Gruppo os1.   Prot. N. 92 e 103/11/0 


OGGETTO: Oggetto: Pubblico impiego -art. 13, comma 4 L.r. n. 10/2000. Dirigenti regionali- Incarico commissario ad acta - compenso.





Allegati nààààààààà


- PRESIDENZA DELLA REGIONE
                      Ufficio di Gabinetto - Segreteria tecnica. 
                               


  - PRESIDENZA DELLA REGIONE  

SEGRETERIA GENERALE
Servizio I- Organizzazione amministrativa generale -Ispettivo.
U.O. "Servizio ispettivo, nomine e designazioni"

P A L E R M O
       

1. Con nota n. 987C12/3 del 2-4-2003, codesta Segreteria Generale, muovendo dalla richiesta di compenso formulata da un dirigente nominato (con decreto presidenziale 10-5-2002, n. 108/serv 1/SG/UO 1) Commissario ad acta per gli adempimenti urgenti di competenza del Comitato regionale per le comunicazioni , nelle more della costituzione di tale organo, ha formulato un quesito di ordine più generale sui seguenti punti:
a) se ad un dirigente dell'Amministrazione regionale possa essere attribuito un compenso in vigenza dell'art. 13, 4° comma, della legge regionale n. 10/2000, che prevede l'omnicomprensività del trattamento economico determinato col contratto individuale di lavoro;

b) quale estensione debba attribuirsi alla locuzione "amministrazione presso cui (il dirigente) presta servizio", contenuta nella citata disposizione, al fine di individuare gli incarichi non remunerabili.

c) se, nel caso più specifico, riferibile al su indicato commissario, competa al dirigente un compenso per l'attività svolta che lo stesso interessato qualifica, in ragione dall'ampiezza delle attribuzioni conferitegli, come propria di un "commissario straordinario" piuttosto che "ad acta".
) Quesito analogo a quello di cui al precedente punto c) è stato richiesto dall'On.le Presidente, con nota derll'Ufficio di Gabinetto, Segreteria tecnica, n. 5607 del 16 aprile 2003, estesa per competenza alla Segreteria Generale.
. Quanto ai primi due punti sub a) e b) giova ricordare che il 4° comma dell'art. 13 della l.r. n. 10/2000 ha previsto che "Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".
'art. 14 del contratto collettivo per la dirigenza, approvato col D.P. n. 10/2001, in applicazione agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 10/2000, ha previsto che "i compensi dovuti da terzi" a dirigenti regionali incaricati di particolari funzioni confluiscono al fondo destinato al trattamento economico accessorio (dei dirigenti)
  Ai titolari degli incarichi "aggiuntivi" va corrisposta una quota fino al 30% del compenso dovuto da terzi "in ragione del proprio apporto". 

Sembra, pertanto, che il dirigente vada (parzialmente) retribuito soltanto nel caso di conferimento di incarichi attribuiti da "terzi" (enti pubblici o privati) .
Quanto al significato del termine "amministrazione" presso la quale il dirigente "presta servizio", contenuta nel quarto comma del citato art. 13 della l.r. n. 10/2000, quest'Ufficio osserva che la locuzione appare riferibile, nel caso dell'Amministrazione regionale, ai singoli rami (assessorati) in cui la stessa è articolata.
Tale interpretazione discende dalle seguenti considerazioni: il riferimento letterale allo specifico rapporto di servizio; la circostanza che ogni dirigente, seppure appartenente ad un ruolo unico regionale, è titolare di un contratto individuale di lavoro stipulato con un singolo ramo di amministrazione, che ne definisce compiti, funzioni, responsabilità e, correlativa retribuzione fissa, variabile e di risultato; la considerazione del fatto che l'omnicomprensività appare connessa pur sempre alla retribuzione prevista dal contratto individuale e, quindi, alle funzioni conferite o comunque a quelle ulteriormente conferibili dallo stesso dirigente generale (o assessore, nel caso di uffici di diretta collaborazione) preposto al singolo ramo di amministrazione sulla base del contratto individuale; in tal caso risultando rimessa alle parti l'eventuale revisione della retribuzione accessoria in rapporto all'effettiva maggior onerosità della prestazione; di contro, l'affidamento di un ulteriore incarico da parte di altro ramo di amministrazione regionale, non essendo di per sé riconducibile ad una modifica del contratto individuale , andrebbe remunerato alla stregua di quello conferito (nei casi consentiti dall'ordinamento) da "terzi". In tal caso, tuttavia, la norma in esame esclude la remunerazione di quegli incarichi attribuiti al dirigente regionale in ragione dell'ufficio ricoperto. ertanto, restano autonomamente retribuibili, nei limiti indicati dall'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10/200 e dall'art. 14 del contratto collettivo quelli non ricollegabili a compiti di istituto (ad esempio, l'incarico di componente di commissioni giudicatrici di concorso, di componente di organi collegiali o commissioni per i quali la vigente normativa preveda espressamente un compenso) .
Deve tuttavia rilevarsi che la concreta applicazione dell'art. 13 della lr. N. 10/2000 e, conseguentemente, dell'art. 14 del contratto collettivo è stata rinviata alla data di entrata in vigore del nuovo accordo 2002/2003 dall'art. 4, comma 5, della l.r. 25-3-2002, n. 1.

4 - Per quanto, poi, attiene al caso specifico del dirigente cui si riferisce la richiesta di parere, sorgono perplessità circa la qualificabilità dell'incarico attribuitogli come "commissariale" , risultando difficilmente concepibile un intervento "sostitutivo" nei confronti di un organo non ancora costituito.
Sembra, piuttosto, che codesta Presidenza (aderendo al parere di quest'Ufficio 16 maggio 2002, n. 8030/85.02.11) abbia considerato come rientranti nei propri compiti istituzionali le funzioni spettanti al Comitato regionale per le comunicazioni, affidandole ad un proprio dirigente.al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more della costituzione del nuovo organismo.
Detto incarico, pertanto, attribuito dalla stessa Amministrazione di appartenenza per funzioni ritenute proprie, non appare remunerabile ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 10/2000.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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