale istanza veniva accolta con delibera della Giunta regionale 11-11-1987, n. 370 e con successivo decreto dell'Assessore regionale delegato alla Presidenza 20-1-1992, n. 7048/XIII, venne formalizzato l'attribuzione dei predetti locali al comune di Xxxx. Tale ultimo provvedimento, però, "non ebbe seguito e fu ritirato" in attesa che venisse risolta fra lo Stato e la Regione la questione inerente all'individuazione dell'amministrazione tenuta al pagamento delle rimanenti rate del mutuo concesso dall'INA per la realizzazione degli alloggi. Tale questione veniva risolta soltanto nel 1999 col soddisfacimento del credito dell'Istituto mutuante da parte del Ministero del Tesoro.
Soltanto dopo tale fatto, codesta Amministrazione, sempre in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 370/1987, al fine di dare attuazione al trasferimento dell'immobile ha incaricato la competente Agenzia del Demanio di "verificare e regolarizzare la posizione del comune di Xxxx in ordine alla corresponsione dei canoni concessori pregressi e relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1985 e l'attualità".
L'Agenzia, con nota 26-11-2001, n. 9398 diretta al Comune ed a codesto Dipartimento, quantificava l'indennità in lire 33.034.000.

A tale comunicazione l'Amministrazione comunale replicava con nota pervenuta alla Presidenza il 20-2-2002 osservando:
- di non aver mai chiesto di acquistare gli immobili in questione ma la loro assegnazione in uso o in proprietà;
- che la deliberazione n. 370/1987 con cui la Giunta regionale aveva disposto il trasferimento non contemplava alcun corrispettivo o indennità;
- che nessun corrispettivo o indennità potrebbero essere richiesti in considerazione anche del fatto che il Comune ha sempre sostenuto le spese di manutenzione dei locali e di gestione delle attività negli stessi svolte, riconducibili alle proprie attività istituzionali nel campo della solidarietà ed assistenza sociale e della pubblica istruzione.
Dissentendo da tali tesi, codesta Presidenza, con nota 12-11-2002,"nel comunicare di aver avviato alla firma il provvedimento per come richiesto, richiamava l'attenzione sul disposto dell'art. 61 della citata l.r. n. 22/1986 che subordina l'attribuzione della proprietà dell'immobile ad apposito decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, presupposto su cui poggia essenzialmente la valutazione dell'opportunità di procedere al recupero delle indennità pregresse".
Considera, poi, codesto Dipartimento che "fino alla (oggi avvenuta) emissione del provvedimento in parola i locali di che trattasi si devono ritenere ancora di proprietà della Regione Siciliana per cui le somme richieste( e peraltro abbattute, in forza delle previsioni della l.r. n. 390/1986, all'importo di euro 17.06.,64) vanno considerate non un corrispettivo per l'acquisto bensì un recupero di indennità dovuta per l'uso dei locali per il periodo considerato ed assimilabile alla stregua di semplice occupazione a titolo oneroso".
Il comune di Xxxx, di contro, con ulteriore nota 22-1-2003, ha ribadito la gratuità del trasferimento e di aver assunto a proprio carico funzioni ed oneri(anche finanziari) che la Regione siciliana avrebbe dovuto espletare come subentrante al soppresso E.N.L.R.P.  , ha altresì evidenziato come le somme richieste risultino in parte prescritte e ha chiesto che il nuovo decreto di trasferimento abbia decorrenza dalla data 11-11-1987 di adozione della deliberazione della Giunta regionale. 


2. Una risposta al quesito proposto presupporrebbe in vero che venisse chiarito dalla stessa Giunta di governo la natura gratuita od onerosa del trasferimento a suo tempo deliberato. Tanto più che il decreto presidenziale di trasferimento degli immobili 20 novembre 1992, n. 7048, benché ritirato e mai divenuto efficace, non prevedeva alcun corrispettivo per il trasferimento. D'altro canto l'ipotesi della gratuità appare allo scrivente la più attendibile in considerazione della natura pubblica del soggetto ricevente e della destinazione a fini pubblici dei locali stessi. La Giunta, pertanto, potrebbe confermare la volontà di cessione gratuita e, per il passato, assentire la concessione in uso gratuito o in comodato degli immobili.
Tale soluzione, peraltro prospettata dal comune di Xxxx, eviterebbe ogni conflitto col predetto ente anche in relazione alle eventuali pretese di rimborso delle spese presuntivamente sostenute da quest'ultimo per la manutenzione e gestione dei locali.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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