Pos. 1   Prot. N. 77.03.11 



Oggetto: Dirigenti regionali. Diritto allo studio. Applicabilità dell'art. 33 della l.r. n. 41/1985.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento turismo
Area interdipartimentale servizi generali comuni
                          U.O.C. Affari del personale. 
                                      P A L E R M O  
                   
Per conoscenza,           PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI
                                      P A L E R M O 



1 - Con nota 14 marzo 2003, n. 1858/A1 Int., codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa l'attuale applicabilità ai dirigenti regionali dell'art. 33 della l.r. n. 41/1985.
Codesta Amministrazione non esprime alcun proprio avviso sulla questione né esplicita le ragioni per le quali nutre perplessità sull'applicabilità della norma, ragioni che, intuitivamente, sembrano collegarsi all'intervenuto mutamento del quadro normativo ed al complesso di norme legislative e contrattuali che, con riguardo alla dirigenza, hanno previsto la concessione di permessi e/o congedi, retribuiti o meno, per ragioni di studio o aggiornamento professionale.

2 - Dato per scontato il favore che la legislazione (cfr. art. 6 della legge n. 53/2000) attribuisce alla formazione obbligatoria e facoltativa permanente dei lavoratori, va subito evidenziato come l'art. 15 del contratto collettivo vigente per l'area dirigenziale, recepito dal P.Reg. 22-6-2001, n. 10, prevede una formazione obbligatoria del dirigente disponendo che la partecipazione ai percorsi formativi "è considerata servizio utile a tutti gli effetti".
Lo stesso articolo, comma 8, prevede una formazione facoltativa con possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco dell'anno.
Il successivo art. 18, attribuisce al dirigente il diritto di assentarsi, con conservazione della retribuzione, per 8 giorni all'anno, per la partecipazione a concorsi, esami, ....ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento facoltativo.
Il successivo art. 20, poi, richiama espressamente l'istituto del "congedo per la formazione" attraverso il rinvio agli artt. 5 e 6 della legge 8-3-2000, n. 53, devolvendo alla contrattazione collettiva le modalità applicative.
Orbene, tale disciplina appare incompatibile con l'applicazione dell'art. 33 della l.r. n. 41/1985 ancorchè lo stesso art. 18 su richiamato, al comma 6, preveda che il dirigente ha diritto di assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi già previsti dalle disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione in materia di congedi comunque denominati e che " resta ferma la precedente normativa di legge e contrattuale dei dipendenti regionali".
Come si desume dalla superiore esposizione, il quesito verte sull'interpretazione e disciplina delle norme contrattuali sulla dirigenza ed andrebbe rivolto preventivamente al Dipartimento regionale del personale, cui compete l'indirizzo generale in materia di applicazione del contratto collettivo e l'attivazione dell'eventuale procedura di interpretazione autentica prevista dall'art. 2 del D.P.Reg. n. 10/2001.
Lo scrivente resta comunque a disposizione di tale Dipartimento per ogni eventuale consulenza che lo stesso ritenesse opportuno richiedere sulla questione.




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