POS. II Prot._______________/82.03.OGGETTO:
OGGETTO: Collocamento in quiescenza del personale camerale.




Assessorato Regionale Cooperazione
Commercio, Artigianato e Pesca Dipartimento regionale cooperazione
commercio e artigianato Servizio 2S vigilanza entiALERMO



. Con nota n. 489 del 20 marzo 2003, codesto Assessorato chiede di conoscere se gli Enti camerali possono consentire al proprio personale che non abbia raggiunto i 35 anni di anzianità di servizio il collocamento in quiescenza, in applicazione della normativa statale ( e delle relative detrazioni e penalizzazioni previste per le ipotesi di anticipato pensionamento ), atteso che, precisa codesta Amministrazione, a quel personale non è applicabile la deroga al blocco dei pensionamenti anticipati, contenuta al 2° comma dell'art. 39 L.r. 10/2000, che, si ribadisce, ha per destinatari i soli dipendenti regionali .
. In merito alla questione prospettata si espone quanto segue.
'art. 39, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ha statuito che " Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta dataàààà". Ai sensi dell'art. 3 L.r. 2/1962, " L'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utileààà.".
L'art. 39 del decreto assessoriale 11 dicembre 1987 - Regolamento tipo del personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia - prevede al 2° comma: " Nei confronti del personale camerale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 1986, àààà continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni " .
L'art. 19 della L.r. 29/1995 espressamente statuisce: " Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere sono quelli previsti dalle disposizioni in materia per il personale della Regione, ààààà" ed ancora: " Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui allo articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ". Identica previsione a quella dell'art. 10 L.r. 21/86 è contenuta all'art. 39 del succitato regolamento-tipo.
Si evidenzia che con parere n. 868/97 del 7 ottobre 1997 - richiesto proprio da codesto Assessorato in ordine alla possibilità per gli enti camerali di inserire negli statuti disposizioni relative al personale - il C.G.A. ebbe a sottolineare - con riferimento all'opportunità di modificare il regolamento tipo del personale camerale al fine di adeguare le disposizioni in esso contenute alla legislazione emanata dopo la sua adozione - " la necessità di tenere rigorosamente conto della disciplina dettata per il personale della Regione, disciplina applicabile al personale delle camere per espressa previsione normativa " ( legge regionale 29/1995 ).
Dalla lettura combinata delle norme regionali in materia, è chiara l'applicabilità delle stesse ai dipendenti camerali, che, in attesa del riordino del sistema pensionistico regionale, non potranno essere collocati in quiescenza se non al compimento del 35° anno di servizio utile di cui al citato art. 3 L.r. 2/1962. Né si intravede alcun riferimento normativo che possa giustificare la richiesta di applicazione della normativa statale in materia. ur rilevandosi che le norme regionali, di fatto, ad oggi, non sono ancora in armonia con le recenti disposizioni normative statali in materia pensionistica, si deve evidenziare che il mancato adeguamento della normativa pensionistica regionale a quella statale comporta che la normativa siciliana in materia continua comunque ad essere operativa e, in quanto tale, pienamente produttiva dei suoi effetti anche nei confronti dei dipendenti camerali, in ragione delle argomentazioni sin qui evidenziate.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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