Pos. 1   Prot. N. 91/03/11 



Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale. Possibilità per il dirigente di assistenza di un legale di fiducia alla stipula del contratto individuale.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI, E TRASPORTI
Dipartimento trasporti
Area interdipartimentale "Servizi generali comuni ai dipartimenti"
       
                  P A L E R M O 



1 - Con nota 4 aprile 2003, n. 686/Segr., codesto Assessorato ha chiesto il parere di quest'Ufficio circa "la possibilità o meno per un dirigente di farsi assistere dal proprio legale all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e quale sia il termine per preavvisare il dirigente in ordine alla data di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro".
Non sembra che la richiesta di consultazione investa il comportamento del dipendente, che si presume esposto nella predetta nota soltanto al fine di una migliore comprensione della vicenda.

2- Lo scrivente è dell'avviso che, in analogia col riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore di delegare la tutela di proprie posizioni individuali alle associazioni sindacali (cfr. Cass. 27-1-1988, n. 719) non possano opporsi ragionevoli motivi per negare l'assistenza di un legale di fiducia in sede di sottoscrizione del contratto in questione.
La disponibilità di tale legale, però, non essendo obbligatoria, non potrebbe essere addotta dall'interessato a giustificazione di ulteriori rifiuti alla sottoscrizione del contratto, in ordine alla quale non risulta previsto normativamente alcun termine di preavviso. Tuttavia, appare ragionevole consentire all'interessato un'esame della proposta assegnandogli per la sottoscrizione (anche in ragione dei progressi comportamenti) un termine di diffida 15 giorni (cfr. art. 1454 cod. civ.) con l'avvertenza delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dal suo reiterato comportamento. Conseguenze che, oltre a giustificare la mancata attribuzione della retribuzione accessoria, potrebbero condurre, ad un recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., applicabile ai dipendenti della Regione per effetto del disposto dell'art. 22 della l.r. n. 10/2000.
   


Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.












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